Categories
Diritto di Famiglia

Costi della separazione giudiziale

Costi della separazione giudiziale

I  costi  della separazione giudiziale sono maggiori  rispetto  a quelli  della separazione consensuale, perché mentre quest’ultima, rientrando  nel procedimenti  di  volontaria giurisdizione (dovendosi limitare il giudice soltanto a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti) si  conclude in una unica udienza, la separazione giudiziale rientra nei  procedimenti di ordinaria cognizione e può a volte, addirittura,  sfociare in ulteriori azioni indipendenti, subordinate e connesse, come l’adozione di  provvedimenti cautelari  e d’urgenza.

Le spese da affrontare variano in  base alla complessità  ed al  valore della controversia  e,  salvo  diverso accordo  tra le parti,  sono regolate dal DM n.  55 del 2014, modificato  ed integrato  dal DM n. 37 del 2018,  che prevede un importo minimo, uno medio  ed uno massimo per  4 distinte fasi processuali.

È  dovuto all’avvocato un  compenso:

1) per la fase di  studio ed esame della documentazione;

2) per la fase introduttiva della causa, ovvero per la redazione del  ricorso ed  iscrizione a ruolo della causa con il  fascicolo di parte contenente tutti i  documenti;

3) per la fase istruttoria e/o di trattazione, per la redazione delle note ex art 183 comma 6 cod. proc.  civ., l’assunzione di  mezzi istruttori,  espletamento delle prove testimoniali, la partecipazione ed esame di eventuale CTU ad operazioni peritali disposti dal giudice ( come per es. nel caso  di  accertamento  da parte della Guardia di  Finanza );

4) per la fase decisionale,  ovvero per l’’assegnazione della causa a sentenza,  la redazione delle memorie conclusionali  e di  replica ex art 190  cod. proc.  civ. e disamina delle memorie avversarie.

Categories
Diritto di Famiglia

Risoluzione liti familiari

Risoluzione liti familiari

Avvocato diritto di famiglia

Indice

La famiglia nel nostro ordinamento giuridico

La famiglia, nel nostro ordinamento giuridico, trova la sua più ampia tutela nell’art 29 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Costituzione, richiama all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, riconoscendo l’importanza della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Nella società moderna, tale concetto è stato ampliato, grazie a diversi interventi legislativi che, adeguandosi ai costumi della società, riconoscono diritti anche alle unioni di fatto e tra persone appartenenti allo stesso sesso.

I problemi da affrontare nell’ambito della famiglia sono diversi, sia in relazione alla possibilità di prevenire, o ricomporre liti familiari, che relativamente la gestione ed amministrazione del patrimonio familiare.

Pertanto le vicende familiari richiedono sempre l’intervento di un avvocato  esperto in diritto di famiglia e risoluzione di liti familiari.

Avvocato esperto in diritto di famiglia a Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato,  rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati ,grazie alla sua esperienza e professionalità, ma soprattutto alle sue riconosciute doti umane, riesce nella maggior parte dei casi a conseguire accordi  tra le parti.

Il diritto di famiglia è tutto improntato sulla tutela dei diritti dei minori e salvaguarda i diritti dei figli minorenni.

Lo Studio Legale Sposato, fin dal 1949, si occupa di diritto di famiglia a Roma, con consulenza legale specializzata per risoluzione di liti familiari.

Nel caso in cui la comunione materiale e spirituale tra coniugi sia venuta meno, tuteliamo gli interessi della famiglia e dei minori con accordi mirati a garantire il rispetto degli impegni presi.

Separazione legale, consensuale, o giudiziale

La separazione può essere legale o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un giudice e senza alcun valore sul piano legale.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti ponendo fine all’obbligo di convivenza.

Ciò nell’attesa di una eventuale riconciliazione, o di un provvedimento definitivo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che si ottiene soltanto con il divorzio. 

La separazione consensuale avviene quando i coniugi sono d’accordo nel presentare congiuntamente un ricorso che determini le condizioni della loro  disunione.

La separazione giudiziale si ha, invece, quando vi è litigiosità tra i coniugi in ordine all’attribuzione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento all’affidamento e diritto di visita dei figli minori.

Divorzio e divorzio breve

Con il divorzio, che è stato introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898, viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

In tal modo cessano definitivamente gli effetti del vincolo coniugale, sia sul piano personale che patrimoniale, con rottura del vincolo ereditario.

