Categories
Infortunistica Stradale

Incidente in bus

Incidente in bus

Indice

Il trasporto su autobus o pullman, essendo a titolo oneroso e non di cortesia, sia che il servizio è gestito da un ente pubblico o privato, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale.

Il contratto di trasporto, disciplinato dall’articolo 1678 del codice civile, prevede che il vettore si obblighi dietro corrispettivo a trasferire persone, o cose, da un luogo ad un altro.

Ciò a prescindere dal fatto che il trasporto sia eseguito con i propri mezzi, o con mezzi altrui, rilevando la circostanza solo ai fini della responsabilità solidale.

Incidente durante il trasporto su autobus, o pullman

Il passeggero che riporta lesioni strdadali a seguito di incidente durante il trasporto su autobus o pullman, ha diritto al  risarcimento del danno per il caso incidente stradale risarcimento danni fisici.

Le casistiche dell’incidente pullman o autobus possono riguardare frenata brusca, ripartenza improvvisa, chiusura di sportello durante la fase di salita e di discesa, o scontro tra veicoli in circolazione.

Cosa bisogna fare nel caso di incidente in pullman o autobus e,  dunque, incidente al passeggero trasportato?

Nell’incidente su pullman o autobus il passeggero ferito deve dimostrare solo che in quel momento era trasportato e che ha riportato lesioni per incidente stradale.

Infatti, non ricade sul passeggero trasportato su pullman, o autobus l’onere della prova del fatto storico, ovvero della responsabilità del sinistro, per avere diritto al risarcimento delle lesioni riportate.

Richiesta di risarcimento danni per incidente su pullman, o autobus

Secondo il Codice civile, il vettore risponde dei sinistri alle persone che si trovano in viaggio sul mezzo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato l’infortunio, anche se l’autista non ha colpa.

Questo vale anche per l’ ipotesi di incidente pullman, incidente autobus, incidente corriera laddove il trasporto abbia causato lesioni personali al viaggiatore.

Per ottenere il risarcimento danni il passeggero ferito durante il trasporto con lesioni per incidente stradale deve denunciare l’accaduto al conducente, o al personale di bordo.

La denuncia dei danni fisici del trasportato al conducente del pullman, o dell’autobus è fondamentale per prestare i primi soccorsi e chiamare il numero 112 per l’ambulanza.

La denuncia dell’incidente al conducente è necessaria per raccogliere i dati del danneggiato e la sua dichiarazione sulle modalità dell’incidente durante il trasporto sull’autobus, o sul pullman.

Ciò affinché venga aperto il sinistro assicurativo, che deve essere denunciato ai sensi dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni, indicando anche i nominativi dei testimoni presenti.

Successivamente, sarà  necessario documentare compiutamente l’entità delle lesioni riportate nell’incidente in pullman, o in autobus, ai fini dell’accertamento del danno biologico.

Cosa scrivere nella richiesta di risarcimento incidente pullman?

Il passeggero ferito durante il trasporto su autobus o pullman deve rivolgersi ad un avvocato per incidenti stradali che abbia una lunga e comprovata esperienza nell’infortunistica stradale.

La richiesta di risarcimento danni, infatti è molto tecnica, come anche la normativa sul terzo trasportato e disciplina sulla quantificazione del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale.

La richiesta risarcimento danni incidente pullman, o bus, deve contenere dati che consentano gli accertamenti dei fatti, come disposto dall’articolo 141 codice assicurazioni private.

Bisogna indicare la via dove è avvenuto il sinistro stradale, l’orario dell’incidente stradale ed il numero del bus, o il pullman sul quale si viaggiava.

La denuncia può essere effettuata anche dopo che è avvenuto l’incidente e se è intervenuta la forza pubblica è  necessario attendere la chiusura delle indagini ed il verbale di polizia stradale.

Ai fini del risarcimento dei danni fisici subiti, è indispensabile allegare anche il verbale del pronto soccorso e tutta la documentazione medica successiva necessaria per l’accertamento delle lesioni fisiche.

Avvocato per incidente su pullman, corriera, o autobus

I tecnicismi e le difficoltà dell’incidente in pullman o in autobus implica di essere assistiti fin da subito da un avvocato per sinistri stradali, con molti anni di esperienza in danni da circolazione stradale.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, assiste i passeggeri che hanno avuto un incidente durante il trasporto su mezzi pubblici, come: incidente pullman, incidente bus, incidente corriera.

Curiamo con attenzione tutte le fasi necessarie ad assistere il passeggero infortunato per l’ottenimento del massimo risarcimento danni in incidenti stradali.

Il passeggero trasportato che ha avuto incidente in bus, pullman, treno, taxi ed ha riportato lesioni stradali gravi, è seguito personalmente dall’Avv. Gianluca Sposato, considerato il massimo esperti in Italia in infortunistica stradale.

Categories
Infortunistica Stradale

Incidenti a pedoni

Incidente stradale con pedoni

Incidenti a pedoni Sposatolaw

Indice

Avvocato per incidenti a pedoni

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, tutela i diritti dei pedoni, avvalendosi dei migliori medici legali, per chi riporta lesioni gravi per investimento stradale ed incidente stradale mortale.

