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Compravendite immobiliari

Compravendite immobiliari

Preliminare di compravendita

Indice

Quando si perfeziona la compravendita immobiliare?

La compravendita immobiliare si perfeziona con l’accettazione dell’offerta formulata dall’acquirente al venditore.

Dunque, con l’accordo scritto delle parti in cui vengono regolate le modalità, le tempistiche di trasferimento della proprietà ed il prezzo di compravendita.

Il contratto di compravendita immobiliare, pur rientrando nell’ambito privatistico, è un atto pubblico che deve essere registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

E’ buona prassi per l’acquirente di immobile essere assistito da un avvocato immobiliarista che, oltre a curare i suoi interessi e tutelare i suoi diritti, garantisce da situazioni di intralcio nella vendita.

La compravendita, infatti, se affrontata con leggerezza, può dare luogo a situazioni insanabili come nel caso di espropriazione contro il terzo proprietario.

Il primo compito dell’avvocato immobiliarista è quello di effettuare tutte le ricerche preliminari alla compravendita.

Verificare che non esistono irregolarità urbanistiche, o catastali da sanare, gestire la trattativa e predisporre il contratto preliminare di compravendita.

Le fasi della compravendita immobiliare

Le fasi della compravendita immobiliare sono:

  1.  la trattativa per la compravendita
  2. la proposta di acquisto dell’immobile
  3.  l’accettazione dell’offerta di acquisto immobiliare.

Prima di mettere in vendita un immobile bisogna accertarsi che sia alienabile, che non vi siano gravami, pignoramenti, ipoteche, o abusi edilizi, che impediscono la vendita.

Verificato che l’immobile è commerciabile, si può procedere alla pubblicità, inserendo un annuncio di vendita, o affidando l’incarico ad un professionista, o avvocato specializzato in diritto immobiliare.

La trattativa nella compravendita di un immobile

La trattativa nella compravendita di un immobile, ove non voglia essere condotta personalmente, può essere affidata ad un avvocato, o ad un agente immobiliare.

La trattativa prevede, di prassi, che l’immobile sia stato visitato e trovato di gradimento prima di proporre l’offerta di acquisto.

A tal uopo è fondamentale che siano stati esaminati l’atto di provenienza, la documentazione urbanistica e catastale ed il regolamento di condominio.

Una buona trattativa immobiliare in genere è veloce, senza ostacoli e si conclude quando trova l’accordo tra il venditore e l’acquirente sul prezzo di acquisto.

E’ fondamentale acquisire informazioni sulla solidità economica dell’acquirente.

Nel caso di richiesta di mutuo per l’acquisto di immobile, se non viene erogato, la compravendita salta.

La proposta di acquisto immobiliare

La proposta di acquisto immobiliare si formalizza con un’offerta scritta contenente il prezzo di vendita, i termini di adempimento, le modalità di pagamento ed i dati catastali identificativi dell’immobile.

La proposta di acquisto immobiliare è sottoposta a termine per accettare l’offerta, che normalmente è di 7 giorni.

Scaduto questo termine, senza che l’offerta è stata accettata, la stessa decade e non ha più effetto, dovendosi restituire la caparra al proponente.

La proposta di acquisto è accompagnata da un assegno bancario intestato al venditore, nella misura in genere del 2-3 % del valore dell’immobile, a titolo di caparra e garanzia, che può essere incassato solo ove venga accettata l’offerta.

La proposta di acquisto immobiliare è vincolante e tutti i termini e le condizioni indicate devono essere rispettati.

Se l’acquirente ritira l’offerta senza giustificato motivo perde la caparra, salvo il risarcimento dei danni.

Accettazione dell’offerta di acquisto immobiliare

Quando il venditore accetta l’offerta di acquisto immobiliare sottoscrive la proposta ed il contratto di compravendita si perfeziona.

Da questo momento, con il raggiungimento dell’accordo, il contratto può dirsi concluso e scattano obblighi e doveri per l’acquirente ed il venditore.

L’obbligo dell’acquirente di un immobile si concreta nell’adempimento mediante la corresponsione del prezzo di acquisto pattuito, secondo le modalità ed i tempi concordati.

Questo nella compravendita tra privati, per le compravendite attraverso le aste immobiliari invitiamo a leggere i seguenti articoli:

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Vendite all’asta, le garanzie e l’annullabilità

I costi dell’aggiudicazione tra imposte di registro e catastali

Trasferimento della proprietà, gli obblighi del venditore

Nelle compravendite immobiliari, con il trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, come la nuda proprietà, o l’usufrutto all’acquirente, assumono rilievo gli obblighi del venditore.

Il venditore, oltre a fornire l’atto di provenienza, ai sensi dell’art. 1477 del codice civile, deve adempiere alla consegna e prestare garanzia per il rischio di evizione.

A norma dell’art. 1490 del codice civile, il venditore deve, poi, garantire l’acquirente che l’immobile oggetto di compravendita sia indenne da vizi occulti.

Per vizi occulti si intendono quelli che possono non consentire l’utilizzo ed il godimento del bene, diminuendone il valore.

La posizione che riveste il terzo acquirente nel processo di espropriazione, con riguardo all’ inefficacia delle alienazioni del bene pignorato si concreta nell’ inefficacia relativa di tali atti.

L’inadempimento nelle compravendite immobiliari

L’inadempimento nelle compravendite immobiliari avviene quando il venditore, o il compratore dell’immobile, non rispettano l’obbligazione contratta e, dunque, gli accordi presi.

Nei contratti con prestazioni corrispettive, come la compravendita, bisogna tener conto del disposto di cui all’articolo 1453 del codice civile.

Quando uno dei contraenti non adempie alle obbligazioni, l’altro può chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Nel caso di inadempimento del venditore è sempre possibile richiedere l’adempimento in forma specifica.

L’acquirente può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza con cui viene trasferita la proprietà dell’immobile, che produce gli stessi effetti del rogito notarile.

Nel caso di inadempimento del promissario acquirente, il venditore può trattenere le somme versate a titolo di acconto.

Caparra confirmatoria e caparra penitenziale

In caso di inadempimento dell’acquirente, bisogna distinguere se la caparra sottoscritta al momento della proposizione dell’offerta è confirmatoria, o penitenziale.

La parte non inadempiente potrà optare per la risoluzione del contratto, trattenere la caparra ed esigerne il doppio, oltre a richiedere il risarcimento dei danni.

Vi sono, poi, situazioni particolari in cui occorre prestare la massima attenzione.

Una di queste riguarda la compravendita di immobile con sentenza di assegnazione della casa coniugale trascritta in un giudizio di separazione dei coniugi.

Nel caso di immobili sottoposti a vincoli culturali e paesaggistici, occorre muoversi con cautela, rivolgendosi ad un avvocato specializzato in diritto immobiliare.

Costi della compravendita immobiliare

L’onorario del Notaio per l’atto di compravendita, trascrizione e voltura dell’immobile all’acquirente e pagamento delle imposte, è di prassi dello 0,5% sul valore dell’immobile.

Le tasse della compravendita riguardano l’imposta di registro che è del 2% sul valore catastale dell’immobile, se si tratta di prima casa, altrimenti è del 9% sul valore catastale.

L’imposta catastale ed ipotecaria è di 200.00 euro, o di 50,00 euro, a seconda che l’operazione sia esente, o meno, da iva.

L’onorario dell’Avvocato per l’assistenza alla compravendita immobiliare varia in base all’attività svolta ed è regolato dal DM 55/04 in base al valore dell’affare, al numero delle parti ed alla sua complessità.

I costi di agenzia immobiliare normalmente sono del 3% per l’acquirente e del 1% per il venditore sul prezzo di vendita.

Da tenere presente che il diritto al compenso per l’intermediario matura con l’accettazione dell’offerta, a prescindere, o meno, dal fatto che la vendita poi si  concluda.

Compravendite immobiliari tra privati

L’assistenza dell’avvocato immobiliarista è fondamentale per la riuscita della compravendita immobiliare tra privati, utile nella fase della trattativa, indispensabile per la stipula.

Nelle compravendite immobiliari tra privati bisogna porre attenzione a tutte le verifiche necessarie prima di porre in vendita un immobile e formalizzare la proposta di acquisto.

E’ buona prassi per l’acquirente di una casa richiedere la visura dell’immobile in Conservatoria per verificare l’esistenza di ipoteche e che non è stato iscritto un pignoramento immobiliare.

L’acquirente, solo dopo avere verificato che non vi sono cause che impediscono la compravendita, potrà formalizzare la propria offerta al proprietario dell’immobile.

Il proprietario dell’immobile, nella sua qualità di venditore, accettando l’offerta di acquisto, si impegna a fornire tutte le garanzie di cui agli articoli 1477 e 1490 del codice civile.

Non è raro che, quando la compravendita immobiliare tra privati avviene senza il supporto di un avvocato immobiliarista, sorgano problematiche frequenti legate alle compravendite immobiliari.

Passaggio di proprietà di immobile tra familiari

Il passaggio di proprietà di un immobile tra familiari è sempre possibile, non  trovando limiti nel nostro ordinamento giuridico.

Tuttavia bisogna tenere conto che in presenza di legittimari, ove il denaro non provenga da fondi personali, costituisce un anticipo di eredità per il beneficiario ed è soggetto a collazione ereditaria.

Il passaggio di proprietà di un immobile tra familiari avviene spesso tra padre e figlio, o tra fratelli e rappresenta una normale compravendita immobiliare, in cui spesso il prezzo di acquisto è più vantaggioso per l’acquirente.

Per vendere casa ad un figlio, o ad un parente, in modo sicuro bisogna fare attenzione a non porre in essere una vendita simulata, o donazione indiretta che esporrebbero l’acquirente al rischio di controversie ereditarie.

L’unico modo per evitare una vendita fittizia di immobile nelle compravendite tra familiari è che la compravendita immobiliare avvenga a prezzo di mercato e con denaro proprio del figlio, del fratello, o della sorella che acquista dai genitori.

Vi è, poi, anche la possibilità di considerare che la vendita avvenga con la partecipazione ed il consenso degli altri eredi senza porre in essere lesione della quota di legittima di ciascun erede.

Avvocato immobiliarista a Roma

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, è specializzato nel settore del diritto immobiliare per la compravendita e la locazione di immobili ad uso abitativo, turistico e commerciale.

Operiamo in tutte le aree tematiche inerenti la Proprietà, regolata dal Libro Terzo del codice civile, nell’ambito dell’espropriazione forzata e delle procedure esecutive immobiliari.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente della XIX Sottocommissione dell’esame di Stato per Avvocato 2023-24 a Roma, presta la propria attività come avvocato immobiliarista in tutta Italia.

Ha curato per un decennio la rubrica domenicale “Legalmente” sul Messaggero per le aste immobiliari, trattando le tematiche più rilevanti in materia di proprietà immobiliare e diritti reali.

E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni sul diritto immobiliare su il “Sole 24 Ore”, “Italia Oggi”, la “Rassegna Parlamentare” e sulle maggiori testate giornalistiche nazionali.

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Preliminare di compravendita

Preliminare di compravendita

Preliminare di compravendita

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Quando conviene il preliminare di compravendita?

Il preliminare di compravendita, o compromesso, è utile in tutti i casi in cui non si  ha la disponibilità dell’intera somma per concludere la vendita e si intende ricorrere ad un mutuo per l’acquisto della casa.

I problemi che possono sorgere, però, sono molteplici se non si è supportati da un  avvocato esperto in diritto immobiliare che effettui le verifiche preliminari, rediga il compromesso e valuti l’opportunità della trascrizione del preliminare.

L’articolo 1351 del codice civile stabilisce che il preliminare è nullo se non è redatto nella stessa forma del contratto definitivo e, dunque, in forma scritta.

La proprietà dell’immobile si trasferisce solo in una fase successiva al preliminare, con la stipula del rogito di compravendita.

In sostanza la parte promittente venditrice si obbliga a vendere alla parte promittente acquirente l’immobile oggetto di compravendita al prezzo, secondo modalità e termini, stabiliti nel contratto preliminare di compravendita.

Quali sono gli obblighi nel contratto preliminare di compravendita?

Nel preliminare di compravendita i contraenti si obbligano a concludere la compravendita immobiliare non immediatamente, ma in un secondo momento, entro una data indicata. 

Con il contratto preliminare di compravendita, pertanto, il promissario acquirente ed il promissario venditore disciplinano tempi e modi per portare a compimento il trasferimento di un bene immobile.

Gli obblighi che scaturiscono con il compromesso consistono nel vincolare le parti contraenti a prestare il consenso alla futura vendita.

In tal modo le parti acquisiscono il tempo necessario per adempimenti preliminari, come nel caso di accollo del mutuo, o regolarizzazione di abusi edilizi che impediscono la vendita.

Quali sono gli effetti del preliminare di compravendita?

Gli effetti del preliminare di compravendita sono quelli di rispettare l’obbligazione assunta nel compromesso relativa al trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, in un preciso momento successivo all’accordo preso.

La caparra confirmatoria quando il preliminare si perfeziona con la compravendita, può essere restituita, o imputata al pagamento del corrispettivo dovuto, ai sensi dell’articolo 1385 del codice civile.

Ma cosa succede in caso di inadempimento di una delle parti agli impegni presi con il compromesso?

Se il promissario acquirente è inadempiente è possibile recedere dal contratto, ritenendo la caparra.

Se la parte inadempiente è il venditore, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

In caso di inadempimento o ritardo nella prestazione, poi, l’articolo 1382 del codice civile consente di potere apporre una clausola penale, che prevede di pagare una somma di denaro per il risarcimento del danno.

Inadempimento nel preliminare di vendita, effetti per le parti

Quando il venditore, o l’acquirente non rispettano gli accordi del preliminare di compravendita la legge consente di recedere dal contratto, oppure di chiedere il trasferimento coattivo della proprietà, salvo il risarcimento dei danni

La parte non inadempiente, infatti, può chiedere al giudice una sentenza che produce effetti traslativi, come il rogito notarile, con ordine di trascrivere la proprietà in Conservatoria.

Quando è stata versata una caparra, la parte adempiente può recedere dal contratto, trattenere la caparra, o chiedere il doppio.

E’ possibile spostare la data del rogito fissata nel compromesso?

E’ possibile spostare la data della compravendita fissata nel compromesso solo quando è stato fissato un termine semplice e non un termine essenziale dalle parti.

Il termine per la stipula, se è indicato come semplice nel preliminare di  compravendita, nel caso in cui non venga rispettato non inficia sulla validità del  contratto, ma pone la parte inadempiente in mora

Se il termine per la stipula della compravendita è stato indicato come essenziale, invece, il preliminare è risolto con tutte le conseguenze.

A meno che la parte non inadempiente voglia comunque esigerne l’esecuzione, nonostante la scadenza del termine.

In tal caso, però, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1457 del codice civile,  la parte che intende richiedere l’esecuzione del contratto deve darne notizia all’altra entro 3 giorni, salvo il risarcimento del danno per il ritardo nell’adempimento.

Avvocato per  il preliminare di compravendita immobiliare, o compromesso

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, assiste per la stipula del compromesso in sede di rogito notarile, garantendo sicurezza e tranquillità ai contraenti, con capacità di risoluzione di ogni problematica immobiliare.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente Emerito dell’Associazione Custodi e Delegati alle Vendite Immobiliari, vanta oltre 100 pubblicazione in materia di diritti reali sui principali quotidiani nazionali. 

Per l’acquirente è fondamentale rivolgersi al Notaio con l’assistenza di un avvocato immobiliarista trascrivere il preliminare di acquisto, per di evitare il rischio di un pignoramento immobiliare successivo, che preceda la stipula.

Prima del compromesso, è indispensabile verificare che il bene sia in regola dal punto di vista edilizio, abbia impianti conformi alle norme di sicurezza e ad eventuali vincoli urbanistici, culturali, ambientali e paesaggistici.

E’ buona regola consultare anche il regolamento condominiale, onde evitare sorprese, come divieti di destinazione delle unità abitative all’esercizio di determinate attività, o spese per lavori condominiali già approvati.

Per prenotare un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato è possibile verificare disponibilità e costi dei servizi nell’area Assistenza Legale24h.

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Condominio

Condominio

Diritto condominiale.

Il diritto condominiale è disciplinato nel titolo VII capo II del codice civile, che prevede una raccolta di norme del nuovo codice del condominio.

L’articolo 1117 del codice civile regola le parti comuni dell’edificio, disponendo le regole per le modificazioni delle destinazioni d’uso ed i poteri dell’assemblea condominiale.

Purtroppo, a causa di frequenti prevaricazioni sulle parti comuni dell’edificio e violazioni al regolamento di condominio, la materia condominiale rappresenta la casistica di contenzioso più frequente.

Data la varietà di casistiche e complessità delle norme di riferimento è fondamentale rivolgersi sempre ad un  avvocato esperto in diritto condominiale.

Cosa è il regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio è l’insieme di norme che disciplinano la convivenza e condivisione di spazi comuni tra condomini quando le unità abitative sono più di 10.

Il regolamento condominiale può essere equiparato ad un contratto, o ad uno statuto societario, avendo effetto vincolante e forza di legge tra i condomini.

Le modifiche possono essere apportate in alcuni casi con il consenso della maggioranza assembleare e quando le opere compromettono la sicurezza, il decoro o incidono sulle parti comuni all’unanimità.

Si raccomanda di leggere il regolamento di condominio sempre prima di sottoscrivere un contratto di locazione, un preliminare di compravendita, o una  compravendita immobiliare.

Divieti del regolamento di condominio

Particolare attenzione bisogna riporre ai  divieti  contenuti  nel regolamento  di  condominio spesso oggetti  di mancato rispetto da parte dei  condomini.

Le casistiche di violazione del regolamento condominiale sono molteplici e riguardano frequentemente:

  • il mancato rispetto delle distanze tra muri e abitazioni
  • infiltrazioni d’acqua da parti comuni
  • rumori molesti dei condomini
  • esalazioni per cattivi odori
  • utilizzo improprio degli spazi comuni
  • conteggio dei millesimi
  • ripartizione delle spese condominiali

Vi sono, poi,  attività che possono essere espressamente vietate dal regolamento di condominio, specialmente in complessi destinati solo ad uso residenziale,

In questi casi il regolamento  condominiale deve essere trascritto  nei pubblici registri immobiliari e può prevedere il divieto che un appartamento sia destinato ad attività espressamente vietate.

Attività vietate dal regolamento di condominio possono essere;  uffici pubblici, pensioni, attività ricettive e case vacanza, scuole di musica, di canto e di ballo, gabinetti dentistici, o medici  a rischio di malattie contagiose.

Variazioni strutturali all’edificio e frazionamento di unità immobiliari

Vi sono poi casi in cui siano state seguite variazioni strutturali all’edificio che possano pregiudicarne anche la stabilità, oltre che il decoro della facciata, od il frazionamento in più unità immobiliari che ne stravolgano la destinazione. 

La variazione del numero degli appartamenti e delle unità abitative conseguente al frazionamento senza il necessario assenso dell’assemblea, apre il tema a questioni di rilievo giuridico.

Determinando un inevitabile incremento del numero delle persone che occupano ed utilizzano gli spazi, gli impianti ed i servizi comuni, tra cui l’ascensore.

con conseguenti maggiori oneri e disagi per la generalità dei condomini, obbligati a sostenere anche maggiori costi per le spese di pulizia, manutenzione e per le utenze condominiali.

Tale trasformazione comporta limitazioni incidenti  sull’uso della parti comuni con compromissione dei diritti degli altri condomini, per effetto del concorrente uso da parte delle persone che occupano le ulteriori unità abitative.

Oltre che rischi legati alla sicurezza dello stabile, poiché come risaputo il presumibile uso delle scale da parte di più persone crea limitazioni delle vie di fuga in caso di evacuazione ed incendio.

Liti condominio, mediazione e provvedimenti d’urgenza

In caso di liti condominiali, a seconda della gravità e del pericolo delle attività poste in essere potranno ricorrere, o meno, i presupposti per agire in via d’urgenza.

Ciò per richiedere al giudice la cessazione immediata dell’attività, o  l’esecuzione di determinate opere, come nel caso in cui a seguito di revoca dell’amministratore questi si rifiuti di consegnare la documentazione contabile.   

La legge n. 98/2013 ha introdotto l’obbligo della mediazione civile per la materia condominiale.

Con tale intervento è entrato in vigore l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio.

 

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Locazione

Locazione

Locazione abitativa 

Nel nostro ordinamento giuridico i contratti di locazione sono tipizzati, nel senso che devono seguire forme e regole ben precise e si differenziano a seconda che si tratti di locazione abitativa,locazione commerciale.

Per tale ragione è sempre raccomandabile rivolgersi ad un avvocato immobiliarista per la relativa stesura ed assistenza nella fase contrattuale.

Nella locazione abitativa ordinaria, il legislatore ha previsto sostanzialmente due tipologie primarie: la locazione a canone libero e quella a canone concordato.

Locazioni a canone libero e a canone concordato

Nella locazione a canone libero le parti sono libere di determinare l’ammontare del canone locatizio, restando esclusivamente vincolate alla durata minima del  contratto.

Questa è stabilita dalla legge in 4 anni,  con rinnovo automatico di altri 4 anni.

Non sono ricomprese in questa tipologia le pertinenze delle abitazioni,  come i box auto e le cantine, gli immobili di pregio ( accatastati A/1 – A/8 –  A/9 ),  le case popolari, gli immobili con vincolo artistico,  storico, o culturale e le case di villeggiatura.

Nella locazione a canone concordato le parti non sono libere di determinare il canone di locazione, dovendolo stabilire tra un limite minimo ed un limite massimo fissati da appositi accordi territoriali.

La durata legale è di 3 anni + 2 anni di rinnovo automatico, alla prima scadenza, con agevolazioni fiscali per entrambe le parti.

Le agevolazioni consistono per il conduttore in un canone concordato che non può superare determinati parametri e per il locatore nella cedolare secca, ovvero in imposte agevolate nella misura del 10 per cento del canone annuale.

Vi sono, poi, altri tipi di locazione abitativa per esigenze abitative transitorie, per finalità turistiche, a studenti universitari, ad uso foresteria.

La locazione commerciale

Con la locazione commerciale, invece, il locatore concede in godimento al  conduttore un immobile destinato ad attività economiche produttive di reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo.

La materia è regolata oltre che dalle disposizioni del codice civile agli articoli 1571 e seguenti, anche dalla disciplina particolare della legge sull’equo canone.

La durata minima non può essere inferiore a 6 anni con un primo rinnovo  automatico di ulteriori 6 ed altro successivo tacito di uguale periodo in caso di  mancata disdetta anticipata.

Obblighi del locatore e del conduttore

La materia locatizia, rientra nell’ambito delle obbligazioni e della responsabilità contrattuale, qualora sorgano problemi in ordine all’interpretazione del contratto e nel caso di inadempimento di una delle parti.

Il locatore, ai sensi dell’articolo 1575 del codice civile, deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione.

Il locatore deve, altresì, ai sensi dell’articolo 1576 del codice civile, mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto, rispondendo per inadempimento ove  non esegua opere di  intervento e manutenzione.

Infine deve garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Il conduttore, invece, ai sensi dell’articolo 1587 del codice civile, deve prendere in consegna la cosa locata e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.

Il conduttore, è altresì, tenuto a corrispondere il canone di locazione nei termini  e nelle modalità pattuite, rispettando il regolamento di condominio.

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Revoca della compravendita

Revoca della compravendita

Preliminare di compravendita

Cos’è l’azione revocatoria?

L’azione revocatoria è uno strumento concesso al creditore con cui può chiedere la revoca della compravendita, quando compiuta fraudolentemente in suo danno dal debitore, per sottrarla a garanzia al suo patrimonio.
 
L’azione revocatoria si promuove in tribunale e deve contenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscono la garanzia del creditore.
 
L’istituto consente al creditore di conservare il patrimonio del debitore a garanzia del suo credito, quando il debitore compie atti fraudolenti con lo scopo, alienandoli, di sottrarli all’azione esecutiva del creditore.

Quando è possibile la revoca della compravendita?

La revoca della compravendita immobiliare è una fattispecie che può verificarsi in due situazioni previste dall’articolo 2901 del codice civile:

  • per gli atti a titolo gratuito: quali, ad esempio, donazioni, fondi patrimoniali e vendite indirette, ovvero senza pagamento effettivo del prezzo
  • per gli atti a titolo oneroso: vendite, o atti, con corrispettivo economico

Se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non sarà tenuto a dimostrare la mala fede di chi ha ricevuto l’immobile.

In tal caso il creditore deve fornire esclusivamente la prova che il debitore poteva conoscere il pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito.

Quando può proporsi l’azione revocatoria?

I presupposti per chiedere la revoca della compravendita sono due, l’intento fraudolento ed il pregiudizio arrecato al creditore.

L’intento fraudolento o “consilium fraudis” consiste  nella consapevolezza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.

Il pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di disposizione del debitore, o “eventus damni”, si ha quando per il creditore sia divenuto impossibile, o più difficile e rischioso, soddisfarsi sul restante patrimonio del debitore.

A seconda che l’atto fraudolento viene compiuto a titolo gratuito, o a titolo oneroso, si hanno diverse conseguenze.

Solo per gli atti a titolo oneroso, vendite o atti con corrispettivo economico, il creditore è tenuto a dimostrare che l’acquirente conosceva il pregiudizio a lui arrecato.

Circostanza difficile da conoscere e dimostrare, la cui prova solitamente è fornita attraverso indizi quali il prezzo irrisorio, il mancato pagamento dello stesso, il rapporto di parentela, o coniugio tra le parti.

Se la donazione è successiva alla contrazione del debito, il creditore dovrà provare il “consilium fraudis”, dimostrare che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore.

Entro quanto tempo si può chiedere la revoca della compravendita?

Il termine per promuovere l’azione revocatoria è di 5 anni dal compimento della compravendita.

L’azione può essere promossa dal creditore che risulti danneggiato dall’atto di  sottrazione posto in suo danno dal debitore a determinate condizioni:

  1. il credito deve avere data certa che sia anteriore alla vendita del bene
  2. la vendita deve avere pregiudicato le ragioni del creditore
  3. il pregiudizio arrecato al creditore deve essere conosciuto anche dall’acquirente

Solo in presenza di tutte e tre le condizioni sopra elencate è possibile azionare la revoca della compravendita chiedendo al tribunale che si pronunci dichiarando la vendita inefficace.

Avvocato per revoca della compravendita

La notevole sproporzione tra valore di mercato del bene e prezzo dell’immobile, risultante anche dal preliminare di compravendita è elemento di cui bisogna sempre tenere considerazione.

L’azione revocatoria, se esperita vittoriosamente, produce l’ inefficacia della vendita e conseguente reintegra del bene nella garanzia patrimoniale del creditore, che potrà a sua volta aggredirlo con il pignoramento.

Dati i tecnicismi e la complessità delle situazioni da esaminare risulta fondamentale affidarsi ad un avvocato specializzato in diritto immobiliare.

 

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Esecuzioni immobiliari

Sospensione concordata

Sospensione concordata

Cosa è la sospensione concordata?

L’articolo 624 bis cpc prevede che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possa, sentito il debitore, sospendere il processo introdotto dal pignoramento immobiliare fino a ventiquattro mesi

La norma presuppone l’accordo di  tutte le parti  costituite, ad esclusione del  contumace e dell’interveniente adesivo semplice.

L’accordo per la sospensione concordata non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità  giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione. 

Quando si può chiedere la sospensione concordata?

L’istanza di sospensione concordata nelle esecuzioni immobiliari può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Oppure, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo può essere avanzata fino a quindici giorni prima dell’incanto.

Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi al deposito.

Se l’accoglie,  deve disporre che nei cinque giorni successivi il provvedimento di sospensione sia comunicato al Custode affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la relazione di stima. 

Quante volte si può chiedere la sospensione concordata?

La sospensione può essere  disposta per una sola volta e l’ordinanza è revocabile in  qualsiasi momento, anche su  richiesta di  un solo creditore, sentito il debitore.

Circa il significato della sospensione concordata nel sistema di tutela esecutiva occorre precisare che  prima che la norma in esame introducesse tale innovazione, la dottrina era divisa sulla  sua ammissibilità.

Parte di essa riteneva applicabile l’articolo 296 cpc che disciplina la sospensione su istanza delle parti nel processo di cognizione.

Richiamando quella giurisprudenza che escludeva che in fase di vendita si potesse configurare un differimento delle attività  esecutive su richiesta di uno o più creditori.

Ciò al fine di evitare il ricorso incondizionato al rinvio d’udienza.

Elementi necessari per la sospensione concordata

Facendo prevalere, giunti alla fase diretta della trasformazione del bene in denaro,  le esigenze di ordine pubblico a che si procedesse più rapidamente possibile alla vendita del bene pignorato e alla successiva distribuzione del ricavato.

A riguardo  la Suprema Corte con la Sentenza numero 13354 del 2004 ha affermato  che la mancata presenza, in sede di incanto, del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo non comporta l’applicazione dell’articolo 631 del codice di procedura civile.