La Legge n. 55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il divorzio breve.

Per porre fine al matrimonio la norma prevede di potere chiedere il divorzio trascorsi sei mesi dalla separazione se consensuale, oppure trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi, nelle separazioni giudiziali.  

La riforma Cartabia ha introdotto nuove norme in tema di divorzio e la possibilità  di presentare un unico ricorso sia per la separazione che per il divorzio.

Accordi di convivenza coppie di fatto

Lo Studio Legale Sposato presta consulenza in ambito stragiudiziale e giudiziale per la risoluzione di liti familiari ed accordi di convivenza per le coppie di fatto, anche per rilascio e rinnovo passaporto dell’ex coniuge.

La convivenza di fatto può essere resa pubblica attraverso una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza dove i conviventi attestano di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

Attraverso gli accordi di convivenza le coppie non coniugate possono regolamentare attraverso la forma contrattuale più idonea gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

La legge si sta muovendo lentamente per attribuire sempre maggiore regolamentazione alle coppie di fatto.   Così, per esempio, il convivente superstite ha il diritto di abitare la casa dove risiedevano per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni dalla morte dell’altro convivente.

Regime patrimoniale dei coniugi

La regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi dipende da diversi fattori, a cominciare dal regime di comunione legale, o separazione dei beni scelto e dalla loro capacità reddituale.

Quando dall’unione non sono nati figli, gli accordi relativi allo scioglimento  della convivenza, in genere, non destano particolari problematiche.

I temi da affrontare, comunque, riguardano sempre l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente non autosufficiente.

Diverso è il caso in cui, invece, la coppia abbia figli che,  nel nostro ordinamento giuridico, trovano identica tutela legale a prescindere dal fatto che siano nati in costanza di matrimonio, o meno.

Qualora sorgano contestazioni sull’assegno di mantenimento, la ricostruzione contabile attraverso indagini patrimoniali nella maggior parte dei casi, se correttamente eseguita, riesce a fare chiarezza sull’entità dell’importo mensile da dovere corrispondere.

 

Categories
Diritto di Famiglia

Comunione legale e beni personali dei coniugi

Comunione legale e beni personali dei coniugi

La riforma del diritto di famiglia

Il nostro ordinamento ammette solamente la comunione universale del godimento e degli utili dei beni presenti dei coniugi e non della proprietà di ciò che essi avevano prima del matrimonio.

Cadono in comunione legale i beni e le proprietà acquistati successivamente al matrimonio, fatta eccezione per quelli che si ricevono per donazione, eredità,  o legato. 

La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento, trattandosi di comunione particolare senza quote in cui i coniugi sono proprietari del tutto per intero. 

Prima della riforma del diritto di famiglia, in vigore dal 20 settembre 1975, il regime imposto, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, era quello della separazione dei beni.

Ma per i beni immobili acquistati a partire da tale data si applica il regime di comunione legale, a meno che anche uno solo dei coniugi, che abbia contratto matrimonio precedentemente all’entrata in vigore della riforma, non abbia optato, durante il periodo transitorio in vigore fino al 16 gennaio 1978, per il regime della separazione dei beni.  

Beni che non cadono in comunione legale

L’art.179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadano nella comunione legale tra coniugi: 

  1.  perché beni acquistati prima del matrimonio
  2.  perché  beni provenienti da successione o donazione successivamente al matrimonio, quando nell’atto di liberalità, o nel testamento non sia indicato che sono attribuiti alla comunione.

Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • beni che servono all’esercizio della professione del coniuge ( tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione );
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale, o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è  prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

La condivisione di quote immobiliari presenta aspetti da valutare anche nel regime dei rapporti tra coniugi in ambito familiare sia in relazione alla materia delle successioni ereditarie che per la responsabilità esecutiva.

Comunione di beni ed eredità

Nel caso di eredità in comunione dei beni la massa ereditaria è costituita soltanto dalla metà del patrimonio del de cuius, poichè l’altra metà già appartiene al coniuge coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Pertanto il coniuge superstite, oltre ad acquisire il diritto di abitazione sulla casa coniugale, nel caso di successione legittima acquisirà la quota a lui riservata per legge sulla metà del patrimonio caduto in successione.

Ove, invece, debba aprirsi la successione testamentaria, occorrerà verificare che le disposizioni del de cuius non abbiamo pregiudicato le quote ereditarie riservate ai legittimari.