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Eredità giacente

Eredità giacente

Avvocato esperto in Eredità giacente

Si parla di eredità giacente quando l’erede, pur essendo nella possibilità di accettare l’eredità, in quanto chiamato ad accettarla, non compie alcun atto dispositivo sul patrimonio  del de cuius, lasciando l’eredità in uno stato, per l’appunto, di giacenza.

In altre parole, l’eredità rimane in una situazione di incertezza fin quando questa non venga accettata, ovvero non si compiano, per il tramite della nomina di un curatore nominato dal Tribunale, una serie di atti volti a chiudere tale procedimento con l’attribuzione dell’eredità.

Quanto dura l’eredità giacente?

L’eredità giacente si chiude quando qualcuno degli eredi effettua l’accettazione dell’eredità, ovvero quando il curatore nominato con provvedimento del Tribunale, ai sensi dell’articolo 528 del codice civile, termina la sua attività.

In ogni caso, comunque, l’eredità si chiude una volta decorsi 10 anni dall’apertura della successione, con devoluzione dell’eredità allo Stato.

Nomina del curatore dell’eredità giacente

La nomina del curatore dell’eredità vacante avviene da parte del tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria tanto nel caso di successione legittima che di successione testamentaria.

Ciò avviene quando il chiamato all’eredità, che non si trovi nel possesso di beni ereditari, non ha accettato di partecipare alla successione ereditaria senza darne comunicazione.

A tal riguardo è bene rammentare che l’accettazione di eredità può avvenire anche con semplici manifestazioni e atti dispositivi che possano essere interpretati in tal senso, come, per esempio, un prelievo con il bancomat della persona deceduta.

Il tribunale, su istanza delle persone interessate, o d’ufficio, nomina un curatore, il cui decreto è pubblicato per iscritto nel registro delle successioni.

Quali sono i compiti del curatore dell’eredità giacente?

La finalità che il legislatore intende perseguire con l’istituto dell’eredità vacante è quella di garantire l’integrità e la conservazione del patrimonio ereditario durante tutto l’arco temporale che intercorre dalla morte del de cuius fino  all’accettazione da parte dell’erede, o degli eredi.

Il curatore dell’eredità deve, prima di  tutto, procedere all’inventario dei beni ereditari che rientrano  nell’asse ereditario, con ricognizione sia delle poste attive che di quelle passive, tenuto conto anche delle imposte da pagare al momento della presentazione della dichiarazione di successione.

Per quanto concerne i patrimoni immobiliari occorre tenere presente, infatti, che l’IMU si versa a far data dalla morte del de cuius e che tale onere incombe sul curatore, con tutte le responsabilità del caso, in ipotesi di non adempimento, o  adempimento parziale.

In secondo luogo, il curatore deve amministrare il patrimonio ereditario e rendicontare la sua attività al giudice, aprendo un apposito conto dedicato alla procedura.

Su questo conto deve versare frutti e proventi dell’eredità, anche per vendita di beni mobili, o immobili autorizzati, adempiere al versamento di imposte ed ogni altra attività necessaria per una corretta gestione, il tutto sempre previa autorizzazione del giudice.

Effetti della nomina del curatore dell’eredità giacente

Tra gli effetti della nomina del curatore dell’eredità è importante rammentare quanto dispone l’articolo 2830 del  codice civile, che prevede l’impossibilità di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni ereditari.

Oltre all’impossibilità in ipotesi di liquidazione dell’eredità ai sensi degli articoli 498 e seguenti del codice civile di promuovere procedure esecutive sui beni dell’eredità ad istanza dei creditori.

A riguardo si richiama quanto scritto relativamente alla partecipazione degli eredi alla procedura esecutiva.

Quali sono i costi dell’eredità giacente?

Quando la procedura per la nomina del curatore dell’eredità vacante viene attivata a richiesta di parte, tutte le spese, ivi compreso il compenso del Curatore, sono a carico della parte richiedente.

Tale compenso viene regolato in base al DM 55/14 e normalmente prevede un onorario per l’attività svolta in proporzione percentuale del valore della pratica in misura compresa tra lo 0,50 e il 3%.

Se l’eredità giacente è incapiente e senza eredi, il compenso del curatore è a carico dello Stato.

Avvocato per eredità giacente

Lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato gestisce con competenza e lunga esperienza i diversi aspetti legati alla presenza e di un’eredità, tutelando gli eredi secondo il diritto e fornendo le soluzioni ottimali nelle diverse possibili situazioni.

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Rappresentazione ereditaria

Rappresentazione ereditaria

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Cos’è la rappresentazione ereditaria?

La rappresentazione ereditaria è l’istituto giuridico mediante il quale un erede può agire al posto di un altro erede che non vuole o può accettare l’eredità.

Ciò è possibile solo per i discendenti dei figli, o del fratello premorto del de cuius.

La norma si applica anche nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia rinunciato, non possa accettare l’eredità, o quando è stato nominato nel testamento.

L’istituto della rappresentazione nell’eredità consegue il chiaro intento nel nostro ordinamento giuridico di privilegiare i familiari del rappresentato.

In tal modo si attribuisce maggiore tutela e rilevanza giuridica alla famiglia all’erede premorto, nei casi in cui l’erede sia deceduto prima della dichiarazione di successione.

Qual’ è la finalità della rappresentazione ereditaria che il legislatore ha inteso perseguire con la tutela giuridica concessa ai beneficiari?

E’ quella di presumere che il defunto, se avesse saputo che il rappresentato non avrebbe potuto, o voluto accettare l’eredità, avrebbe disposto a favore dei discendenti di quest’ultimo.

La norma permette ai discendenti di subentrare all’eredità del loro ascendente ed opera in favore del legittimario, che non può essere mai pretermesso dall’asse ereditario del de cuius.

Quando si ha la rappresentazione ereditaria?

L’ articolo 467 del codice civile riconosce ai discendenti legittimi, o naturali, dell’erede di subentrare al posto del proprio ascendente.

Può capitare che un erede legittimario, non potendo mai essere escluso dall’asse ereditario, non voglia, o non possa accettare l’eredità, o che vi rinunci.

La rappresentazione ereditaria, dunque, opera quando la quota ereditaria sarebbe spettata all’erede morto prima della chiamata all’eredità, o l’erede vi abbia rinunciato.

In tal caso hanno diritto a subentrare ed essere chiamati all’eredità per rappresentazione i discendenti in linea retta e collaterale.

Rappresentazione ereditaria nella successione legittima

La rappresentazione ereditaria nella successione legittima si verifica quando un discendente, figlio o nipote, può agire al posto di un ascendente, o di un legittimario, rivendicandone i diritti.

Nella successione legittima gli eredi che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli, dei fratelli o delle sorelle del defunto.

Per comprendere chi sono gli eredi in caso di morte, bisogna tener conto che la rappresentazione è ammessa solo per i discendenti legittimi e naturali degli eredi del defunto.

Rappresentazione nella successione testamentaria

La rappresentazione si può avere anche nella successione testamentaria, come previsto dal secondo comma dell’articolo 467 del codice civile.

Il testatore può escludere che la rappresentazione operi in caso di morte anticipata del chiamato all’eredità, o di sua rinuncia, o nominare un altro erede.

In altre parole chi fa testamento, prevendendo il caso di premorienza dell’erede, o di sua rinuncia, può escludere che si faccia ricorso alla rappresentazione ereditaria.

Il testatore che preveda il caso di premorienza di uno dei legittimari può decidere di nominare erede una persona diversa cui attribuire la relativa quota, impedendo che operi la rappresentazione.

Diversamente, se il testatore ha designato come suo erede un un nipote e questi non vuole, o non può accettare l’eredità, cosa succede?

Il diritto di subentrare nell’asse ereditario del de cuius può essere esercitato dal suo discendente, il quale può agire, ai sensi dell’articolo 467 del codice civile, in rappresentazione.

Come opera la rappresentazione ereditaria?

La rappresentazione ereditaria opera sia in linea retta che collaterale.

Opera in linea retta in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto.

La rappresentazione opera in linea collaterale in favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius.

Quali eredi possono agire in rappresentazione?

I discendenti che possono agire in rappresentazione sono i figli del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.

I figli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli naturali.

Anche i nipoti hanno diritto ad agire in rappresentazione in virtù di quanto disposto dagli articoli 467 e 468 del codice civile.

I nipoti esercitano il diritto di subentrare nella quota di eredità che sarebbe spettata ai loro genitori, ovvero i figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 581 del codice civile.

Così può agire in rappresentazione il figlio del genitore che abbia rinunciato, o sia morto, prima dei sui genitori.

E’ importante chiarire che soltanto la categoria di eredi elencati nell’articolo 467 possono agire in rappresentazione ereditaria.

Per quanto attiene la successione dell’erede premorto, o che non possa, o voglia accettare l’eredità, la norma non si applica al coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 468 del codice civile.

Erede premorto e rappresentazione ereditaria

Il caso più frequente al quale si ricorre alla rappresentazione ereditaria è quello dell’erede premorto.

Ciò si verifica quando il figlio muore prima del padre e della madre.

Affinché si abbia rappresentazione nel caso di erede premorto bisogna tenere presente che:

  • solo i discendenti dei figli, dei fratelli e delle sorelle, che siano premorti, possono succedere per rappresentazione.
  • la rappresentazione opera all’infinito ma solo quando il primo  chiamato è figlio, fratello o sorella del de cuius.

Quando è esclusa la rappresentazione ereditaria?

L’istituto della rappresentazione può essere esclusa e non si applica se è stato espressamente previsto nel testamento, a norma dell’articolo 688 del codice civile.

In tal caso, quando si apre la successione testamentaria, si attribuisce pieno potere alla volontà del de cuis e opera una deroga all’istituto della rappresentazione ereditaria.

Chi fa testamento può decidere di nominare un altro erede nel caso in cui l’istituito non possa, o non voglia, accettare l’eredità, o il legato, senza che gli succeda per rappresentazione il chiamato diretto.

In presenza di testamento che esclude la possibilità di ricorrere alla rappresentazione ereditaria, la volontà testamentaria prevale sulla disposizione di legge.

In tal caso si parla di sostituzione ordinaria.

La rappresentazione ereditaria non si applica al legato di usufrutto, di uso, di abitazione e alimenti che non sono trasmissibili agli eredi.

Avvocato per rappresentazione ereditaria  

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, si è distinto come studio legale specializzato in diritto ereditario in ambito nazionale per eredità di particolare importanza e valore.

Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale con consulenza e assistenza legale altamente tecnica e specializzata nel diritto successorio.

L’ Avvocato Gianluca Sposato, dell’ ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi LegislativiPresidente dell’Esame di Stato per Avvocato a Roma, segue personalmente tutti i casi.

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Collazione ereditaria

Collazione ereditaria

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Cos’è la collazione?

La collazione ereditaria consiste nell’aggiunta all’eredità di tutti i beni ricevuti  durante la vita dal defunto.

In presenza di legittimari, la massa ereditaria è costituita dal relictum e dal donatum.

Al momento dell’apertura della successione si deve tenere conto di eventuali restituzioni da imputare alla massa ereditaria.

Ai sensi dell’art.737 del codice civile i legittimari devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente, o indirettamente.

E’ fatto salvo il caso in cui il defunto li abbia dispensati, tenuto conto che la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

La massa ereditaria non è soltanto quello che resta al momento della morte, ovvero la parte relitta dell’eredità.

L’eredità ricomprende anche beni e denari di cui il defunto ha disposto in vita, in favore di alcuni eredi ed in danno di altri.

I coeredi che hanno beneficiato di disposizioni oltre la legittima devono conferire il relativo valore alla massa ereditaria.

Questo per riequilibrare il valore delle quote dei legittimari che abbiano avuto meno.

Il valore dei beni oggetto di collazione deve essere restituito pro quota ai figli e al coniuge che concorrono alla successione legittima, ove lesivi della loro quota ereditaria.

Anche nel caso di successione testamentaria deve essere rispettata la quota di  riserva di coniuge e figli.

Tenuto conto che la dispensa da collazione opera limitatamente alla quota disponibile, essendo possibile impugnare il testamento.

Collazione e riunione fittizia

L’istituto della collazione tende ad attuare il principio della parità di trattamento tra i figli o discendenti del defunto.

Collazione è l’obbligo e il diritto, che lega gli eredi e discendenti legittimi e naturali chiamati alla successione del medesimo ascendente, in virtù del quale ciascuno deve conferire nella massa da dividere le donazioni ricevute dal defunto.

L’obbligo di conferire non lega che i soli eredi e discendenti tra di loro, con la riduzione e gli istituti collaterali della imputazione e della riunione fittizia.

Quest’ultima è un’operazione preliminare preordinata a stabilire qual’ è la quota disponibile e quale la quota di riserva dei legittimari.

Ciò  al  fine di  accertare se le donazioni fatte dal de cuius siano state mantenute nei limiti della disponibile.

La riunione fittizia consiste, pertanto, nel formare una massa di tutti i beni del  defunto al tempo della morte, detraendo i debiti e riunendo fittiziamente all’asse ereditario i beni donati.

Sull’asse ereditario così formato  si  calcola  quale sia la disponibile  e si accerta se vi è lesione della quota di riserva per effetto delle donazioni.

Riduzione nella collazione

La riunione fittizia è meramente ideale, poichè non serve che al calcolo e lascia al  donatario la piena proprietà dei beni.

Effettiva e reale è, invece, la riunione che si opera con la collazione: comprende quella ogni  donazione, fatta anche ad estranei; si  riferisce questa alle sole donazioni avute dal discendente ed erede.

Accertato nel modo predetto  che il  defunto ha disposto oltre i limiti della quota disponibile, si fa luogo alla riduzione.

A riduzione sono  soggette, in primo luogo, le disposizioni testamentarie proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

La riduzione, dunque, è  diversa dalla collazione sia per lo  scopo, perché mira a tutelare la integrità della quota di riserva, sia per le persone, perché spetta a qualunque legittimario e può esperirsi contro qualunque donatario.

Imputazione nella collazione

L’imputazione null’altro è che un calcolo ed un modo per conferire i beni  soggetti a collazione.

In senso tecnico essa significa l’obbligo che incombe al legittimario il quale domandi la riduzione delle donazioni e disposizioni testamentarie fatte dal defunto, sia ad altri coeredi, sia ad estranei.

Chiedendo in tal modo di calcolare sulla propria quota di riserva quanto ha ricevuto dal defunto, sia per donazioni che per legati, a meno che non ne sia stato  espressamente dispensato.

In senso proprio l’imputazione, dunque, non è che un modo con cui la collazione si fa: potendo operarsi o col presentare la cosa in natura, o col calcolarne il valore in diminuzione della propria porzione.

Cosa garantisce la collazione ereditaria?

In sede di collazione devono essere prese in considerazione le donazioni ricevute dai  figli, dai loro discendenti e dal coniuge.

Il problema legato alle donazioni ed eredità è molto frequente e va analizzato con  attenzione ai fini dell’applicabilità dell’istituto della collazione.

Se il coniuge e i figli hanno ricevuto dalla persona deceduta, mentre era in vita, atti di liberalità, ingenti somme di denaro e/o donazioni, devono restituire il valore alla massa ereditaria.

Ciò affinché nessuno dei legittimari abbia di più rispetto agli altri.

La collazione garantisce quote uguali per tutti i coeredi legittimari, a meno di disposizioni testamentarie che non violano la legittima.