E, dunque, il rinvio dell’udienza da parte del Giudice dell’esecuzione, né deve pervenirsi a diversa conclusione ove i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell’incanto, non sussistendo alcun obbligo di concedere tale rinvio.

Trattasi di decisione rimessa al potere discrezionale del Giudice, sia quanto a presupposti, sia quanto a determinazione della durata, fermo restando l’obbligo di motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto.

Concessione del provvedimento di sospensione concordata 

Alla sospensione consegue, poi, l’impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 626 del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.

Il quale  conserva medio tempore la propria giurisdizione, entrando il procedimento in uno stato di provvisoria quiescenza destinata a sfociare nella prosecuzione o nell’estinzione. 

Fermo il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal Giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.

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Opposizione di terzo all’esecuzione

Cosa è l’opposizione di terzo all’esecuzione?

L’opposizione di terzo è  disciplinata dall’ articolo 619  del codice di  procedura civile attribuendo a colui che è estraneo  all’esecuzione, ma  pretenda di  avere la proprietà, o altro  diritto  reale sui  beni pignorati,  il  diritto di proporre opposizione all’esecuzione con  ricorso,  prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni.

Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato: infatti, essendo il  terzo estraneo al rapporto tra  creditore procedente e debitore esecutato, non essendogli  consentito oppugnare il diritto del primo  a procedere ad esecuzione forzata,  potrà  soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito  un bene non  rientrante nel  patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di  non responsabile.

La giurisprudenza è  concorde al  riguardo  nel  ritenere che il terzo opponente, non  essendo parte del  processo  esecutivo, è  legittimato  a far valere il proprio  diritto reale sul  bene  oggetto  dell’esecuzione forzata,  ma non  ad eccepire i  vizi della relativa procedura,  o  ad impugnare  la validità  del  titolo posto  a base di  essa ( Cass. 16921/2009 ). 

E’ evidente l’affinità  dell’istituto  con l’opposizione all’esecuzione,  disciplinata dall’art. 615 comma 2 dello  stesso  codice di  rito, per effetto  del  quale,  ad esempio,  il terzo  estraneo  al  titolo  esecutivo  ed al precetto,  destinatario  dell’attività  esecutiva,  non  dovrà  avvalersi  del  rimedio di  cui  all’art.  619, potendo tutelare la propria posizione giuridica mediante opposizione all’esecuzione.

Qualificare l’opposizione proposta dal terzo come opposizione all’esecuzione,  anziché quale opposizione di  terzo all’esecuzione,  è di  rilevante importanza al  fine  di  operare una distinzione  sotto il  profilo pratico,  in  quanto  solo con l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere la questione relativa all’impignorabilità del  bene,  oltre che proporre opposizione agli  atti  esecutivi.

I motivi  addotti  a fondamento  dell’opposizione  all’esecuzione  possono essere,  infatti,  di merito,  qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore (per esempio per intervenuta transazione,  adempimento e prescrizione);  di  rito,   allorché si contesti la qualità del titolo esecutivo, atto, o documento, sulla cui base si vuole agire, o si sta agendo (per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna,  ma di mero accertamento); possono, infine,  riguardare   la contestazione della legittimazione attiva, o passiva ( per esempio qualora non  vi  sia stata accettazione di  eredità da parte dell’intimato ad adempiere).

Da notare che in dottrina,  prevale l’idea che la sentenza che decide l’opposizione di terzo  non fa stato  in  ordine al  diritto vantato  dal  ricorrente,  ma solo  riguardo  all’assoggettabilità  o meno  dei  beni  pignorati all’azione esecutiva,  procedendo il  giudice esclusivamente all’accertamento  del  diritto del  terzo in  via incidentale, restando  impregiudicata la questione  della sua titolarità  che,  condividendo  tale orientamento,  potrà essere riproposta al  di  fuori del  processo  esecutivo.

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Opposizione all’esecuzione

Opposizione all’esecuzione

L’opposizione allesecuzione rappresenta una parentesi di cognizione nella fase dell’esecuzione immobiliare. Mira a fornire al debitore uno strumento per potersi opporre, in via preventiva al precetto, oppure in via successiva al pignoramento e al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

Cosa è l’opposizione all’esecuzione?

Con questa modalità, che è diversa dall’opposizione agli atti esecutivi, si contesta il diritto del creditore, pertanto se accolta il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Trattandosi di un provvedimento equiparato a quello cautelare, può essere sempre revocato, o modificato da parte del giudice che lo ha emesso e produce effetti anche sull’intervento dei creditori.

Ha efficacia generale, nel senso che preclude la possibilità di continuare ad agire sulla base del medesimo titolo, ove l’opposizione sia fondata e accolta.

Quando è possibile proporre opposizione all’esecuzione?

I gravi motivi cui fa riferimento l’articolo 615  del codice di procedura civile, sono quelli del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

Si ricollegano alla fondatezza della domanda, essendo a questa naturalmente intrinsechi, potendosi diversamente optare per la conversione del pignoramento o la sospensione concordata.

Chiedendo il debitore che sia fatta certezza sull’esistenza, o meno, del diritto processuale di agire con l’esecuzione forzata.

Quali sono i motivi dell’opposizione?

I motivi addotti a fondamento possono essere di merito qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore, per esempio per intervenuta transazione, adempimento e prescrizione.

Oppure di rito, allorché si contesti la qualità di titolo esecutivo, atto o documento sulla cui base si vuole agire o si sta agendo, per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna, ma di mero accertamento.

Possono, infine, riguardare la contestazione della legittimazione attiva o passiva, per esempio qualora non vi sia stata accettazione di eredità da parte dell’intimato ad adempiere.

Come si propone l’opposizione all’esecuzione?

Quando l’opposizione avviene in via preventiva al precetto viene esperita con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al giudice competente che con ordinanza può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Altrimenti, si propone con ricorso.

Il giudice dell’esecuzione fisserà con decreto una udienza camerale, come previsto dall’ art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in cui si  dovrà rispettare il contraddittorio tra le parti.

La sentenza con cui si  conclude l’opposizione non è impugnabile, se non con ricorso per Cassazione.

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Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617  del codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo. 

Cosa è l’opposizione agli atti esecutivi?

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta l’an della pretesa esecutiva, l’opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo

Viene promossa per far valere vizi attinenti alla regolarità  formale del  titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai  singoli atti esecutivi promossi con il pignoramento.

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all’intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

Quando si può presentare opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione agli atti può essere esperita in via preventiva, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l’esecuzione sia già iniziata.

Va presentata sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti,  provocando un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo.

L’accertamento richiesto si conclude con sentenza non impugnabile, essendo prevista solo impugnazione ex  art. 111 Costituzione per violazione di legge.

Effetti dell’ opposizione agli atti esecutivi

È importante rimarcare come in caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Così come una volta venduto il bene non è possibile, decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità della vendita.

Il Giudizio di opposizione agli atti può concludersi con il rigetto dell’opposizione per motivi di rito, quando ad esempio il giudizio di merito non sia stato introdotto nei termini e modi di legge.

Ovvero con il rigetto, con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di  cessazione della materia del  contendere.

Nel caso di  accoglimento dell’opposizione bisogna poi distinguere secondo che dall’accoglimento stesso derivi la fine del processo esecutivo in corso.

Ovvero non ne impedisca la prosecuzione derivandone diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.

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Espropriazione contro il terzo proprietario

Espropriazione contro il terzo proprietario

Quando il proprietario di un bene risponde dei debiti altrui?

L’art. 602 del codice di procedura civile regolamenta il caso particolare che riguarda l’espropriazione contro il terzo proprietario. Questa forma di riscossione del credito si verifica quando l’espropriazione avviene su di un bene di proprietà di un terzo che è estraneo al debito.

La norma riguarda, dunque, il caso in cui il proprietario del bene, pur essendo estraneo al rapporto obbligatorio, viene assoggettato all’espropriazione forzata, rispondendo con i propri beni. 
Tale situazione si ha quando il bene condiviso è gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero nel caso di un bene la cui alienazione è stata revocata per frode.

Nelle esecuzioni immobiliari il pignoramento va eseguito nei confronti di colui che è proprietario al momento in cui l’esecuzione viene intrapresa.
Questa regola vale anche con riferimento al principio di indifferenza nel pignoramento per mutuo fondiario.

Responsabilità esecutiva e rapporto del terzo estraneo al debito con il bene

La responsabilità esecutiva impone al terzo di subire l’espropriazione con e al posto del debitore tutte le volte in cui si viene a trovare in un particolare rapporto con il bene.
Ciò avviene nel caso del terzo acquirente, quando il terzo ha acquistato un immobile già gravato da pegno o da ipoteca. Ugualmente il terzo datore d’ipoteca, quando il terzo ha concesso l’iscrizione sul proprio immobile un diritto reale di garanzia per debito altrui soggiace all’espropriazione di terzo.

Vi è poi il caso in cui il terzo è divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con  atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.
In tutti questi casi il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto  debitorio, è gravato  da responsabilità per un debito altrui,  verificandosi una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.

Ciò perché l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal  debitore, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.
E’ l’art. 2910 del codice civile che  rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore contenuta dall’art. 2740 del codice civile.

In tal modo è regolamentata la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione, prevedendo che possono essere espropriati anche i beni del terzo.
Ciò avviene quando in tutti i casi di beni immobili vincolati a garanzia del credito, o quando un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Atto di precetto e pignoramento nei confronti del terzo

L’atto di precetto deve essere notificato tanto al debitore che al terzo, ma l’intimazione deve essere rivolta esclusivamente al debitore.
Il pignoramento, invece, deve essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario che subisce l’espropriazione forzata, essendo parte del processo esecutivo, ricorrendo le condizioni, può proporre sia l’opposizione agli atti esecutivi che l’opposizione all’esecuzione attraverso l’opposizione di terzo all’esecuzione.