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati, è specializzato in risarcimento danni per incidenti stradali.

E’ stato eletto migliore avvocato nel diritto delle assicurazioni per risarcimento danni gravi e danno da morte da Top Legal, per avere ottenuto liquidazioni oltre il massimale in favore di danneggiati da gravi incidenti.

Presidente per l’Esame di Stato per Avvocato, fa parte del Gruppo Danno alla Persona dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile e della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

La responsabilità negli incidenti con pedoni

Il sinistro stradale che coinvolge un pedone è una tipologia di incidente che si verifica quando un veicolo a motore investe una persona che cammina in strada.

Si tratta di incidenti che hanno conseguenze gravi sulla salute di chi rimane investito.

Questo perché il pedone non ha alcuna protezione e rappresentano la prima causa di morte per incidente stradale.

Il conducente del mezzo investitore deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’investimento, secondo la regola stabilita dall’articolo 2054 del codice civile.

Infatti nell’infortunistica stradale: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La responsabilità per incidenti stradali risarcimento danni fisici ricade quasi sempre sul conducente del veicolo che investe un pedone.

Ciò per la difficoltà da parte di quest’ultimo di dimostrare la sua esenzione di colpe.

Quando si può dimostrare il contrario, ovvero la colpa del pedone, anche chi è stato investito mentre camminava si può ritenere responsabile del sinistro, del tutto, o in parte.

La responsabilità del pedone può verificarsi a causa di un comportamento imprudente, che può aver contribuito a facilitare il verificarsi del sinistro.

Se il colpevole dell’incidente è il conducente del veicolo, il pedone deve richiedere il risarcimento dei danni all’assicurazione del proprietario del veicolo responsabile dell’investimento stradale.

La procedura di richiesta risarcimento danni è quella ordinaria, ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

Cosa fare nel caso di incidente con un pedone

La prima cosa da fare in situazioni spiacevoli di questo tipo è soccorrere il pedone infortunato, chiamando l’ambulanza.

Bisogna chiamare le Autorità, per accertare la dinamica del sinistro e redigere il verbale di incidente stradale, indispensabile per il risarcimento del danno.

Le dichiarazioni di testimoni che hanno assistito all’incidente sono fondamentali per comprendere le responsabilità ed inoltrare correttamente la richiesta di risarcimento dei danni.

Nel caso di incidente in cui il pedone ha riportato lesioni personali e di incidente stradale mortale a pedone bisogna affidarsi ad uno studio legale specializzato in risarcimento danni da circolazione stradale.

Sia per la ricostruzione della dinamica del sinistro, sia perché si può correre il rischio di andare incontro a risarcimenti che non tengono conto di tutti i danni e le sofferenze subìte.

In particolare, per quanto riguarda i familiari del pedone ucciso in un incidente stradale, non bisogna sottovalutare la possibilità di inquinamento di prove nella fase delle indagini per omicidio stradale.

Procedura di risarcimento per il pedone

La procedura di risarcimento per il pedone è disciplinata dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private.

La norma obbliga la compagnia di assicurazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta danni, a formulare l’offerta di risarcimento, oppure a comunicare i motivi del proprio diniego.

L’offerta deve essere preceduta da visita medico-legale del danneggiato presso professionista di fiducia della Compagnia di assicurazione, responsabile in solido con proprietario e conducente del mezzo investitore.

La visita medico legale, nel caso di investimento stradale, è relativa all’accertamento delle lesioni fisiche, riportate dal pedone investito.

Viene fissata dal nostro studio legale e concordata dai nostri medici legali, per il miglior risultato di valutazione del danno biologico.

Il pedone investito, infatti, una volta dimostrato che non ha responsabilità, deve fornire la prova delle ripercussioni che l’incidente ha avuto sulla sua salute.

Tale accertamento è oggetto di valutazione medico legale, che deve tenere conto anche delle ripercussioni sulla sua sfera lavorativa ed esistenziale.

Il pedone ha diritto al risarcimento del danno esistenziale quando sono scaturite conseguenze nella sua sfera relazionale.

Dunque, sulla vita sociale, sportiva e ricreativa che hanno comportato un peggioramento della qualità della vita stessa.

Ciò quando vi è un peggioramento della qualità della vita che impedisce di compiere attività svolte prima dell’incidente, come nel caso di perdita dell’uso delle gambe, o della vista, possibilità di procreare, o praticare un’attività sportiva.

Per quanto riguarda il danno morale, questa posta di danno è dovuta solo in presenza di un fatto illecito.

Per la sofferenza interiore, dolore subito, dal danneggiato e deve essere documentata.

La richiesta di risarcimento nell’incidente a pedone

La richiesta di risarcimento danni nell’incidente a pedone, essendo molto tecnica, va predisposta da un avvocato esperto nel ramo del diritto assicurativo e della responsabilità civile.

La forma ed il contenuto della richiesta danni varia a seconda che si inoltri per il danno patrimoniale  per il danno non patrimoniale e per il  danno da perdita parentale.

La diffida va inviata al proprietario, al conducente e alla compagnia di assicurazione del veicolo investitore presso la sede legale, secondo le norme del Codice delle Assicurazioni.

Oltre alle generalità delle persone coinvolte nel sinistro stradale, la richiesta deve contenere la descrizione dettagliata della dinamica dell’incidente.

E’ necessario allegare tutta la documentazione che comprovi il sinistro, l’intervento della polizia e/o dei sanitari per il soccorso.

Documentare la gravità delle lesioni subite, con attestazioni mediche che le confermino.

Pedone investito, di chi è la colpa?  Concorso di colpa del pedone

In considerazione dell’estrema difficoltà di dimostrare il contrario, la responsabilità del sinistro viene quasi sempre addebitata al conducente del veicolo che ha investito chi si trovava a piedi.

Resta a carico di chi cammina in strada la prova del fatto storico dell’avvenuto investimento.

Oltre che la prova delle modalità e del nesso di causalità con i danni riportati e dimostrazione di non avere colpa nell’investimento.

Si raccomanda ai soccorritori di fare intervenire sul posto le Autorità, affinché predispongano un verbale in cui annotare i dati dell’incidente e le testimonianze.

Vi sono alcune situazioni in cui il risarcimento al pedone può essere diminuito, o negato.

In quanto si ritiene che il comportamento imprudente di chi è rimasto investito ha contribuito al verificarsi dell’incidente.

Il concorso di colpa del pedone può verificarsi:

  • nel caso di attraversamento lontano dalle strisce pedonali
  • per attraversamento a piedi di un incrocio in diagonale
  • per distrazione dall’uso del cellulare mentre si cammina
  • per attraversamento a piedi con il semaforo rosso

Lesioni stradali per investimento del pedone

Nel sinistro con un pedone un avvocato esperto in diritto delle assicurazioni può valutare le circostanze che hanno determinato l’incidente e le conseguenze che ha comportato per chi è stato investito.

Il conducente che ritiene di non essere l’unico responsabile del sinistro deve affidarsi a un avvocato civilista di lunga esperienza, per far valere le sue ragioni.

Ciò, tenuto conto anche dei riflessi di carattere penale per aver procurato lesioni stradali gravi, o delle indagini per omicidio stradale che possono riguardarlo.

Il pedone infortunato, o i familiari del pedone ucciso, devono poter contare sulla fiducia di un legale importante e rispettato, per ottenere il massimo risarcimento per i danni riportati nell’incidente stradale.

I danni riportati dal pedone, infatti, non devono essere circoscritti soltanto alle lesioni conseguenza del trauma subito.

Il danno non patrimoniale riguarda le lesioni.

Come nel caso in cui l’investimento ha procurato una frattura, un trauma cranico, l’amputazione di un arto, o l’asportazione di un organo vitale.

Il risarcimento del danno è sempre la somma di una serie di componenti relative a tutti gli aspetti del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Bisogna tenere conto di aspetti quali: il danno morale, il danno dinamico relazionale, il danno estetico, il danno per la perdita della capacità lavorativa.

Solo grazie all’assistenza di un avvocato con molti anni  di esperienza il danneggiato potrà ottenere un risarcimento in grado di ripagare tutte le sofferenze e disagi subìti.

Studio legale specializzato in risarcimento del danno per incidenti a pedoni

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, assiste il pedone che ha riportato un grave trauma della strada ed i familiari delle vittime della strada, con estrema competenza.

Seguiamo tutte le fasi dell’incidente con il supporto di ingegneri cinematici, specialisti in medicina legale, per l’accertamento delle responsabilità e delle lesioni.

La nostra missione è tutelare i diritti di chi ha riportato un trauma della strada negli incidente con feriti che siamo in grado  di risolvere con massima liquidazione del danno per il danneggiato.

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato eletto in Italia migliore avvocato nel diritto delle assicurazioni per risarcimento danni gravi e tutela i diritti del pedone che ha riportato lesioni gravi.

E’ considerato tra i massimi esperti in Italia in materia di risarcimento danni da circolazione stradale, relatore ai principali convegni su danno alla persona e omicidio stradale.

Ha partecipato ai lavori, quale rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati, per le nuove norme al codice della strada e segue personalmente solo casi importanti in tutta Italia.

Categories
Infortunistica Stradale

Incidenti in bicicletta

Incidenti in bicicletta

Indice

Assistenza legale ciclista investito

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali, è specializzato nel risarcimento incidente auto bicicletta.

Assiste il ciclista che ha riportato lesioni per incidente stradale ed i familiari delle vittime della strada nel caso morte ciclista per investimento.

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato eletto migliore avvocato nel diritto delle assicurazioni da Top Legal per il risarcimento di danni gravi da incidente stradale.

Ha ottenuto risarcimenti oltre il massimale assicurato a favore di ciclisti in gravi incidenti stradali, danni fisici gravi e danno da morte per il caso specifico relativo alla tipologia di incidente auto bicicletta risarcimento.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, tutela i diritti dei ciclisti ai fini del risarcimento dei danni fisici riportati, senza richiedere nessun anticipo spese.

Avvalendoci solo dei migliori medici legali e ricostruttori di incidenti, garantiamo la migliore assistenza legale a chi riporti lesioni un incidente stradale in bicicletta, o abbia perso un familiare a causa di un incidente mortale in bici.

La bicicletta, un veicolo utile ma anche pericoloso

La comodità e il diletto di viaggiare in bicicletta sono indubbi, ma quando si verifica un incidente tra bici e auto chi ha ragione?

Negli ultimi anni nelle città sono stati realizzati chilometri di piste ciclabili, che hanno diversi scopi e finalità sociali con un aumento di incidenti tra auto e bici.

Snellire il traffico delle automobili ha il vantaggio per la salvaguardia dell’ambiente, spostarsi da una parte all’altra della città con minore spesa, restituire al cittadino la piacevolezza di muoversi ammirando le bellezze della città.

Certo, muoversi con la bici in piccoli centri urbani è molto meglio rispetto al farlo in città molto popolose, come, per esempio, Roma, Milano, Napoli, con minor rischio di incidente stradale mortale.

Senza considerare la difficoltà di pedalare con scioltezza nei grossi centri urbani, fondamentalmente mal strutturati dal punto di vista della libera ed ecologica mobilità con aumento di incidente in bici elettrica.

C’è anche il forte rischio di imbattersi in un incidente stradale in bicicletta e non sono rari i casi del ciclista investito da un auto, che per chi viaggia su due ruote può essere molto dannoso.

Responsabilità negli incidenti stradali con la bicicletta

Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre è l’automobilista per questo è importante consultare sempre un avvocato per incidenti stradali.

Da qualche anno, sulla scena stradale ci sono anche le cosiddette biciclette a pedalata assistita, che funzionano con l’ausilio di un motore e sono in aumento gli incidenti stradali con la bicicletta elettrica.

Il fatto di potersi muovere con la bicicletta a una velocità piuttosto sostenuta grazie, appunto, a tali nuovi veicoli su due ruote ha aumentato il rischio di incidenti stradali.

Spesso si ritiene che chi vada in bicicletta e sia urtato, o investito da un’automobile abbia sempre ragione.

Non è assolutamente così, in quanto, pur essendo la bicicletta un veicolo generalmente privo di motore, non per questo il ciclista è esentato dal rispetto delle norme previste nel Codice della Strada.

Dunque, in caso di incidente stradale, si applica l’articolo 2054 del codice civile, che prevede una presunzione di colpa del ciclista, in assenza di prove e, dunque, il concorso di colpa.

Possibili cause di incidenti con la bicicletta:
scontro tra automobile e bicicletta

Nel caso di un incidente stradale tra auto e bicicletta, la prima cosa da fare è quella di accertare le responsabilità del sinistro, dal momento che sia l’automobilista, sia il ciclista sono tenuti a rispettare le regole della strada.

Chi va in bicicletta deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione ad U.

Il ciclista deve dare la precedenza a chi proviene da destra, non può passare con il semaforo rosso, non può guidare di sera e fino a mezz’ora prima dell’alba senza il giubbino a catarifrangenti, deve circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.

Questo significa che, in caso di incidente stradale, il ciclista, prima di valutare la richiesta risarcimento danni all’assicurazione dell’automobilista, dovrà dimostrare di avere rispettato il Codice della Strada.

Cause e responsabilità dell’incidente in  bicicletta

Tra le cause più frequenti di incidente tra bicicletta e automobile c’è il taglio della strada, sia da parte dell’automobilista, per esempio sterzando a destra, sia da parte del ciclista, in questo caso, girando a sinistra.

Purtroppo è anche frequente il caso di veicolo che tampona il ciclista durante una manovra, o di veicolo a motore che investe il ciclista durante la manovra di retromarcia.

Anche l’apertura dello sportello automobilista fermo al parcheggio per uscire, senza prima guardare dallo specchietto retrovisore, può causare la caduta ciclista che in quel momento si appresta a superare la macchina parcheggiata.

Richiesta di risarcimento per incidente auto bicicletta

La procedura per il ciclista nell’incidente stradale risarcimento danni fisici segue le regole dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

Il conducente di una bicicletta non ha obbligo di assicurazione, come invece avviene per chi guida l’automobile, o un qualsiasi mezzo immatricolato al PRA.

Pertanto, nel caso in cui il responsabile del sinistro sia il conducente della bicicletta, quest’ultimo è tenuto a risarcire personalmente i danni procurati.

La bicicletta non è un veicolo motorizzato per cui non si può compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente stradale.

Ciò in base all’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni, che fa riferimento esclusivamente a sinistri avvenuti tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione.

In sostanza, poiché la bicicletta non ha motore, per essa non è obbligatoria la copertura assicurativa.

Quindi, dopo il sinistro per il risarcimento non si può utilizzare il modulo CAI, che può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto.

Il ciclista dovrà avviare la procedura di risarcimento danni ordinaria, rivolgendosi alla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente stradale.

Occorre, dunque, inoltrare la richiesta di risarcimento danni ai sensi  dell’articolo 148 CdA, dal momento che la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.

Incidente stradale tra due biciclette

Lo scontro tra due biciclette è tutt’altro che infrequente come anche l’incidente con monopattino elettrico.

La guida spericolata e il non rispetto delle norme stradali può, infatti, essere la causa di un incidente stradale tra due ciclisti.

La pista ciclabile, che dovrebbe garantire un tranquillo e sicuro movimento per i veicoli a due ruote, a volte si trasforma in un luogo pericoloso, soprattutto quando è troppo affollata, per esempio durante la stagione estiva.

Tra le cause frequenti di scontri tra due ciclisti vi è il sorpasso senza segnalare la manovra al ciclista che si sta superando che, non avendo lo specchietto retrovisore, può non accorgersene ed essere investito se soltanto si sposta di poco sulla sinistra.

Altre cause di  scontro tra biciclette sono l’invasione della corsia opposta e la distrazione durante la guida, per esempio per guardare il cellulare.

Come chiedere il risarcimento per l’incidente tra due biciclette?

Nel caso di incidente in bici tra due biciclette, l’accertamento delle responsabilità avviene nel medesimo modo utilizzato per gli incidenti automobilistici.

Non essendo obbligatoria una polizza di assicurazione, il responsabile dell’incidente dovrà risarcire personalmente il danneggiato.

Per ottenere il risarcimento bisogna annotare tutti i dati che possano far individuare il responsabile dello scontro e chiamare le Autorità per i rilievi stradali.

E’ utile scattare foto sul luogo dell’incidente e cercare testimoni che possano confermarne la dinamica dello scontro.

Inoltre, in casi di disputa delle responsabilità nell’incidente stradale tra ciclisti è anche possibile chiamare le Forze dell’Ordine per acquisire il relativo verbale di incidente.

Incidente con la bicicletta causato dal manto stradale

La presenza di buche stradali, malformazioni stradali, detriti ed ostacoli non prontamente rimossi dalla strada possono essere causa di un incidente che coinvolge un ciclista.

In questi casi responsabile dell’incidente è il titolare della strada (Comune, Provincia, Regione ecc.), unitamente a chi è tenuto alla manutenzione stradale.

A tali soggetti, unitamente alla loro compagnia di assicurazione, va indirizzata la richiesta di risarcimento danni.

Bisogna, però, dire che ottenere il risarcimento in situazioni del genere non sempre è possibile.

Perché bisogna dimostrare con dovizia di particolari che al momento dell’incidente si guidava prudentemente e che il pericolo non era visibile e neppure evitabile.

Si consiglia, pertanto, di affidare il caso a un avvocato esperto in incidenti stradali, che saprà come interfacciarsi con la controparte istituzionale e mettere in atto tutte le strategie per ottenere il giusto indennizzo per le lesioni subite.

Cosa fare nel caso di incidente stradale con una bicicletta

Per prima cosa, bisogna accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità ricostruendo con precisione la modalità con cui è avvenuto l’incidente stradale, lo stato di fatto e dei luoghi.

Il ciclista ferito in un incidente stradale deve acquisire tutti i dati per la richiesta risarcimento danni: luogo e ora dell’incidente, veicoli coinvolti, modalità del  sinistro ed eventuali testimoni.

Nel caso di ciclista gravemente ferito è necessario contattare subito un avvocato esperto in incidenti stradali per la ricostruzione della dinamica del sinistro. 

Lo stesso vale nei casi, purtroppo, di incidente stradale mortale in bicicletta e di omicidio stradale del  ciclista, in cui l’assistenza di un avvocato specializzato in danno da morte per incidenti stradali è fondamentale.

Quando il ciclista ha diritto al risarcimento?

Soltanto il ciclista non ha commesso alcuna infrazione del Codice della Strada, potrà ottenere il risarcimento dei danni fisici subìti.

A tal uopo bisogna inoltrare correttamente la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione del veicolo investitore corredata da tutta la documentazione comprovante l’incidente e le lesioni.

Alla richiesta danni si deve allegare sia il verbale di incidente stradale che il verbale di Pronto Soccorso, oltre a tutti i documenti indicati dall’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni.

Una volta che le lesioni sono stabilizzate ed è possibile l’accertamento delle lesioni fisiche, il nostro studio legale provvede a fare redigere una relazione medico legale di parte per il calcolo del danno biologico.

Successivamente, il medico legale di parte accompagnare il ciclista ferito a visita presso l’assicurazione per l’accertamento delle lesioni.

Forti della nostra esperienza e competenze nel ramo danni da circolazione stradale siamo specializzati per la trattativa con l’assicurazione per ottenere il massimo risarcimento del danno senza fare causa.

La liquidazione deve comprendere sia il danno patrimoniale che del danno non patrimoniale riportati dal ciclista.

I familiari hanno diritto al risarcimento del danno da perdita parentale nel caso di ciclista morto in incidente stradale.

Le somme erogate dall’assicurazione possono essere trattenute in acconto, ove non siano comprensive di tutte le voci di danno.

Il danno biologico, l’invalidità  temporanea, il danno morale, il danno nocicettivo, danno dinamico relazionale o esistenziale che dir si voglia, danno fisiognomico o danno estetico rientrano nel danno non patrimoniale.

