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Inefficace il pignoramento se trascorrono 90 giorni senza chiedere la vendita

Pubblicato su Il Messaggero il 22 novembre 2009.

L’art. 562 del codice di procedura civile stabilisce che se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine…

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Corso di formazione per i nuovi professionisti delegati alle vendite

Pubblicato su Il Messaggero il 8 novembre 2009.

Si è concluso lo scorso 29 ottobre con il rilascio degli attestati di partecipazione, che potranno costituire…

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Le somme residue restituite al debitore dopo la vendita

Pubblicato su Il Messaggero il 18 ottobre 2009.

I creditori hanno un diritto di prelazione sui beni pignorati, lo stabilisce l’articolo 498 del codice di procedura civile…

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I creditori esercitano sui beni pignorati un diritto di prelazione

Pubblicato su Il Messaggero il 11 ottobre 2009.

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione devono essere avvertiti i creditori che sui beni…

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Case all’asta, la riduzione del pignoramento

Pubblicato su Il Messaggero il 20 settembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati.

La riduzione del pignoramento

L’art. 496 cpc prevede che su istanza del debitore, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti del procedimento esecutivo, il  giudice, sentiti creditore pignorante ed intervenuti, possa disporre la riduzione del pignoramento.

Circa la natura dell’istituto si  è molto dibattuto in  dottrina, propendendo parte di  essa per la tesi che costituisca un rimedio di legittimità, mentre altri sostengono  che si tratti di un rimedio di mera opportunità.

La soluzione dipende spiega l’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in diritto immobiliare, dall’inquadramento del pignoramento eccessivo, consentito da una parte della dottrina e ritenuto illegittimo da altri.

Quando è possibile chiedere la riduzione del pignoramento?

Secondo  opinione diffusa al creditore sarebbe sempre consentito il pignoramento immobiliare su beni  di valore superiore all’importo del proprio credito, per evitare il rischio di rimanere insoddisfatto in caso di intervento di altri creditori. 

Coerentemente con tale orientamento nelle case all’asta la riduzione del pignoramento avrebbe natura di mero rimedio di opportunità affidato alla discrezionalità del giudice.

Secondo una opinione meno diffusa, invece, il pignoramento eccessivo sarebbe illegittimo, con la conseguenza che la riduzione in  forza dell’art. 496 acquisterebbe natura di  rimedio  di legittimità.

Termine per chiedere la riduzione del pignoramento immobiliare

Circa il termine iniziale della riduzione, l’opinione tradizionale della dottrina sostiene che l’istanza di  riduzione del pignoramento sarebbe inammissibile se proposta prima dell’udienza di autorizzazione della vendita.

Ciò sulla necessità  di  evitare di frustrare le aspettative dei creditori che fino a quel momento possono tempestivamente intervenire nel processo di esecuzione.

Tale costruzione dottrinale è  stata, tuttavia,  smentita dalla giurisprudenza di legittimità  ( Cass. 8221/1999; Cass. 12618/1999 ) che ha ribadito che non esiste alcun limite temporale alla presentazione dell’istanza di riduzione. 

In caso di pignoramento eseguito su beni di valore eccedente il credito per cui si procede, il debitore deve proporre una domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento, o la sua riduzione.

Impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave

In presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni pignorati in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

Questo principio valido nelle case all’asta per la riduzione del pignoramento è stato stabilito dalla Suprema Corte di cassazione con Sentenza  n.18533 del  2007.

L’ordinanza con la quale il  giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di  riduzione del pignoramento, se revocabile o  modificabile fino a quando non sia stata eseguita, non è  impugnabile con il  ricorso per Cassazione ex art.  111 Costituzione.

Ma con l’opposizione agli  atti  esecutivi ex art.  617  codice di procedura civile, sia per contestarne la regolarità  formale che l’opportunità  ( Cass. 10998/2003, Cass. 797/1999 ) –  conclude l’Avv. Gianluca Sposato.

 

 

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Case all’asta, la conversione del pignoramento

Pubblicato su Il Messaggero il 13 settembre 2009.

E’ possibile sostituire al bene una somma pari all’importo dovuto per capitale e interessi…

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Pignoramento “pro quota” con il frazionamento singoli lotti e nuovi confini

Pubblicato su Il Messaggero il 21 giugno 2009.