Questo vale a maggior ragione se il genitore venuto a mancare ha intestato un immobile di maggior valore ad un figlio, rispetto che ad un altro.

O se un figlio ha usufruito di rendite durante la vita del padre, mentre l’altro figlio non ha avuto gli stessi vantaggi.

Collazione e massa ereditaria

La collazione si ha nel caso in cui concorrano all’eredità il coniuge ed i figli e prevede la riunione alla massa ereditaria del relictum e del donatum.

Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai legittimari, come parenti più prossimi del de cuius, una speciale tutela giuridica.

Il coniuge ed i figli e, ove manchino, al loro posto gli ascendenti, dunque i genitori, o i nonni, in quanto legittimari, non possano essere esclusi dall’asse ereditario.

Anche i nipoti, se agiscono in rappresentazione ereditaria di un figlio morto prima del padre o della madre, non possono essere esclusi dall’eredità.

Pertanto, chiunque abbia contratto matrimonio non può violare le quote ereditarie che per legge sono riservate ai suoi familiari, in qualità di legittimari.

Chi è sposato può decidere nel testamento di lasciare in eredità i suoi beni a persone diverse dai suoi figli e dal coniuge, solamente nella misura consentita dalla legge.

Il testatore può sempre disporre liberamente di ¼ del proprio patrimonio, senza intaccare la quota di legittima che è riservata ai legittimari.

La dispensa dalla collazione ereditaria

Per quanto concerne la dispensa dalla collazione e lesione di legittima, viene da chiedersi se e quando i legittimari, in qualità di eredi, possono essere dispensati dalla collazione ereditaria dal de cuius.

L’articolo 737 del codice civile stabilisce che il coniuge, i figli ed i loro discendenti, devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto in donazione,  a meno che non siano stati espressamente dispensati.

La dispensa dalla collazione per non dare problemi interpretativi deve risultare nel testamento, nella donazione, o in altro atto redatto successivo.

In ogni caso la dispensa non può operare se non nei limiti della quota disponibile del de cuius.

La dispensa può essere fatta anche successivamente alla donazione, o alla redazione del testamento pubblico.

Il nostro ordinamento giuridico riconosce valore anche alla dispensa tacita dalla collazione.

Deve, però, risultare chiaramente l’intenzione della persona deceduta di assegnare il bene donato come beneficio in più rispetto alla quota ereditaria, nei limiti della quota disponibile.

La questione è di difficile interpretazione, motivo per cui è fondamentale affidarsi a un avvocato esperto in eredità, per evitare sorprese in sede di divisione dei beni ereditati.

Occorre, poi, tenere presente che esistono spese esenti dalla collazione:

  • le spese di mantenimento e di educazione
  • le spese sostenute per malattia
  • le spese ordinarie fatte per abbigliamento e le spese nuziali, purché non eccedenti le possibilità economiche del defunto
  • le donazioni fatte per riconoscenza, o per i servizi resi
  • le spese di beni periti per cause non imputabili al donatario, come per esempio un’opera d’arte che è stata rubata, o un appartamento distrutto da un terremoto.

Collazione, quota disponibile e quote in successione legittima

La quota disponibile del de cuius si calcola ai sensi dell’articolo 556 del codice civile.

Alla massa ereditaria devono essere computati tutti i beni del defunto, dunque, sia le donazioni da questi compiute in vita, che i debiti.

La quota disponibile non può essere mai inferiore ad ¼ del patrimonio ereditario.

Chi fa testamento se ha moglie, figli e genitori non può disporre liberamente di  tutto il suo patrimonio, poiché vi sono  quote riservate per legge ai legittimari.

Schema della quota di riserva e della quota disponibile

Quota Riserva Quota Disponibile
Coniuge senza figli e ascendenti
Quota riserva coniuge 50% Testatore dispone 50% massa ereditaria
Coniuge ed un figlio
Quota riserva 1/3 ciascuno Testatore dispone 1/3 massa ereditaria
Coniuge e più figli
Al coniuge spetta sempre 1/4
e 1/2 si divide tra tutti i figli
Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria
Consorte senza figli con ascendenti
1/2 spetta al coniuge
e 1/4 agli ascendenti (genitori)
Chi fa testamento dispone 1/4 massa ereditaria
Un solo figlio senza coniuge
Quota riserva figlio 50% Testatore dispone 50% massa ereditaria
Due o più figli senza coniuge
Quota riserva figli 2/3 massa ereditaria Testatore dispone 1/3 massa ereditaria
Genitori ascendenti senza coniuge
Quota riserva 1/3 massa ereditaria Chi fa testamento dispone 2/3 massa ereditaria

Collazione e azione di riduzione ereditaria

L’articolo 533 del codice civile concede ampia tutela giuridica all’erede legittimo che riceve in eredità meno di quanto gli è attribuito per legge.

L’erede legittimo può chiedere il riconoscimento della sua quota ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte dei beni ereditari, per ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L’azione di riduzione  da esercitare per ottenere la reintegra nella quota pretermessa è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.

L’azione di riduzione ereditaria è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima, detta anche quota di riserva.

Ciò mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre, ovvero  della cosiddetta quota disponibile

L’azione è attivabile anche contro le donazioni eccedenti la quota disponibile e le donazioni indirette, o vendite simulate, dagli eredi legittimi.

Può essere azionata anche a seguito di riconoscimento di paternità postumo.

Cosa deve fare l’erede legittimo che ha visto intaccare la quota ereditaria per l’effetto di donazioni, o atti di liberalità, compiuti a vantaggio di coeredi, nel testamento, o nel legato?

Per potere esercitare l’azione di riduzione e chiedere di essere reintegrato nella quota ereditaria, occorre accettare l’eredità con beneficio di inventario, ai sensi dell’articolo 564 del codice civile.

La riduzione nelle donazioni e nelle disposizione lesive della porzione di legittima, ai sensi dell’articolo 557 del codice civile, è consentita solo ai legittimari, ai loro eredi ed aventi causa.

L’azione si propone con atto di citazione a comparire in giudizio presso il Tribunale territorialmente competente, dopo avere esperito la mediazione,  obbligatoria in materia ereditaria.

Collazione e reintegra nella quota pretermessa dell’erede, l’azione di riduzione

La reintegra nella quota pretermessa si esercita con l’azione di riduzione.

Ciò quando l’erede legittimo intende ripristinare la quota ereditaria che ritiene essere stata lesa da donazioni, o disposizioni testamentarie.

L’azione di riduzione presuppone l’accettazione dell’eredità e si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

L’articolo 553 del codice civile detta le regole da seguire per la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari.

La norma stabilisce che le quote si riducono proporzionalmente nei limiti della quota di riserva.

L’articolo 554 del codice civile chiarisce quali sono le regole da seguire per la riduzione delle disposizioni testamentarie, oltre la quota disponibile, operando nel limite della quota medesima.

Per la riduzione delle donazioni è l’articolo 555 del codice civile la norma di riferimento.

La legge stabilisce che le donazioni il cui valore eccede la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

La reintegra può avvenire in natura, o in denaro.

Compravendita di immobile e donazione indiretta, quando opera la collazione?

L’asse ereditario è composto dal relictum e dal donatum.

Ai fini del calcolo della massa ereditaria, bisogna tenere conto non solo di quanto resta alla morte del defunto.

L’eredità è costituita anche dalle donazioni che il defunto ha disposto in vita a favore di altri eredi, chiamati alla restituzione.

La collazione opera se nel corso della sua esistenza il de cuius ha compiuto negozi giuridici che hanno avvantaggiato un erede rispetto ad altri.

Ciò avviene con l’acquisto di un immobile per il coniuge, o per il figlio, con denaro proprio, con le donazioni indirette che rientrano nella massa ereditaria.

A meno che non si tratti di disposizione di liberalità posta in essere con formalità richieste dalla legge.

Come la dispensa dalla collazione ereditaria, nel rispetto dei limiti della quota disponibile e senza che sia intaccata la quota di riserva.

L’intestazione fittizia di un immobile al coniuge, o al figlio, costituisce una donazione indiretta ed è molto frequente, anche per evitare il pagamento di imposte di successione.

La regola è che le quote degli eredi legittimi devono tenere conto della collazione ereditaria e le disposizioni compiute in vita dal de cuius devono confluire nella massa ereditaria.

Collazione e scelta dell’avvocato per successioni ereditarie

E’ possibile evitare una causa ereditaria solo quando ci si rivolge ad un Avvocato esperto in successioni ereditarie, con anni di esperienza, capacità a conseguire accordi e redigere ad arte atti per transazioni ereditarie.

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L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente per l’esame di Stato di Avvocato a Roma e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, è considerato da molti il migliore avvocato in diritto ereditario in ambito nazionale.

Grazie alle sue capacità riesce, nella maggior parte dei casi, a raggiungere accordi rapidi e vantaggiosi per gli eredi, evitando lungaggini procedurali e costi necessari per affrontare una causa ereditaria.

Tratta esclusivamente la materia delle successioni ereditarie e, nel rispetto di una tradizione di famiglia di giuristi, segue personalmente tutti i casi per eredità con beni in Italia e all’Estero.

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Divisione ereditaria

La divisione ereditaria

Scioglimento comunione ereditaria

Indice

La divisione ereditaria è l’atto mediante il quale ciascun coerede può porre fine alla comunione ereditaria.

Quando all’apertura della successione ci sono più eredi, sia che si tratti di successione legittima o successione testamentaria è consigliato procedere alla divisione ereditaria.

La divisione ereditaria, infatti, oltre a mettere al riparo dai rischi legati alla comproprietà di beni, è utile anche a fini pratici e gestionali.

In questo articolo, nella mia lunga esperienza di Avvocato esperto in successioni ereditarie, fornisco una guida utile agli eredi che devono procedere a porre fine alla comunione ereditaria.

Tipologie di divisione ereditaria

La divisione ereditaria può avvenire con 3 modalità:

  • divisione consensuale: si ha quando gli eredi sono d’accordo su come dividere l’eredità e si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo di divisione ereditaria;
  • divisione giudiziale, si ha a seguito di una sentenza del tribunale, quando non è stato possibile raggiungere un accordo di divisione ereditaria amichevole;
  • divisione testamentaria, si ha quando la divisione dei beni è stata effettuata dal testatore, sempre che il testamento non violi la quota dei legittimari.

Divisione ereditaria consensuale

La divisione consensuale in ambito ereditario si perfeziona con l’accordo di divisione ereditaria che sottoscritto dagli eredi e autenticato dagli avvocati, ha forza di legge.

Gli eredi, in tal modo, rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza, rinunciano ad eventuali azioni di riduzione e restituzione per la collazione ereditaria.

La divisione ereditaria consensuale è sempre possibile quando ci sono da dividere solo somme di denaro su conti correnti e deposito titoli, anche operando una divisione ereditaria parziale.

Come procedere alla divisione ereditaria consensuale?

Se tutti gli eredi sono d’accordo sulle modalità con  cui dividere l’eredità si procede a formalizzare la loro volontà stipulando un contratto di divisione consensuale tra eredi.

Con l’accordo di divisione consensuale gli eredi si danno atto di avere definito tra di loro la divisione del patrimonio ereditario.

In tal modo si accordano si per assegnarsi ed attribuirsi i beni mobili ed immobili di cui al compromesso e non avere null’altro a pretendere gli uni dagli altri.

La divisione consensuale in ambito ereditario rappresenta la forma più veloce e vantaggiosa per gli eredi.

Può essere facilmente raggiungibile quando non vi è litigiosità e ci si affida ad avvocati con lunga esperienza nel ramo del diritto successorio.

Divisione ereditaria giudiziale

Ove i coeredi litighino sui beni ereditari da ripartirsi, è necessario procedere alla divisione giudiziale.

La divisione ereditaria giudiziale si ha, pertanto, quando gli eredi non sono riusciti a trovare un accordo in via amichevole sui beni ereditari da ripartirsi.

Quando anche la mediazione ereditaria si è conclusa senza accordo, non resta altra strada che ricorrere al giudice del tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria.

Il diritto a domandare la divisione dell’eredità non può essere limitato dal testatore se non per i cinque anni successivi all’apertura della successione.

Come avviene la divisione ereditaria giudiziale?

L’istanza di divisione giudiziale in ambito successorio si promuove con  atto di citazione ex art. 713 del codice civile e 784 del codice di procedura civile che deve essere notificato a tutti gli eredi.

Il tribunale, una volta determinato il valore della massa ereditaria, provvede all’attribuzione delle quote ai singoli eredi con differenti modalità.

Per fare ciò il giudice si avvale di un consulente tecnico d’ufficio esperto estimatore e, se del caso, procede all’assegnazione, o alla vendita all’incanto dei beni ereditari.

Questo tipo di situazioni, non solo richiede molto tempo per giungere ad una soluzione, spesso non desiderata per gli eredi, ma comporta diversi esborsi da sostenere.

Divisione in natura dei beni

La divisione in natura in ambito successorio, è facilmente percorribile quando è possibile attribuirsi uno o più beni, con o senza conguagli.

Ciò è possibile quando gli eredi hanno attribuito un valore concorde proporzionale alla quota loro spettante per legge.

Quando è possibile la divisione in natura, perché esistono più unità immobiliari e somme di denaro, è percorribile per il singolo erede anche il consolidamento della proprietà.

Questa può  aver luogo con, o senza, conguagli in denaro.

Atteso che, ai sensi dell’art. 718 del codice civile, ciascun coerede può richiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità.

La divisione in natura dei beni è percorribile sempre rispettando le quote ereditarie con e senza testamento spettanti agli eredi.

Sia che si proceda alla divisione ereditaria consensuale, che nell’ambito di un giudizio civile.

Eredità di beni indivisi

Quando la divisione dei beni ereditari in natura non è percorribile, perché non è possibile formare le quote da attribuire a ciascun erede è possibile chiedere l’assegnazione del bene, o la vendita.

Se manca del tutto un accordo tra i coeredi in ordine alla attribuzione dei beni, non resta che la vendita all’incanto.

La vendita all’incanto può avvenire solo con incarico a professionista delegato per le operazioni di vendita immobiliari.

Successiva alla vendita, detratte le spese di procedura, gli eredi potranno soddisfarsi con la distribuzione del ricavato.

Quando gli eredi sono d’accordo a vendere l’immobile, il ricavato della vendita può essere tra di loro ripartito pro quota, sia che si tratti di successione legittima, che di successione testamentaria.

Immobile occupato da un erede

Nel caso in cui l’immobile caduto in successione ereditaria è occupato da un erede diverso dal coniuge, si configura un diverso scenario.

E’ sempre possibile chiedere da un lato l’assegnazione e, dall’altro, una indennità di occupazione da parte degli altri eredi cui venga impedito l’utilizzo del bene.

L’erede non titolato che utilizzi abitualmente il bene indiviso, infatti, è tenuto a corrispondere una indennità di occupazione in base al valore di mercato per la quota non di sua spettanza.

Questo nel caso di disaccordo con gli altri eredi sulla possibilità di rilevare la loro quota per consolidare la proprietà, o mettere in vendita il bene.

L’indennità di occupazione di immobile nell’eredità, però, è dovuta, per giurisprudenza consolidata, solo quando vi è un uso esclusivo da parte di uno degli eredi.

Il coerede che utilizza in via esclusiva il bene che è anche degli altri eredi, dunque, è tenuto ad una indennità di occupazione solo se ne impedisce l’uso ed il godimento agli altri coeredi.

Divisione ereditaria con immobili

La divisione ereditaria con immobili si può attuare o con la vendita e distribuzione del ricavato pro quota tra gli eredi, o con l’ assegnazione degli immobili, con o senza conguagli in denaro.

Se tutti gli eredi sono d’accordo a vendere gli immobili, il ricavato della vendita viene ripartito tra di loro pro quota.

La regola, quando nell’asse ereditario sono presenti proprietà immobiliari e diritti reali, è procedere per prima cosa alla valutazione immobiliare.

Se i coeredi non sono d’accordo sulle stime immobiliari ci si può affidare congiuntamente ad un tecnico.

Diversamente si provvede alla comparazione delle stime fatte redigere da ciascun erede, per poi procedere alla relativa attribuzione.

Divisione ereditaria prima della dichiarazione di successione

Quando gli eredi presentano la denuncia di successione diventano proprietari per l’intero di una quota indivisa dell’eredità.

Con la divisione ereditaria consensuale, è possibile risparmiare sulle imposte di successione quando l’accordo è raggiunto prima di presentare la dichiarazione di successione.

Infatti, quando i chiamati all’eredità sono d’accordo su come ripartirsi l’eredità, il Notaio, prima di presentare la denuncia di successione, prende atto della loro volontà.

Conseguentemente presentando la denuncia di successione i coeredi  si ripartiscono il patrimonio immobiliare procedendo alla divisione dei beni secondo l’accordo di divisione ereditaria sottoscritto.

Nella divisione testamentaria gli eredi non vanno incontro al problema della divisione perché è stata già operata dal testatore.

Casi di impedimento alla divisione ereditaria

Nel caso in cui vi sia un concepito la divisione non potrà avvenire fino al momento della nascita.

Cosa succede quando è pendente un giudizio sulla legittimità, o sulla filiazione naturale?

Il giudice, in caso di esito favorevole del giudizio per il chiamato all’eredità, può sospendere la divisione per un termine massimo di cinque anni.

Nel caso di eredità con minorenni il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Il legittimario pretermesso non fa parte della comunione ereditaria, fino a quando non ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione.

Infatti, solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede.

Divisione ereditaria e mediazione

La mediazione ereditaria, oltre ad essere una condizione di procedibilità, rappresenta un utile strumento per prevenire il contenzioso giudiziario.

La mediazione richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato per le parti è può avvenire anche in modalità telematica.

La mediazione in materia ereditaria può concludersi con un verbale di mancato accordo tra gli eredi.

Oppure, quando ha esito favorevole, con un verbale di accordo tra eredi che determina le modalità di divisione dei beni tra coeredi che ha valore di legge.

Accertamento della massa ereditaria

Lo Studio Legale Sposato, grazie ad accessi privilegiati a banche dati e conti correnti del defunto, è in grado di garantire con celerità lo svolgimento di tutte le indagini necessarie.

L’attività che svolgiamo, come studio legale specializzato in diritto ereditario, fin dal 1949, non si incentra soltanto sulla ricostruzione della massa ereditaria da dividere.

Non tralasciamo alcun aspetto e verifichiamo sempre che non esista un testamento, onde procedere con tranquillità allo scioglimento della comunione ereditaria.

La ricostruzione del patrimonio ereditario riguarda l’individuazione degli immobili e del loro valore, il rintraccio di conti correnti, fondi, deposito titoli e beni della persona deceduta.

Oltre alle poste attive occorre verificare sempre che non sussistano debiti ereditari ed obbligazioni, o imposte e tributi, che riducano il valore dell’asse ereditario.

Quali sono le quote nella divisione ereditaria?

Per ricostruire le quote nella divisione ereditaria occorre tenere conto degli atti dispositivi compiuti in vita dalla persona deceduta.

Le donazioni, per effetto della collazione devono essere imputate e restituite alla massa ereditaria.

Le quote ereditarie devono sempre tenere conto delle disposizioni di cui all’articolo 536 del codice civile e delle persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità: coniuge, figli e ascendenti.

Espletiamo le pratiche successorie, al fine di non incorrere in errori e sanzioni per la presentazione della denuncia di successione, con notaio convenzionato a tariffa agevolata.

Quote da rispettare nella divisione ereditaria

Solo il coniuge
1/1
Consorte più un figlio
1/2 al consorte e 1/2 al figlio
Consorte e più due o più figli 1/3 al consorte e 2/3 ai figli
Coniuge e ascendenti o fratelli/sorelle 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle
Solo un figlio 1/1 al figlio
Più figli 1/1 ripartito in parti uguali
Solo ascendenti 1/2 linea paterna – 1/2 linea materna
Solo fratelli e sorelle 1/1 ripartito in parti uguali

Quanto costa la divisione ereditaria? 

I costi della divisione ereditaria variano in base al valore dell’eredità ed alle attività da compiere.

Possono essere contenuti quando gli eredi sono d’accordo sulle modalità di ripartizione tra di loro della massa ereditaria.

I costi della divisione ereditaria aumentano con la litigiosità dei chiamati a succedere.

Se è necessario effettuare perizia di stima dei beni ereditari, attivare la mediazione obbligatoria ed iscrivere a ruolo la causa per la divisione giudiziale.

Gli onorari dell’avvocato per la divisione ereditaria sono dovuti in base al DM 55/14 per l’attività stragiudiziale, per la mediazione e per le varie fasi di  giudizio e vengono sempre prima illustrati al cliente.

Avvocato per la divisione ereditaria  

Quando si deve procedere ad una divisione ereditaria diventa di  fondamentale importanza, per la propria tranquillità, affidarsi ad un avvocato specializzato in diritto ereditario.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, è specializzato in diritto successorio e opera tutelando importanti asset ereditari sia nella fase stragiudiziale, che per la gestione del contenzioso ereditario.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente della XIX Sottocommissione dell’esame di Stato per Avvocato 2023 a Roma, è rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Assiste eredi che devono procedere alla divisione ereditaria, privilegiando accordi e transazioni ereditarie, con elevata percentuale di successo e risparmio di tempi e costi dell’eredità.

Per prenotare un appuntamento chiamare in orario di studio, o visitare l’area Assistenza Legale24h.

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La successione testamentaria

La successione testamentaria

Scioglimento comunione ereditaria

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La successione testamentaria riguarda i casi di eredità nei quali è stato redatto un testamento olografo, pubblico o segreto, le cui disposizioni di ultima volontà devono essere rispettate, a meno che non siano contrarie e violino la legge.

Quando il testamento non rispetta le quote riservate ai legittimari può essere impugnato con l’azione di riduzione, che è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di dieci anni dall’apertura della successione.

Quali sono le caratteristiche del testamento?

Di tutti i negozi giuridici patrimoniali nessuno sopravanza il testamento per l’importanza degli effetti che è destinato a produrre.

Lo stesso dicasi per la solennità delle forme che lo accompagnano, per la particolare cura di cui la legge circonda la dichiarazione di volontà e con cui mira ad attuare il supremo volere del defunto.

Il testamento è un atto revocabile, con il quale una persona maggiorenne capace di intendere e volere dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse.

È un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime la sola volontà del testatore ed è personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa nessuna forma di rappresentanza.

Il testamento è un atto non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve redigere in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.

Quanti tipi di testamento esistono?

La successione testamentaria prevede 3 tipi di testamento:

  1. il testamento olografo quando è scritto di pugno dal testatore
  2. il testamento pubblico redatto dal notaio
  3. il testamento segreto se è stato consegnato in busta chiusa al notaio.

Le disposizioni di ultima volontà nella successione testamentaria possono prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto dall’articolo 587 del codice civile.

Inoltre il testatore può disporre un onere testamentario, ovvero un obbligo a carico dell’erede, o del legatario, nel legato testamentario, come previsto dall’articolo 647 del codice civile.

L’articolo 588 del  codice civile, che regola la successione testamentaria, permette a chi redige testamento di fare disposizioni a titolo particolare, o disposizioni a titolo universale.

Si può fare testamento da un avvocato?

La consulenza in materia ereditaria per il testamento olografo da parte di un avvocato esperto in successioni ereditarie è sempre di grande utilità.

L’avvocato per eredità, esamina la composizione dell’asse ereditario, le donazioni fatte in vita, il patrimonio ereditario e illustra quali sono le quote riservate agli eredi legittimi, da rispettare.

In tal modo l’avvocato per eredità chiarisce qual’ è la quota di riserva dei legittimari e la quota disponibile del testatore, illustrando la possibilità di inserire nel testamento la dispensa dalla collazione ereditaria.

Alla domanda su quando può essere impugnato il testamento può rispondere  soltanto un avvocato specializzato in successioni ereditarie, mettendo in condizione il testatore di evitare dopo la sua morte liti tra eredi.

Cos’è il testamento pubblico?

Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del  codice civile, è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni e contiene le disposizioni di ultima volontà del de cuius.

Il testatore dichiara al notaio la sua volontà, che viene trascritta a cura del notaio, rubricata e depositata nell’archivio notarile, ai fini dell’apertura della successione testamentaria.

Nelle successioni ereditarie, se chi fa testamento non può sottoscriverlo, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio è tenuto a menzionare questa dichiarazione.

Il testamento redatto dal notaio, sotto l’aspetto formale, è il più sicuro e quello che meno si presta all’ impugnazione del testamento.

Nondimeno, un testamento olografo redatto successivamente al testamento pubblico ne annulla le disposizioni, rendendolo di fatto non più valido.

Il testamento pubblico non può essere impugnato per vizi di forma, poiché privo di falsificazioni e manipolazioni, in quanto redatto dal notaio in veste di pubblico ufficiale.

Tuttavia, sebbene sotto il profilo formale è inattaccabile, il testamento pubblico può essere impugnato quando lede la legittima, ovvero viola la quota di riserva dei legittimari.

Il notaio, infatti, non è tenuto ad accertare se il testatore è capace di intendere e di volere, né può intervenire in  alcun modo sulla volontà del testatore se il testamento lede le quote legittime degli eredi.

Per la validità del testamento pubblico, poi, il notaio deve provvedere alla trazione, inviandolo in busta chiusa con sigillo all’archivio notarile, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

I termini per impugnare il testamento pubblico sono quelli ordinari: 5 anni dalla pubblicazione, per incapacità del testatore; ovvero 10 anni dalla pubblicazione, per lesione della legittima.

Cos’è il testamento segreto?

Nella successione testamentaria è prevista anche la forma del testamento segreto.

Il testamento segreto è quel particolare tipo di testamento scritto a penna dal testatore, il quale vi appone la data data e firma autografa e lo consegna personalmente in busta chiusa sigillata al Notaio. 

Il deposito di un testamento in busta chiusa presso il Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore, poiché nessuno è titolato a chiedere il deposito del testamento altrui.

Quando il testamento è depositato in busta chiusa presso un Notaio, la sua pubblicazione deve avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

Il Notaio provvede a rubricarlo e registrarlo nell’archivio e, non appena riceve notizia della morte del de cuius, provvede a convocare gli eredi legittimi per l’apertura della successione.

Come verificare se esiste un testamento?

Come fare per essere sicuri che non esiste un atto di ultima volontà e verificare se la persona deceduta ha fatto testamento e, dunque, deve procedersi all’apertura della successione testamentaria?

Per quanto riguarda il testamento pubblico, o segreto è possibile verificare l’esistenza di un testamento attraverso una ricerca presso l’archivio notarile.

Per quanto concerne il testamento olografo qualsiasi erede potrebbe essere in possesso di un testamento del de cuius, pertanto una ricerca di questo tipo potrebbe non essere semplice.

Verificare l’esistenza di un testamento è essenziale per comprendere se si darà luogo alla successione testamentaria, o alla successione legittima ed essere certi quali sono le quote degli eredi quando non è stato redatto testamento.

Chi non può fare testamento?

Ai sensi dell’articolo 591 del codice civile, sono incapaci di redigere testamento:

  1. coloro che non hanno compiuto la maggiore età
  2. gli interdetti per infermità di mente
  3. coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, perché per esempio sottoposti a violenza, o minaccia

Ove si verifichi una di queste circostanze il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.

Anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può redigere testamento.

Un problema frequente riguarda l’esame del testamento olografo di persone anziane lasciate sole, spesso facilmente influenzabili, pur non essendo questa sempre causa di annullamento.

Quando si può impugnare il testamento?

Il testamento quando lede i diritti degli eredi legittimari può essere impugnato, perchè non sono state rispettate le quote ereditarie, chiedendo la reintegra nella legittima.

In caso di violazione dei diritti dei legittimari il testamento si può impugnare con l’azione di riduzione per la lesione della legittima, che si prescrive nel termine di 10 anni.

Inoltre il testamento può essere impugnato in  tutti i casi di annullabilità e nullità.

In presenza di vizi che comportano l’annullabilità del testamento, come potrebbe essere l’apposizione di un onere testamentario, l’azione per impugnarlo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato pubblicato.

Quando il testamento è nullo, per esempio per mancanza della data o  della sottoscrizione del testamento olografo,  l’azione per impugnarlo non è soggetta ad alcun termine di prescrizione.

Disposizioni testamentarie nulle e annullabili

L’articolo 590 del codice civile tende a conservare le disposizioni annullabili e nulle laddove accettate dagli eredi.

La finalità che il legislatore intende proteggere trova la sua spiegazione tenuto conto che per il testatore non è più possibile ripetere l’atto.

Il testamento, oltre che per vizi di forma, a norma dell’articolo 591 del codice civile, può essere annullato anche per vizi della capacità a disporre del testatore.

Una disposizione testamentaria può essere annullata, in base all’articolo 624 del codice civile, anche per vizi della volontà del testatore in riferimento a singole disposizioni.

Il testamento olografo è nullo, per mancanza della data e della sottoscrizione. E’, invece, annullabile ai sensi dell’articolo 624 del codice civile in presenza di vizi della volontà come l’errore, la violenza e il dolo.

Quota di riserva e azione di riduzione ereditaria

Ai legittimari spetta sempre una quota di riserva, tanto  nella successione testamentaria che, in assenza di testamento, nella successione legittima.

L’articolo 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.

Il problema dei confini tra eredità e donazioni si presenta sovente nella successione testamentaria soprattutto laddove il testatore ha voluto privilegiare il coniuge, o altro erede.

La reintegra nella quota pretermessa si chiede con l’azione di riduzione in tribunale, quando è fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria.

Bisogna, infatti, tenere conto che l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum, ovvero non solo da ciò che rimane all’apertura della successione, ma anche dalle donazioni.

Pertanto, nella successione testamentaria, quanto percepito a titolo di donazione, anche indiretta, deve essere conferito alla massa ereditaria per effetto della collazione.

Qual’ è la quota disponibile nel testamento?

Qual’ è la quota di cui il testatore può disporre liberamente nel testamento quando ci sono il coniuge ed i figli?

La quota disponibile non può mai essere inferiore ad un quarto del patrimonio del testatore e varia a seconda del numero dei legittimari,

Il testatore è sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo a persone diverse dai propri familiari, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.

Solo se non ci sono legittimari, coniuge, figli, genitori, nonni, il testatore può disporre liberamente del suo patrimonio.

Qual è la quota disponibile se il testatore è sposato, o ha dei figli?

Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.

Quando non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.

Quando oltre al coniuge ci sono anche figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo e di ¼ se i figli sono più di uno.

Il coniuge ha diritto nel primo caso ad 1/3 e nel secondo caso ad ¼ dell’asse ereditario, oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.

Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un solo figlio e di 1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.

Qual è la quota disponibile se il testatore non è sposato e non ha figli?

Quando chi fa testamento non è sposato e non ha figli ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti, genitori, nonni, bisogna verificare se c’è chi può agire anche per rappresentazione ereditaria.

La quota destinata ai genitori e agli ascendenti a titolo di riserva è di 1/3, mentre la quota disponibile del testatore in loro presenza, ove non  ci  siano figli, è di 2/3.

Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli, non essendo legittimari ma potendo agire in rappresentazione del genitore premorto.

Quota disponibile nel testamento

Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è 1/2 (quota riserva coniuge 1/2)
Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3)
Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile 1/4 (quota riserva coniuge 1/4, figli 1/2)
Se lascia solo un figlio la quota disponibile è 1/2 (quota riserva figlio 1/2)
e lascia più di un figlio la quota disponibile è 1/3 (quota riserva figli 2/3)
Se lascia coniuge e ascendenti disponibile 1/4 quota riserva coniuge 1/2, ascendenti 1/4)
Se lascia solo ascendenti disponibile 2/3 (quota riserva ascendenti 1/3)

Avvocato esperto in materia testamentaria

La successione testamentaria, in presenza di contrasti tra eredi, deve essere affidata a un avvocato specializzato in materia ereditaria. 

L’avvocato esperto in materia testamentaria è l’unico in grado di seguire con scrupolosità e competenza le fasi che portano alla distribuzione delle quote ereditarie agli eredi testamentari.

Lo studio legale dell’Avvocato Gianluca Sposato garantisce un’esperienza consolidata, frutto di tradizione di famiglia, in presenza di un’eredità con testamento.

La verifica dell’esistenza del testamento è la prima importante azione che deve essere portata a termine per la tranquillità e a garanzia degli eredi.

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La successione legittima

La successione legittima

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L’Avvocato Gianluca Sposato è considerato tra i migliori avvocati specializzati in diritto ereditario a livello nazionale.

Presta assistenza legale in particolare per la successione legittima dei fratelli, del figlio e del coniuge.

Per comprendere se muore un fratello chi sono gli eredi, bisogna tener conto che i fratelli non sono legittimari.

Pertanto possono essere esclusi dalla successione legittima nel testamento dal loro fratello.

Cos’ è la successione legittima?

Nel nostro ordinamento giuridico la successione legittima  si ha quando si apre l’eredità senza testamento.

La successione legittima, dunque, si fonda sulla legge, che ne costituisce il titolo.

La successione legittima presuppone la mancanza di disposizioni testamentarie, che abbiano in tutto, o in parte, regolata la trasmissione dei beni del defunto.

Nelle successioni ereditarie la successione necessaria prevale sulla successione testamentaria e ne riduce, o annulla, le clausole contro inderogabili precetti che la regolano in favore dei legittimari.

Quando chi muore non ha redatto testamento gli eredi sono i parenti più stretti del defunto, come dispone l’articolo 565 del codice civile, tenuto conto dei limiti tra eredità e la legittima.

Per comprendere chi sono gli eredi alla morte di un parente è necessario verificare se vi sono, o meno, disposizioni testamentarie e legittimari, o altri eredi legittimi, 

Chi sono gli eredi legittimi?

Gli eredi legittimi sono coloro ai quali l’eredità viene trasferita in assenza di testamento: il coniuge, i figli ed, in loro mancanza, i parenti fino al 6°grado.

Solo al coniuge e ai figli, però, e in mancanza di questi ultimi a genitori e nonni, è riservata la quota legittima in eredità.

La legge stabilisce, infatti, che non possono essere intaccate le quote ereditarie di quella categoria di eredi che hanno diritto di legittimare su una parte del patrimonio del defunto.

A norma dell’articolo 457 del codice civile, infatti, le disposizioni testamentarie non possono mai pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

I legittimari sono, dunque, eredi privilegiati che non possono mai essere pretermessi dall’asse ereditario, nè esclusi dal testamento.

Tant’è che i loro diritti, in caso di premorienza, danno applicazione all’istituto della rappresentazione ereditaria.

Chi sono i legittimari?

I legittimari sono il coniuge ed i figli e, solo in mancanza di questi ultimi, i genitori e gli ascendenti, come disposto dall’articolo 536 del codice civile.

Gli eredi legittimari non possono mai essere esclusi dal testamento, se non per cause di indegnità a succedere.

Il testatore non può disporre liberamente di tutto il suo patrimonio in presenza di legittimari.

Chi fa testamento, infatti, in presenza di coniuge e figli e, in mancanza di figli degli ascendenti, può disporre liberamento solo di una quota disponibile, che non può essere inferiore ad 1/4 del proprio patrimonio.

Quando a succedere sono il coniuge, i figli e gli ascendenti, per legge deve essere accantonata una parte dell’eredità in loro favore: si tratta della quota di riserva.

Pertanto il defunto, anche se redige testamento, non potrà disporre di tutti i suoi beni liberamente, poiché in presenza di legittimari, la sua parte disponibile è residuale.

Inoltre, poiché l’eredità è costituita dal relictum e dal donatum, si deve tenere conto delle donazioni indirette e lesione della quota legittima degli eredi.

Quota di riserva nella successione legittima

La quota di riserva è quella parte di eredità che non può essere intaccata e che deve essere sempre garantita ai legittimari.

A differenza dei legittimari, invece, gli eredi legittimi non hanno diritto alla quota di riserva nella successione testamentaria.

In presenza dei legittimari, ciò che resta dell’eredità, dedotta la quota di riserva loro garantita per legge, è la quota disponibile.

La quota disponibile, pertanto è quella parte di eredità di cui il testatore può disporre in favore di chi vuole, anche con un legato testamentario.

La quota di riserva, predeterminata per legge, in presenza di coniuge, figli o ascendenti, rappresenta la quota parte dell’eredità di cui il testatore non può disporre a suo piacimento.

Pertanto i diritti del coniuge, dei figli e dei genitori, in qualità di legittimari, devono sempre essere fatti salvi e garantiti, dovendosi in difetto dare corso ad impugnazione del testamento.

Le quote ereditarie con e senza testamento, infatti, non possono mai essere inferiori a quelle determinate per legge sia per la successione legittima del coniuge che per la successione legittima dei figli.

Cos’è la quota disponibile nell’eredità?

La quota disponibile è la quota di eredità di cui il testatore può liberamente disporre nel fare testamento in presenza di legittimari se è sposato, o ha figli, o genitori in vita.

Chi fa testamento in presenza di legittimari, pertanto, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare solo la quota disponibile.

Ciò tenuto conto che il testamento quando lede i diritti dei legittimari può essere impugnato.

Se si distribuisce l’eredità senza rispettare la legittima, il testamento si considera valido ed efficace fino a quando gli eredi pretermessi non richiedono la parte loro riservata per legge.

In assenza di testamento e violazione della legittima per donazioni ed eredità, devono essere conferiti all’eredità tutti i beni ricevuti in dono in vita dal defunto, per effetto della collazione ereditaria.

Eredità legittima, le quote dei legittimari

L’eredità è legittima nei casi di eredità senza testamento in cui si devolve ai parenti più prossimi del defunto, laddove questi non sia sposato e non abbia figli.

Nella successione legittima si attribuisce priorità alla linea retta, ovvero al coniuge, ai figli e ai genitori, rispetto a quella collaterale, ovvero ai fratelli, zii e nipoti.

Circa le quote nella successione legittima, se il de cuius era sposato, l’eredità va al coniuge e ai figli.

Solo in mancanza dei figli, subentrano nell’asse ereditario i genitori ed i fratelli.

Se chi è sposato non aveva figli, l’eredità spetta ai genitori, che non possono essere esclusi nel testamento, in qualità di legittimari di secondo grado.

In mancanza di figli, ai genitori è sempre riservata la quota di legittima pari ad 1/3 dell’eredità, oppure nella misura di ¼ se a concorrere con loro all’eredità sono presenti anche i fratelli del de cuius.

Nel caso di genitori premorti al de cuius, i figli in qualità di nipoti, possono agire in rappresentazione dell’erede premorto.

In tal modo è consentito loro di subentrare nella quota che sarebbe spettata all’erede, non in condizione di accettare l’eredità.

La rappresentazione ereditaria è consentita anche quando l’erede legittimo non ha voluto, o potuto, accettare l’eredità.

Tale ipotesi può ricorrere anche perché l’erede è soggetto ad amministrazione di sostegno, o interdetto.

Quando si ha la successione legittima dei fratelli?

L’eredità tra fratelli nella successione legittima o testamentaria spesso comporta liti ereditarie, pertanto è fondamentale affidarsi ad un avvocato esperto in eredità e successioni.

La successione legittima dei fratelli si ha in due casi:

  1. quando chi muore non lascia moglie o marito, né figli, né genitori ed ascendenti, ai sensi dell’articolo 570 del codice civile
  2. quando i fratelli concorrono con i genitori del defunto, ma ai genitori spetta la metà, ai sensi dell’articolo 571 del codice civile.

Bisogna tenere conto che i fratelli non rientrano nella categoria dei legittimari.

Pertanto i fratelli possono essere esclusi dall’eredità nel testamento del proprio fratello, o della propria sorella.

Eredità tra fratelli di cui uno morto prima dell’apertura della successione

Nell’eredità tra fratelli di cui uno morto prima del de cuius, si presenta una situazione, quella dell’erede premorto, prevista e regolata dal  codice civile.

I nipoti, cioè i figli del fratello, o della sorella premorta, subentrano nella quota ereditaria in rappresentazione del loro genitore.

Pertanto, nell’eredità tra fratelli, di cui uno morto, i chiamati all’eredità sono anche i nipoti del de cuius, aprendosi l’eredità verso i nipoti.

I figli del fratello premorto, qualora esclusi, possono rivendicare i loro diritti per effetto della rappresentazione ereditaria.

I tempi della successione legittima tendono ad allungarsi quando l’asse ereditario non è composto da soli legittimari e sorgono contrasti per le quote ereditarie.

Successione legittima: eredità tra fratelli germani e unilaterali

Con la riforma sulla filiazione tutti i figli sono riconosciuti uguali dal nostro ordinamento giuridico per il diritto di famiglia.

Nel diritto ereditario, però, resta una distinzione importante, relativamente le modalità di partecipare all’eredità, tra figli germani ed unilaterali.

Infatti, ai sensi dell’articolo 570 del codice civile, fratelli e sorelle unilaterali conseguono la metà della quota ereditaria che spetta ai fratelli ed alle sorelle germani.

Occorre chiarire che i fratelli germani sono quelli che hanno in comune sia il padre che la madre.

Mentre i fratelli unilaterali, invece, hanno in comune solo un genitore.

Pertanto, mentre i figli naturali ed i figli legittimi hanno diritto alle stesse quote sull’eredità, lo stesso discorso non vale per fratelli e sorelle unilaterali.

Ciò in virtù della diversa intensità del vincolo di parentela presunto nel diritto successorio.

Successione legittima: eredità e comunione dei beni

Quando i coniugi sono sposati in regime di comunione dei beni e si apre l’eredità solo la metà del patrimonio del de cuius cade in successione ereditaria.

La comunione dei beni si scioglie con la morte del proprio marito, o della propria moglie.

Diverso è il discorso dello scioglimento della comunione ereditaria, essendo gli eredi ciascuno proprietario per l’intero della quota loro attribuita per legge.

Poiché il coniuge superstite è già titolare del 50% del patrimonio del coniuge deceduto, soltanto l’altro 50% cadrà in successione ereditaria.

Rientrano nella comunione dei beni tutti gli acquisti compiuti dai coniugi insieme, o separatamente, durante il matrimonio.

La comunione dei beni nell’eredità riguarda anche le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio.

Oltre agli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi costituite prima del matrimonio.

Restano esclusi dalla comunione legale i beni che i coniugi possedevano prima del matrimonio.

Non rientrano in comunione dei beni anche i beni ricevuti dopo il matrimonio: donazioni, eredità, somme ottenute a titolo risarcimento danni, beni per l’esercizio della professione.

Diritto abitativo del coniuge superstite

Il diritto abitativo del coniuge superstite non può essere mai impedito, né escluso neanche per disposizione testamentaria, in base all’art. 540 del codice civile.

Il diritto abitativo del coniuge superstite spetta anche al coniuge separato cui non è stata addebitata la separazione, poiché solo con il divorzio si rompe il vincolo successorio.

La casa coniugale caduta in eredità, tuttavia, ove vi sia l’accordo di tutti gli eredi, può essere venduta nell’ambito della divisione ereditaria.

La quota del ricavato della vendita del coniuge assegnatario sarà maggiore rispetto a quella degli altri eredi, in virtù del valore da attribuire al diritto di abitazione.

Il valore del diritto di abitazione tiene conto dell’età del coniuge superstite e, ai fini  del calcolo del suo valore, è equiparabile all’usufrutto.

Quote ereditarie nella successione legittima

Per comprendere quali sono le quote degli eredi quando non è stato redatto testamento, bisogna tenere conto che i diritti dei discendenti prevalgono sui diritti degli ascendenti.

Nella successione legittima l’eredità spetta al coniuge e ai discendenti.

A seguire, in mancanza dei figli, subentrano gli ascendenti, quindi i collaterali e gli altri parenti, secondo le regole stabilite dagli articoli 565 e seguenti del codice civile.

Così, quando chi muore non lascia prole, genitori, o altri ascendenti, a succedere nell’asse ereditario sono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali, invece, ricevono la metà della quota che ricevono i germani.

Al padre e alla madre succedono i figli, in parti uguali, ai quali sono equiparati i figli adottivi.

Quando i figli concorrono con il coniuge, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione contribuisce un solo figlio.

Nel caso in cui i figli sono più  di uno, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio ereditario.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli, né sorelle, né loro discendenti, succede in parti uguali il padre e la madre, o il genitore superstite.

Se gli antenati non sono dello stesso rango, l’eredità viene trasmessa al parente più prossimo, indipendentemente dalla linea.

In mancanza di parenti del defunto l’eredità giacente, si devolve allo Stato.

Tabella della successione legittima

EREDI SUPERSTITI QUOTA DI EREDITA’
Coniuge
(in mancanza di figli, genitori e fratelli)
Tutta l’eredità
Uno, o più figli
(in mancanza del coniuge)
Intera eredità (da dividere in parti uguali)
Coniuge e un solo figlio
(gli altri parenti non hanno alcun diritto all’eredità)
1/2 al coniuge e 1/2 al figlio
marito o moglie e due o più figli
(gli altri parenti non hanno alcun diritto all’eredità)
1/3 al consorte e 2/3 ai figli
marito o moglie e fratelli
(solo se mancano discendenti e ascendenti: figli e genitori)
2/3 al consorte e 1/3 ai fratelli
Consorte e genitori
(in mancanza di figli e fratelli)
2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori
Consorte, fratelli e genitori
(in mancanza di discendenti)
2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori e fratelli (ai genitori spetta almeno 1/4)
Fratelli e genitori
(in mancanza di coniuge e figli)
1/2 ai genitori e 1/2 ai fratelli
Nipoti
(in mancanza di altri eredi: coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli)
L’eredità si divide in parti uguali
Cugini
(in mancanza di altri eredi: coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, nipoti)
La massa ereditaria si divide in parti uguali

In mancanza di eredi e parenti prossimi entro il sesto grado, l’eredità si devolve allo Stato.