La riduzione della capacità lavorativa, il licenziamento a causa dell’infortunio, il danno da perdita di chances, il mancato guadagno attengono, invece, al danno patrimoniale anche per perdita di chances o lucro cessante.

Avvocato esperto incidenti con la bicicletta

Le variabili relative al risarcimento per incidente che coinvolge una bicicletta sono notevoli.

Per non commettere errori nella richiesta di risarcimento danni e quantificazione delle lesioni stradali, il ciclista deve affidare la pratica a un avvocato per incidenti stradali.

L’Avv. Gianluca Sposato, Presidente di Commissione Esame Avvocato a Roma ed autore del Manuale “Le 50 parole più utilizzate nelle Aule di Giustizia del danno stradale”, è esperto per risarcimento danni fisici in incidenti in bicicletta.

Segue personalmente solo casi relativi a macro lesioni in incidenti stradali auto  bicicletta in tutta Italia, previa verifica delle responsabilità nell’incidente stradale.

Categories
Infortunistica Stradale

Incidente con auto pirata

Incidente con auto pirata

Indice

In questo articolo spiego come comportarsi in caso di incidente stradale causato da un cosiddetto pirata della strada”, ovvero da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga e quando è possibile chiedere il risarcimento dei danni.

Incidente con pirata della strada ed omissione di soccorso

Non è purtroppo infrequente il caso di incidente con pirata della strada, causato da persone alla guida di automobili, furgoni per le consegne ed altri mezzi omologati che non si fermano a prestare soccorso.

In alcuni casi gli incidenti procurano solo danni a cose, pertanto non vengono denunciati alle Autorità anche perchè il Fondo Vittime per la Strada prevede una procedura rigorosa per il risarcimento dei danni, solo nei casi previsti dalla legge.

I motivi dei comportamenti illegali sono diversi: la mancanza di senso civico, ma anche il timore di essere coinvolti in altre penalità a causa di situazioni pendenti nel momento in cui avviene l’incidente come, per esempio, la mancanza di assicurazione.

Nel caso di incidente con feriti  l’articolo 189 del Codice della Strada prevede la denuncia dell’autore del reato che non si fermi a prestare soccorso all’Autorità Giudiziaria.

La pena per chi commette il reato di omissione di soccorso prevede, oltre alla sospensione della patente da uno a tre anni, anche l’ arresto da 6 mesi a 3 anni, come previsto dall’articolo 593 del codice penale.

Cosa fare in caso di incidente con pirata della strada?

In caso di incidente con pirata della strada, una preoccupazione da parte del danneggiato è quella di non sapere cosa fare per ottenere il risarcimento, dal momento che la controparte che ha causato l’incidente è introvabile.

Esiste per questa ragione il Fondo di Garanzia attraverso il quale è possibile ottenere il pagamento dei danni subiti, ma generalmente si parla di danni soltanto alle persone e non anche alle cose.

Per questo motivo è importante affidarsi ad avvocati esperti del settore dei sinistri stradali, che sappiano districarsi nei meandri degli articoli di legge, al fine di ottenere il risarcimento riconosciuto dal Fondo di Garanzia.

Incidente con pirata della strada come documentare i danni

Negli incidenti stradali con auto pirata, in caso di feriti e, purtroppo, nei casi più gravi di incidente stradale mortale, è necessario che vengano effettuati i rilievi dell’incidente dalle Autorità.

Tale procedura è indispensabile per fornire prova rigorosa che l’incidente stradale è stato causato da un’auto pirata, o sprovvista di assicurazione.

Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada interviene, infatti, anche in mancanza di copertura assicurativa del veicolo che ha causato l’incidente, o per guida contro la volontà del proprietario, od usufruttuario, del mezzo che ha provocato il sinistro.

In particolare, nei casi in cui è previsto il rimborso  anche dei danni materiali, bisogna documentare con precisione i danni a cose con fotografie, fatture di  acquisto e riparazione.

Per quanto concerne le lesioni subite è opportuno documentare i danni con il referto del Pronto Soccorso, i certificati medici, la relazione medico legale di parte e fatture che attestino il pagamento di visite specialistiche, l’effettuazione di esami diagnostici, le prescrizioni di terapie, esami e cure.

Richiesta di risarcimento in incidente causato da auto pirata

Gli incidenti con auto pirata, che non si fermano a prestare soccorso ai feriti dandosi alla fuga, o causati da veicoli non assicurati, sono purtroppo assai frequenti e non sono diminuiti con l’introduzione del reato di omicidio stradale.

In questi casi interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che garantisce la responsabilità  civile per i danni da circolazione stradale  anche nel caso di un’autovettura sprovvista di assicurazione.

La procedura di risarcimento del danno, però, è più difficoltosa e per istaurare correttamente la richiesta risarcitoria occorre fornire la prova storica del sinistro ed il nesso di causa tra le lesioni e l’incidente stradale.

La prova del sinistro va acquisita attraverso i rilievi eseguiti dai reparti specializzati della Polizia Stradale, nel cui verbale d’incidente deve emergere che l0 stesso è stato causato da un veicolo il cui conducente è fuggito, senza fermarsi a prestare soccorso, o non  assicurato.

Per il nesso di causa tra l’incidente stradale e le lesioni che ne sono scaturite, generalmente il verbale dell’incidente che ne attesta la gravità ed il certificato di Pronto Soccorso sono elementi sufficienti a provare il danno.

La domanda di risarcimento danni va, poi, inoltrata ai sensi dell’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni, all’ente designato dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, che designa territorialmente una compagnia di assicurazioni preposta al risarcimento.

Dati i tecnicismi e le difficoltà della procedura è bene affidarsi esclusivamente ad un avvocato specializzato per incidenti stradali risarcimento danni fisici nel caso in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali.

Procedura di risarcimento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, come stabilito dall‘art. 283 del Codice delle Assicurazioni è costituito presso la CONSAP, che è la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, con finalità di utilità sociale.

Il Fondo di Garanzia risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, solo in determinati casi, ovvero:

  1. quando l’incidente stradale è stato provocato da veicolo non identificato, ovvero da un pirata della strada.
  2. quando il veicolo non risulta coperto da assicurazione rc auto;
  3. quando il veicolo è assicurato con una compagnia in stato di liquidazione, o che vi venga posta successivamente all’incidente;
  4. quando il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, o del locatario nel caso di leasing;
  5. quando l’incidente stradale è stato causato da un veicolo estero con targa non corrispondente al veicolo.

In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare.

Il risarcimento è dovuto anche in caso di incidente al passeggero trasportato e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà, ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

L’Avvocato Gianluca Sposato assiste chi ha riportato lesioni in incidenti stradali, senza anticipo spese, provvedendo alla ricostruzione dell’incidente e alla raccolta della documentazione per la richiesta di risarcimento danni all’impresa designata dal Fondo di Garanzia.

Avvocato per incidente con pirata della strada

Lo Studio dell’Avvocato Gianluca Sposato, dal 1949 opera nel settore dell’infortunistica stradale, seguendo solo incidenti con feriti ed incidenti mortali, ai fini della tutela risarcitoria di chi ha riportato lesioni, o la perdita di un familiare.

In oltre 70 anni di attività lo Studio Legale Sposato ha difeso migliaia di infortunati stradali, affermandone i diritti, in sede giudiziale e stragiudiziale, con liquidazione dei danni da parte dell’assicurazione sempre superiori alla media.

L’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in incidenti stradali e diritto delle assicurazioni è riconosciuto tra i migliori avvocati in ambito nazionale per risarcimento del danno biologico ed è rappresentante di interessi per la sicurezza stradale alla Camera dei Deputati.

E’ Presidente di Adism, Associazione Difesa Infortunati  Stradali e  ha avuto come riconoscimento l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo volto a tutelare i soggetti danneggiati da incidenti stradali.

Fa parte del Gruppo “Danno alla Persona” dell’Osservatorio Nazionale sulla Giustizia Civile che ogni anno elabora le Tabelle di di liquidazione del danno non patrimoniale per le macro lesioni e danno da perdita parentale.

Per affidare un incarico relativo ad un sinistro con un  mezzo non identificato, o sprovvisto di copertura assicurativa da cui siano derivate lesioni personali, i  numero di contatto sono  di seguito riportati

Categories
Infortunistica Stradale

Incidente con monopattino elettrico

Incidente con il monopattino

Indice

Avvocato risarcimento incidente monopattino

L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali, assiste il conducente del monopattino elettrico che ha riportato lesioni stradali per il risarcimento dei danni.

Quando il conducente del monopattino si è attenuto alle norme del Codice della Strada e non ha causato l’incidente ha diritto al risarcimento dei danni.

I familiari delle vittime della strada, quando il conducente di monopattino elettrico è rimasto ucciso, hanno diritto al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale.

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato eletto migliore avvocato nel diritto delle assicurazioni per il risarcimento di danni gravi e danno da morte da Top Legal.

Il premio come migliore avvocato è stato riconosciuto per avere ottenuto  risarcimenti anche oltre il massimale assicurato a favore di soggetti danneggiati da gravi incidenti.

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, tutela i diritti di chi ha riportato lesioni in incidenti stradali ai fini del risarcimento dei danni nella misura più elevata prevista dalla legge.

Ci avvaliamo dei migliori medici legali e ricostruttori di incidenti garantendo la migliore assistenza a chi  riporti lesioni in incidenti stradali.

Incidente stradale con monopattino elettrico

Ormai sempre più spesso vediamo persone che si muovono sulle strade utilizzando i monopattini elettrici.

Questi mezzi si possono acquistare a un prezzo accessibile e sono molto comodi perché in particolari situazioni consentono di spostarsi velocemente da un punto a un altro della città.

Inoltre, la sempre maggiore diffusione della modalità di noleggio del monopattino ne rende possibile l’uso anche senza l’acquisto.

Grazie alle nuove tecnologie, infatti, con una semplice applicazione scaricabile sul cellulare con un modesto costo si può prendere il monopattino da una parte della città e lo si può lasciare da un’altra, dove altri potranno noleggiarlo con la medesima modalità.