Questo è il terzo e ultimo intervento dedicato a un convegno sul processo esecutivo che si…

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Beni indivisi, pignorabili anche se i comproprietari non sono tutti obbligati

Pubblicato su Il Messaggero il 14 giugno 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato

Come avviene l’espropriazione su beni appartenenti a più persone?

L’articolo 599 del codice di procedura civile stabilisce che possano essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

In tal caso del pignoramento deve essere notificato un avviso ai comproprietari ai quali è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza l’ordine del giudice.

La riforma del 2006 ha delineato i criteri cui il giudice dell’esecuzione deve attenersi
nella scelta tra le varie forme previste dall’articolo 599 del codice di procedura civile per l’espropriazione sui diritti oggetto di contitolarità.

Tali forme sono in via preferenziale

  1. la separazione in natura
  2. la divisione giudiziale 
  3. la vendita della quota indivisa

Separazione in natura, divisione giudiziale e vendita della quota indivisa

Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale.

A meno che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, come determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.

La scarsa appetibilità della quota indivisa ha reso spesso inutile adire la via giurisdizionale e nella prassi non si assiste sovente alla istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente, onde poter instaurare l’ordinario giudizio di divisione.

Beni indivisi, pignorabili anche se i comproprietari non sono tutti obbligati: i riflessi del  titolo esecutivo

I contitolari che sono esposti agli effetti riflessi del titolo esecutivo e che assumono la veste di “litisconsorti”, ossia le parti coinvolte nel giudizio, ove non accettino gli effetti della decisione assunta in loro assenza, possono spiegare opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.

Ove ritualmente avvisati, i comproprietari hanno il divieto di operare la divisione stragiudiziale che, se attuata, sarebbe inefficace nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, restando invece valida tra i condividenti.

L’audizione di tutti gli interessati ha lo scopo di far acquisire al giudice notizie utili, ma non autorizza a proporre istanze o osservazioni circa le modalità di liquidazione
della quota.

La cosa pignorata è assoggettata a custodia nella sua interezza, con conseguente limitazione dei diritti dei contitolari, che comunque dovrebbero poterne mantenere l’uso e godere.

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Comproprietari non obbligati verso il creditore, ecco le regole da seguire

Pubblicato su Il Messaggero il 7 giugno 2009.

L’articolo 599 stabilisce che possano essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati…

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Atti esecutivi, più ampi i termini della notifica

Pubblicato su Il Messaggero il 31 maggio 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservata. Vietata la riproduzione.

Differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta la pretesa esecutiva, l’opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo.

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617 del codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo.

Si propone per far valere vizi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai singoli atti esecutivi.

Più ampi i termini della notifica degli atti esecutivi

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche ai creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

La riforma operata dalla Legge 14.5.2005 n. 80 ha allungato il ristrettissimo termine di cinque giorni, previsto in precedenza, a venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, del precetto, o di altro atto inerente la procedura per la sua proposizione.

L’opposizione in via preventiva deve essere esperita con atto di citazione ex art. 163 c.p.c.

L’opposizione in via successiva si propone invece con ricorso, dopo che l’esecuzione è già iniziata, sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti.

Il computo dei termini per la proposizione dell’opposizione

La Cassazione Civile con sentenza del 22/01/2008, n.1269 ha stabilito il momento del compimento dell’atto, dal quale decorre il termine perentorio per la proposizione dell’opposizione.

Questo coincide con il momento in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza di esso, o di un atto successivo che necessariamente lo presuppone.

L’opposizione dà vita ad un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo e che si conclude con sentenza non impugnabile.

Infatti è prevista solo impugnazione ex art. 111 Costituzione per violazione di legge, presupponendo la Carta Costituzionale che ogni processo si svolga nel contraddittorio delle parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale.

Atti esecutivi, più ampi i termini della notifica: effetti della mancata proposizione dell’opposizione

È importante rimarcare come in caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Così come una volta venduto il bene non è possibile, decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità della vendita.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi può concludersi con il rigetto dell’opposizione per motivi di rito, quando ad esempio il giudizio di merito non è stato introdotto nei termini e modi di legge.

Ovvero può concludersi con il rigetto, con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Nel caso di accoglimento dell’opposizione bisogna, poi, distinguere secondo che dall’accoglimento stesso derivi la fine del processo esecutivo in corso, ovvero non ne impedisca la prosecuzione.

Derivandone, in tal caso, diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.

 

 

 

 

 

 

 

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