Categories
Responsabilità civile medica

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente e consenso informato

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni.

Obbligo di informazione del medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Obbligo di informazione sui rischi dell’intervento

L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute protetta dal comma primo dell’art. 32 della Costituzione (Cass. n. 9705/97).

Nesso di causa del danno e colpa medica

Data la complessità e difficoltà riscontrabili nel nesso di  causalità e relativo onere probatorio è sempre necessario  fare indagini approfondite per ricondurre l’entità delle lesioni al comportamento posto in essere dal medico.

Solo all’esito di una perizia medico legale di parte, che riscontri quale causa delle lesioni subite dal paziente la malpractice posta in essere dal sanitario, si potrà procedere alla quantificazione dei danni  ed intraprendere la relativa azione di risarcimento.

Avvocato per responsabilità medica

Lo  Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è stato tra i primi ad occuparsi in Italia della materia inerente la responsabilità medica ed offre assistenza legale e medico legale altamente specialistica a chi è incorso in errore medico ed ai familiari di chi è deceduto a causa di negligenza medica od ospedaliera. 

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente di Adism Associazione Difesa Infortunati Stradali e Malasanità è tra i massimi esperti in ambito nazionale in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno per responsabilità medica per casi di errore medico e decesso ospedaliero.

Categories
Responsabilità civile medica

Obbligo di sorveglianza sulla salute

Obbligo di sorveglianza sulla salute

In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.

Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale.

Danni nella fase post operatoria

Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico.

Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve; tale principio generale va applicato sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale (fatto illecito).

Parere gratuito per casi di malasanità

Per richiedere una consulenza per errato intervento medico, o negligenza dei sanitari, lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato, fondato nel 1949, offre una valutazione gratuita del  caso  al  fine di individuare, per il tramite dei propri consulenti medici legali esperti in malpractice, se ricorrano  le condizioni per intraprendere azione di risarcimento danni a tutela dei  diritti delle vittime della malasanità.

L’Avv. Gianluca Sposato è Presidente di Adism – Associazione Difesa Infortunati  e Malasanità,  che ha ricevuto  l’apprezzamento  della Presidenza del Consiglio  dei Ministri per l’attività a sostegno dei danneggiati  da gravi incidenti ed è considerato tra i massimi esperti  a livello nazionale in  materia di responsabilità  civile e risarcimento  del danno.

Categories
Responsabilità civile medica

Obbligo di adempimento del sanitario

Obbligo di adempimento del sanitario

L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale, pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento.

Per quanto concerne l’errato intervento e l’onere della prova, il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.

Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Colpa medica ed interventi di speciale difficoltà

Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del  codice civile.

Per l’obbligo di adempimento del sanitario, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato, o sperimentato.

Oppure quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.

Rischi legati all’intervento chirurgico

Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.

L’articolo  2236 del codice civile prevede una responsabilità contrattuale attenuata limitata soltanto alla perizia.

Con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista, medico chirurgo che abbia sbagliato, risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma del codice civile.

Valutazione del caso di responsabilità medica

Lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato , Presidente di Adism, Associazione Difesa Infortunati  e Malasanità, fornisce la valutazione del caso di malasanità nella fase relativa al parere per la responsabilità del sanitario.

Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è specializzato in responsabilità civile per lesioni gravi e danno da perdita del rapporto parentale.

La nostra esperienza consolidata nella materia della responsabilità medica e collaborazione con i migliori medici legali garantiscono affidabilità e risultato in caso di mancato obbligo di adempimento del sanitario.

Categories
Responsabilità civile medica

Errato intervento e onere della prova

Errato intervento e onere della prova

Indice

Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria

In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.

Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo.

Diligenza qualificata del chirurgo nella fase operatoria

Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 del codice civile comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito).

Obbligo di esatto adempimento del medico

Nella responsabilità contrattuale, peraltro, è posto (art. 1218 c.c.) a carico del debitore (nella specie del medico chirurgo) l’obbligo dell’esatto adempimento.

Sicché il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.

Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Quando il medico risponde per dolo, o colpa grave?

Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.

La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.

Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.

Quando il medico risponde per imperizia, imprudenza, o negligenza?

La responsabilità contrattuale attenuata d cui all’art. 2236 del codice civile è limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma del codice civile.

Con l’entrata in vigore della Legge numero 24 del 2017,  conosciuta come Legge Gelli, il medico che opera all’interno di una struttura sanitaria può essere chiamato a rispondere del proprio operato nei confronti del paziente solo a titolo extracontrattuale, mentre la responsabilità contrattuale resta esclusivamente a carico della struttura stessa e per il sanitario che ha assunto un’obbligazione diretta con il paziente.

Come provare la colpa medica?

Circa l’onere della prova nella colpa medica il danneggiato che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’errato intervento, o del trattamento al quale si è sottoposto, ha l’onere di provare non soltanto la lesione subita, ma anche la condotta colposa del medico ed il nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione.

Il paziente che si rivolge alla struttura, invece, deve provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della sua situazione patologica, ovvero l’insorgenza di una nuova patologia e la condotta, o l’omissione dei sanitari.

Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l’inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.

L’esame preliminare del caso, per riscontrare se sussiste responsabilità medica, fornito dal nostro studio legale è gratuito.

Categories
Responsabilità civile medica

Consenso informato

Consenso informato

Diritto alla salute del paziente

Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico.

Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente

Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.

A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni.

Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui  deve sottoporsi.

Sotto il profilo medico, invece, costituisce il fondamento della liceità dell’attività  sanitaria,  in assenza del quale, la stessa si raffigura come reato, relativamente all’obbligo di adempimento del sanitario.

L’informazione relativa al trattamento medico

L’autodeterminazione è connessa alla informazione del sanitario, che questi ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio con obbligo di sorveglianza sulla salute.

L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso informato redatto in maniera sintetica e non dettagliata.

Cosa deve contenere il consenso l’informativa sanitaria?

L’informazione, quindi, deve essere relativa alla natura dell’intervento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.

Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute.