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Diritto d’autore e dello spettacolo

Management artistico

Management artistico

Diritti degli artisti

L’Avvocato Gianluca Sposato rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati è Socio della S.I.A.E. Ha una passione innata per il modo dell’arte e presta management artistico in ambito civile e commerciale, comprendendo le ragioni dell’artista e tutelandone gli interessi.

Sin dai tempi del liceo classico si è distinto come migliore alunno dell’Istituto San Giuseppe De Merode di Roma, unico ad avere 10 in storia dell’arte.
Questa sua sensibilità ed empatia con gli artisti, coniugata agli studi in materie giuridiche ed economiche ed un gran senso di praticità, si abbinano alla perfezione per tutelare i diritti degli artisti.

L’ambito di operatività in campo artistico non riguarda solo il diritto d’immagine, ma si estende anche al diritto industriale e le nuove tecnologie, soggetti alla normativa sui marchi e brevetti.

Nel settore artistico spesso si è poco inclini a seguire i propri affari, poiché concentrati sul proprio lavoro e potere contare su un avvocato civilista che sappia sempre consigliare bene è fondamentale.

Supporto legale nel campo artistico

Sono numerosi i clienti nel mondo dell’arte assistiti dallo Studio Legale Sposato, tra cui anche artisti di fama nazionale ed internazionale.

Rappresentiamo e tuteliamo i diritti di musicisti, compositori, chitarristi, cantanti, attori, registi televisivi, ballerine, presentatori e presentatrici televisive, conduttori di telegiornali, stilisti, influencer, fashion blogger, registi cinematografici, pittori, fotografi.

Grazie alle nuove tecnologie artisti si rivolgono da ogni parte del mondo all’ Avvocato Gianluca Sposato per avere supporto legale nel campo del  diritto d’autore, tutelare i loro interessi e diritti.

Ambito di operatività avvocato degli artisti

Il nostro Studio Legale si occupa di  management artistico per redazione ed esame dei contratti degli artisti, contratti di lavoro, contratti pubblicitari, contratti di compravendita immobiliare.

L’attività copre tutti i rami del diritto civile: contratti di locazione, inadempimento contrattuale, consulenza legale in materia commerciale, rappresentanza giuridica, eredità.

Il management artistico è volto alla tutela dell’immagine dell’artista valorizzazione del suo profilo ed assistenza giudiziaria in ambito civile.

Per prenotare un appuntamento a studio, o ricevere una consulenza legale telefonica, è possibile consultare la pagina Assistenza Legale24h dove sono indicati anche i costi dei servizi.

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Diritto d’autore e dello spettacolo

Diritto industriale e nuove tecnologie

Diritto industriale e nuove tecnologie

Contraffazione marchi e brevetti

Il diritto industriale e le nuove tecnologie sono soggetti alla normativa sui marchi e brevetti e rientrano nel diritto d’autore e dello spettacolo.

La contraffazione di marchi e brevetti consiste nella violazione del diritto di proprietà intellettuale perpetrata attraverso la riproduzione illecita di un bene e la relativa commercializzazione al posto dell’originale.

Ciò lede il diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, come marchi d’impresa, brevetti, modelli di utilità, industrial design, denominazioni di origine e diritti d’autore.

Le condotte illecite avvengono attraverso la produzione non autorizzata e commercializzazione di merci contraffatte, che recano un marchio identico ad un marchio registrato.

Con la produzione di beni che costituiscono riproduzione illecita di prodotti coperti da copyright, viene perpetrata quella che si configura come pirateria, di modelli e disegni.

La violazione di marchi e brevetti  trova larga diffusione anche nel campo del diritto industriale e nuove tecnologie.

Violazione della proprietà intellettuale

La violazione dei diritti della proprietà industriale, o contraffazione, è uno dei fenomeni maggiormente diffusi a livello globale.

Il fenomeno colpisce indiscriminatamente tutti i settori merceologici, dalla moda con i beni di lusso, agli alimenti, dai medicinali, ai supporti digitali.

La disciplina in materia di concorrenza sleale vede coinvolti lo Stato, le principali associazioni di categoria e la Guardia di Finanza.

Per quanto concerne il diritto industriale e le nuove tecnologie la materia, a causa degli elementi da verificare, risulta particolarmente complessa.  

In ambito privatistico valgono le regole generali relative alla individuazione dei soggetti responsabili.

Duque, occorre la prova della loro responsabilità, quantificazione dei danni ed ottenimento del relativo risarcimento del danno in via stragiudiziale, o instaurando un contenzioso.

Pena per la contraffazione di marchi e brevetti

L’articolo 473 del codice penale stabilisce che chiunque, potendo conoscere la proprietà industriale, contraffà o altera marchi di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti, o alterati, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

La pena è della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti, o alterati.

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Diritto d’autore e dello spettacolo

Diritto d’immagine

Diritto d’immagine

copyright e plagio

La violazione del diritto d’immagine si configura quando la propria immagine è utilizzata senza il proprio consenso, violando accordi, o in maniera inappropriata.

In questi casi occorre individuare l’autore responsabile della violazione.

Una volta individuato il responsabile del danno all’immagine è possibile fare rimuovere il contenuto e richiedere il risarcimento dei danni.

Abuso e utilizzo non autorizzato del diritto d’immagine

L’abuso del diritto d’immagine è regolamentato dall’ articolo 10 del codice civile che disciplina l’utilizzo improprio e non autorizzato.

La norma disciplina i casi in cui l’immagine di una persona viene  esposta, o pubblicata, senza il  suo consenso, fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge.

Ovvero quando l’immagine, anche dei genitori o figli minorenni, viene pubblicata con pregiudizio al decoro, o alla reputazione della persona.

Ricorrendo tale violazione l’autorità giudiziaria, può richiedere che cessi l’abuso.

La domanda si propone in via d’urgenza in tribunale per richiedere l’oscuramento del sito internet e delle immagini pubblicate.

E’ fatto salvo il diritto alla richiesta del risarcimento dei danni, in applicazione dell’ articolo 2043 del codice civile.

Violazione del diritto d’immagine

Nell’era moderna con la digitalizzazione e semplificazione delle tecnologie del mondo informatico, la violazione del diritto d’immagine costituisce un problema frequente.

Non solo per personaggi famosi, gente dello spettacolo, politici, calciatori, modelle ed imprenditori, ma anche per utilizzatori abituali di internet.

Con la conseguenza che il diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta, o pubblicata, senza il proprio consenso fuori dai casi previsti dalla legge, non sempre è rispettato.

La violazione del diritto d’immagine si configura solitamente per uso improprio di materiale fotografico e pirateria informatica, senza il consenso del soggetto leso.

In questi casi è importante affidarsi subito ad un avvocato specializzato in diritto d’autore e dello spettacolo per tutelare i propri diritti, evitare cattiva pubblicità, diffamazione e richiedere i danni.

Risarcimento del danno all’immagine

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, presta assistenza legale in campo artistico nell’ambito del diritto di immagine e di reputazione, nei casi in cui è ravvisabile un danno all’immagine.

Il nostro Studio Legale si occupa anche di management artistico per tutelare contrattualmente i diritti d’autore in campo artistico.

Determinare l’entità del danno per violazione del diritto d’immagine non è sempre lavoro di pronta soluzione, se pure il diritto alla riservatezza trova garanzia nell’articolo 13 della Costituzione.  

Operiamo nel rispetto della normativa sulla privacy ed al fine dell’individuazione del responsabile dell’illecito per tutelare i diritti del soggetto leso e conseguimento del risarcimento dei danni.

Per prenotare un appuntamento a studio, o una consulenza telefonica è possibile consultare la pagina Assistenza Legale24h dove sono indicati i costi dei servizi.

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Diritto d’autore e dello spettacolo

Copyright e Plagio

Copyright e Plagio

copyright e plagio

La normativa sul diritto d’autore

Il diritto d’autore non tutela un’idea in sé, ma nasce con la creazione dell’opera del cui diritto l’autore dispone, purché si tratti di opera inedita.

L’autore dell’opera detiene il diritto esclusivo di utilizzare l’opera, o copyright, e può autorizzarne o rifiutarne la riproduzione, distribuzione, esecuzione, o la rappresentazione.

In mancanza del consenso esplicito da parte dell’autore che ne autorizzi l’utilizzo non è consentito appropriarsi di un’opera e diffonderla, diversamente si configura violazione del copyright e plagio.

La normativa sul diritto d’autore è disciplinata dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore aggiornata con le modifiche apportate dalla Legge n. 37/2019.

Il plagio e la tutela del copyright

Il plagio di opera è l’appropriazione, tramite copia totale, o parziale, della paternità di un’opera dell’ingegno altrui.

In campo artistico, specialmente musicale, è piuttosto frequente, per questo è importante rivolgersi sempre ad un Avvocato esperto in  diritto d’autore e dello spettacolo.

La registrazione del brano musicale e/o del testo letterario presso la S.I.A.E. in data certa anteriore costituisce prova inconfutabile per l’attribuzione dell’opera.

La pubblicazione di un brano ufficiale, ossia registrato alla Siae e coperto dai diritti d’autore, costituisce violazione del copyright e plagio. 

L’unico modo per non violare la legge nel rispetto e salvaguardia del diritto d’autore è ottenere una licenza, o acquistare il diritto d’autore dell’opera

Pena per violazione del copyright e plagio

La violazione del diritto d’autore è un reato perseguibile a querela della persona offesa e comporta conseguenze di carattere penale per chi lo commette.

La pena prevede un multa che può arrivare fin  a 15.000,00 euro per l’autore e la detenzione da 3 a 6 mesi.

In tal modo il legislatore, con l’articolo 171 Legge sulla protezione del diritto d’autore, ha voluto porre un freno ad una delle forme di criminalità più diffuse.

Risarcimento del danno per plagio

In caso di plagio la richiesta di risarcimento del danno deve tener conto sia del mancato guadagno che del danno subito, avendo carattere di danno patrimoniale.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, si occupa di tutela del copyright e plagio artistico, nei diversi ambiti del diritto d’autore.

Affidarsi a noi è una scelta sicura e responsabile, pe l’esperienza maturata nel settore della responsabilità civile, per plagio e violazione del copyright.

Per la consulenza legale in materia di copyright e plagio è possibile consultare i servizi offerti ed i relativi costi nell’area Assistenza Legale24h.

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Recupero crediti

Procedura di sovraindebitamento

Procedura di sovraindebitamento

La procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è stata introdotta dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante il  titolo “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Le procedure di composizione della crisi prevedono, in alternativa: l’accordo di ristrutturazione dei debiti,  il piano del consumatore, o la liquidazione del patrimonio del debitore.

Cosa è la procedura di sovraindebitamento?

Con questa procedura il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi.

La domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi e si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o insolvenza, sono regolamentate dall’art. 2 lettera c del D. Lgs. 14/2019.

La ratio della procedura consiste nel favorire il debitore, per consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da pesi che rischiano di divenire insostenibili, precludendogli ogni prospettiva futura.

Condizioni per accedere all’istituto

Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa estende l’applicazione dell’esdebitazione degli insolventi civili, anche ai membri della famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili.

Con la finalità di favorire quei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono soggetti a fallimento.

Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione.

Inoltre nella procedura di sovraindebitamento, i crediti che non possono essere soddisfatti, se il piano viene approvato, diventano inesigibili.

Per avvalersi delle possibilità previste dall’istituto la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovra indebitamento per colpa grave, o dolo.

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Recupero crediti

Vendita in frode ai creditori

Vendita in frode ai creditori

L’azione revocatoria degli atti in frode ai creditori

L’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore.

Consiste nell’attribuzione ai creditori di un’azione giudiziaria per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del patrimonio, con cui il debitore ha recato pregiudizio alle ragioni creditorie.

L’articolo 2902 del codice civile prevede che il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, possa promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive, o conservative sui beni oggetto dell’atto impugnato.

Il terzo contraente che ha verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace.

La garanzia nella vendita in frode ai creditori consente ciò solo dopo che il creditore è stato soddisfatto.

Le fattispecie relative alla vendita in frode ai creditori possono essere assai variegate.

Si pensi all’atto per il cui tramite si intende danneggiare il creditore, sottraendo la garanzia generica costituita dagli elementi attivi presenti nel patrimonio del debitore.

Oppure alla costituzione di una garanzia reale in favore di un creditore che ne fosse stato originariamente privo.

Effetti dell’azione pauliana ed inefficacia relativa degli atti compiuti

L’effetto dell’azione pauliana non consiste nella dichiarazione di nullità degli atti di alienazione compiuti dal debitore, ma nella sua dichiarazione di inefficacia relativa.

Nel senso che l’atto di alienazione non può essere opposto al solo creditore che ha agito.

Mentre nei riguardi del terzo acquirente e degli altri soggetti è perfettamente valido ed efficace.

Gli elementi essenziali dell’azione in commento tradizionalmente vengono ravvisati nel “consilium fraudis” e nell’ “eventus damni”.

Ricorre il primo allorché sia ravvisabile la frode del debitore.

Ovvero quando sia evidente la conoscenza del pregiudizio da parte di questi relativamente all’atto di disposizione posto in essere in danno al creditore.

Se l’atto è stato compiuto prima che sia maturato il diritto di credito la legge impone, al fine dell’esperimento dell’azione, la necessità che sia dolosamente preordinato al fine di danneggiare il futuro creditore. 

Circa il secondo elemento bisogna tener conto che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi del creditore.

Se il patrimonio del debitore è composto da più cespiti di valore, la vendita di alcuni di essi non potrà danneggiare gli interessi del creditore.

Ciò poiché questi, in caso di inadempimento, potrà comunque rivalersi sugli altri beni.

Atti in frode a titolo oneroso e a titolo gratuito

Rilevante, poi, è distinguere se la vendita in frode ai creditori sia a titolo oneroso o gratuito.

Se l’atto è a titolo oneroso per agire in revocatoria, oltre la frode e il danno sarà anche necessario che il terzo sia consapevole del pregiudizio che arreca alle ragioni del creditore.

Ovvero che sia in malafede, potendo il giudice convincersi dell’esistenza di tale requisito in base al basso prezzo corrisposto dal terzo acquirente per ottenere il bene.

Se l’atto, invece, è a titolo gratuito per agire in revocatoria sarà sufficiente dimostrare l’esistenza della frode ed il prodursi del danno, essendo irrilevante l’eventuale buona fede del terzo che abbia acquisito il diritto.

Dunque, soltanto il terzo sub acquirente vedrà fatte salve le sue ragioni se potrà dimostrare di essere in buona fede al momento dell’acquisto.

La Suprema Corte ( Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 11573 del 14.05.2013 ) ha affermato che l’accertamento del credito non sospende l’azione revocatoria.

Tale azione si prescrive nel termine di cinque anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicazione dell’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero.

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Recupero crediti

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Scioglimento della comunione ereditariaPubblicato su Il Messaggero il 3 giugno 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in  diritto immobiliare e diritto ereditario.

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: l’articolo 556 cpc prevede per il creditore la possibilità di fare pignorare insieme all’immobile anche i mobili che lo arredano, quando sia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, depositandoli però insieme nella cancelleria del Tribunale.

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: il pignoramento dell’immobile arredato 

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: la norma in commento disciplina l’esproprio dell’immobile arredato.

Consentendo con il pignoramento l’espropriazione congiunta su mobili ed immobile, quando si realizzi una sorta di connessione degli oggetti con la sede ove si trovano, in relazione ad una stretto rapporto economico tra gli stessi.

Tipici esempi che si possono riportare sono quelli: di un opificio fornito di macchinari non incorporati ad esso, di un negozio dotato di banchi e scaffali (con esclusione delle merci destinate alla vendita), di una villa antica arredata con mobili d’epoca.

A riguardo, occorre precisare che la norma è dettata da ragioni di opportunità economica per cui l’espropriazione unitaria trova giustificazione nell’essere il procedimento cumulativo teso al conseguimento di un ricavo, quale quello derivante dalla vendita dei beni riuniti.

L’espropriazione congiunta di immobile con beni mobili, casi ed esclusioni

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: ulteriore finalità perseguita dall’espropriazione congiunta è riconducibile all’economia processuale.

In considerazione del fatto che l’unitarietà del pignoramento renda più celere l’attività del creditore anche con il cumulo dei mezzi di espropriazione.

È bene precisare, però, che la sola connessione con la sede di per sé non giustifica il pignoramento congiunto.

Atteso che, come facilmente comprensibile, non è consentita l’applicazione della disposizione in esame nel caso della vettura posta in garage, o di valori custoditi in cassaforte, poiché non legati all’immobile da alcun rapporto di funzionalità, abbellimento, od utilità.

La disposizione non si applica anche agli accessori ed alle pertinenze  in quanto ricompresi automaticamente nell’oggetto del pignoramento, come previsto dall’articolo 2912 del codice civile.

Bisogna, poi, ricordare che con particolare riguardo all’azienda la giurisprudenza ha chiarito quanto appresso.

Stante l’autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, nessuno dei quali assume la funzione di bene principale, per promuovere l’esecuzione forzata sui beni della stessa è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili.

Non essendo applicabile l’articolo 2912 del codice civile, salvo il ricorso all’espropriazione cumulativa contemplata dall’articolo 556 in esame.

Aste: il creditore ricorre al pignoramento congiunto, il creditore assistito da causa di prelazione 

A riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 9760 del 1993 ha precisato che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa al solo bene immobile, non può pretendere di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato imputabile all’esecuzione forzata mobiliare.

Infine, mentre i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile, i beni immobili sono assoggettati alla disciplina dell’articolo 555 dello stesso codice di rito.

Ma l’esecuzione si svolgerà davanti al Giudice competente per l’espropriazione immobiliare, in quanto l’applicazione della norma comporta l’attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare.

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Recupero crediti

Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi

Cosa è il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura di soddisfazione del credito molto utilizzata, perché più rapida ed economica di altre procedure esecutive, che avviene su crediti vantati dal debitore presso altri soggetti, come nel caso del pignoramento del conto corrente bancario, o del pignoramento del quinto dello stipendio direttamente al datore di lavoro del debitore.

Con tale procedura, come disposto dall’articolo 543 del codice di procedura civile, il creditore procede all’esecuzione forzata dei beni del debitore che si trovano in possesso di un soggetto terzo al suo rapporto creditorio.

Come avviene il pignoramento presso terzi?

L’avvocato, dopo avere eseguito le opportune ricerche patrimoniali sulla persona del debitore, provvede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo ufficiale giudiziario, consegnando il titolo attestante il credito vantato, l’atto di precetto notificato al debitore e l’originale dell’atto di pignoramento contenente la citazione del debitore a comparire ad udienza fissa, con l’invito al terzo a rilasciare la relativa dichiarazione. 

Ricevuta la dichiarazione del terzo e ritirato l’atto di pignoramento notificato, la causa dovrà essere iscritta a ruolo, a pena di inefficacia nel termine di 30 giorni.

Quindi la cancelleria del tribunale trasmetterà al legale comunicazione relativa alla fissazione di udienza in cui il giudice verificherà la regolarità delle notifiche e, successivamente, analizzerà la dichiarazione resa dal terzo pignorato.

Effetti della dichiarazione di terzo nel ppt

Se la dichiarazione di terzo è positiva, e non ci sono opposizioni del debitore circa l’impignorabilità del bene, allora il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione con il quale ordinerà al terzo di pagare al creditore procedente, quanto dovuto dal debitore, oltre alle spese di procedura.

Se, invece, la dichiarazione di terzo non arriva, o se arriva è negativa, si prospetta uno scenario più complesso e di difficile pronta soluzione per il recupero del proprio credito,  atteso che è sempre possibile entro i termini di legge,  sussistendo fondati motivi, opporsi agli atti del ppt.

Per prenotare una consulenza in materia di pignoramento presso terzi  dall’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente emerito dell’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari, consultare info sui costi nell’area Assistenza Legale24h.  

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Pignoramento

Pignoramento

Cos’ è il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che il creditore assoggetta all’espropriazione forzata, con i relativi frutti.

La sua funzione è quella di determinare un vincolo di destinazione su uno, o più beni, individuati dal creditore sul patrimonio del debitore.

La finalità è liquidare i beni e trasformarli in denaro, per soddisfare il proprio credito, rendendo attuale la responsabilità patrimoniale generica sancita dall’articolo 2740 del codice civile.

Atti dispositivi sul bene pignorato 

Il bene pignorato non è in regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore.

Infatti l’eventuale atto di disposizione su di esso compiuto non è nullo, o in alcun modo invalido, o affetto da inefficacia assoluta.

L’articolo 2913 del codice civile, chiarisce che la vendita effettuata dal debitore del bene pignorato è inopponibile al creditore procedente anche con riguardo  all’intervento dei creditori nel processo esecutivo.

In tale ipotesi si parla di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato.

Una domanda frequente che, poi, pone il debitore esecutato a cui è interessante rispondere è: pignoramento immobiliare, come impedire la vendita della casa all’asta?

Le novità introdotte dalla Legge 80/2005

Molto rilevanti da un punto di vista pratico sono le novità introdotte, in tema di pignoramento immobiliare dalle Legge n. 80 del 2005.

Certamente la più rilevante riguarda la custodia dell’immobile pignorato e liberazione.

Ferma restando la centralità dell’ingiunzione, il nuovo secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile ha stabilito che il pignoramento debba contenere due requisiti formali:

  1. l’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale, con avvertenza che altrimenti le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria
  2. l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.

Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si spiega anche in considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione del pignoramento.

la quale, nonostante i pignoramenti in aumento, non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita.

Una volta ricevuta l’ingiunzione dell’Ufficiale Giudiziario è importante documentarsi su vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.

Ricerca dei beni da pignorare

Gli ulteriori commi introdotti dalla Legge n. 80/2005, come riformata dalla Legge n. 52/06, hanno finalità volte ad introdurre meccanismi di facilitazione della ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore.

Da qui l’estensione dei poteri per l’Ufficiale Giudiziario, quando verifica che i beni assoggettati al pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente.

E invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui questi si trovano, o le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento delle sanzioni previste per il caso della mancata dichiarazione. 

Sempre nel caso in cui non vengano individuati beni utilmente pignorabili, è stato introdotto un procedimento officioso di individuazione dei beni da pignorare analogo a quello previsto nel sistema francese.

La riforma ha disposto anche che l’Ufficiale Giudiziario possa richiedere, su istanza del creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.

Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero. Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw.

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Intervento dei creditori

Intervento dei creditori

Quando è possibile l’intervento dei creditori?

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione devono essere avvertiti i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

Il successivo art. 499 prevede che possano intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

Modalità di intervento dei creditori in giudizio

Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.

La disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della “par condicio creditorum” posto dall’art. 2741 del codice civile, secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.

Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006, dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.

Poteri e limiti dell’intervento del creditore

La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 c.p.c.

Circa gli effetti dell’intervento è l’art. 500 dello stesso codice di rito a disporre che tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

In linea di principio, i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale, assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.

Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato o no da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo, a seconda che sia avvenuto prima o dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Intervento in  giudizio e distribuzione del ricavato 

L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.

L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma, poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato  dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero, per consulenza legale telefonica e appuntamenti info e costi nell’area Assistenza Legale24h