A fronte della facilità di utilizzo del monopattino c’è però l’evidente pericolosità di questo mezzo di locomozione, sia nei confronti di chi lo guida, sia per i pedoni e gli automobilisti che lo incrociano nelle strade.

Molto spesso, infatti, il guidatore non rispetta le regole stradali, viaggia contromano oppure sui marciapiedi, mettendo a serio rischio l’incolumità delle persone e rischiando di causare incidenti con autovetture, moto, o biciclette.

Come comportarsi in caso di incidente con un monopattino?

Con gli incentivi  statali per i monopattini elettrici sono state stravolte le regole della viabilità nei centri abitati e numerosi utenti della strada sono  rimasti coinvolti in incidenti con monopattini elettrici.

Secondo le ultime statistiche questi incidenti risultano in aumento, come era facile immaginare considerata la notevole diffusione di questi nuovi mezzi di locomozione.

Bisogna distinguere il caso in  cui l’incidente sia attribuibile a colpa del monopattino per mancato rispetto delle norme del codice della strada, o se il conducente del monopattino è stato investito senza avere causato l’incidente.

Il monopattino, al pari  della bicicletta, non è un mezzo omologato e non è possibile compilare il CID, ossia la constatazione amichevole di incidente che si utilizza quando si verificano incidenti tra autovetture.

In caso di incidente stradale con un monopattino elettrico si devono chiamare le Autorità competenti Polizia Stradale, o Vigili Urbani, per la stesura del verbale dell’incidente.

Il verbale dell’incidente con un monopattino elettrico deve contenere le modalità dettagliate dell’incidente e la dichiarazione di responsabilità da parte dell’investitore che ha causato l’incidente.

Inoltre nel verbale devono essere inserite le eventuali dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito all’incidente stradale.

Assicurazione del monopattino e procedura di risarcimento

Il problema si pone con riguardo all’assicurazione obbligatoria per la RCA (Responsabilità  Civile Automobilistica), che non è  ancora prevista per i monopattini che non siano presi a noleggio.

Con la conseguenza che chi causa un incidente alla guida del proprio monopattino per investimento di un pedone, o nel caso di incidente tra monopattino e bicicletta, monopattino ed automobile, è tenuto a risarcire i danni in proprio, a meno che non abbia contratto una assicurazione privata.

Nel caso abbiate subito un incidente con un monopattino elettrico e abbiate riportato lesioni possiamo gestire la vostra pratica risarcitoria ai fini del risarcimento da parte dell’assicurazione, con medico legale convenzionato in sede.

Se vi trovate in uno dei casi qui sotto elencati, contattateci subito perché possiamo rapidamente iniziare la pratica per il risarcimento del danno che avete subito a causa dell’incidente:

  • Pedone investito da un monopattino
  • Autovettura che ha investito un monopattino
  • Moto che ha investito un monopattino
  • Furgone che ha investito un monopattino
  • Incidente tra bicicletta e monopattino elettrico
  • Ciclista che ha investito un monopattino
  • Scontro tra monopattini

Se hai avuto un incidente e hai riportato lesioni personali gravi affida l’incarico per la gestione del sinistro all’Avv. Gianluca Sposato, tra i principali esperti in Italia in materia di risarcimento danni da circolazione stradale. 

Categories
Esecuzioni immobiliari

Sospensione concordata

Sospensione concordata

Cosa è la sospensione concordata?

L’articolo 624 bis cpc prevede che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possa, sentito il debitore, sospendere il processo introdotto dal pignoramento immobiliare fino a ventiquattro mesi

La norma presuppone l’accordo di  tutte le parti  costituite, ad esclusione del  contumace e dell’interveniente adesivo semplice.

L’accordo per la sospensione concordata non è, tuttavia, sufficiente dal momento che rientra nella discrezionalità dell’autorità  giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, la convenienza della sospensione. 

Quando si può chiedere la sospensione concordata?

L’istanza di sospensione concordata nelle esecuzioni immobiliari può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto.

Oppure, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo può essere avanzata fino a quindici giorni prima dell’incanto.

Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei dieci giorni successivi al deposito.

Se l’accoglie,  deve disporre che nei cinque giorni successivi il provvedimento di sospensione sia comunicato al Custode affinché provveda alla sua pubblicazione sul sito internet ove è pubblicata la relazione di stima. 

Quante volte si può chiedere la sospensione concordata?

La sospensione può essere  disposta per una sola volta e l’ordinanza è revocabile in  qualsiasi momento, anche su  richiesta di  un solo creditore, sentito il debitore.

Circa il significato della sospensione concordata nel sistema di tutela esecutiva occorre precisare che  prima che la norma in esame introducesse tale innovazione, la dottrina era divisa sulla  sua ammissibilità.

Parte di essa riteneva applicabile l’articolo 296 cpc che disciplina la sospensione su istanza delle parti nel processo di cognizione.

Richiamando quella giurisprudenza che escludeva che in fase di vendita si potesse configurare un differimento delle attività  esecutive su richiesta di uno o più creditori.

Ciò al fine di evitare il ricorso incondizionato al rinvio d’udienza.

Elementi necessari per la sospensione concordata

Facendo prevalere, giunti alla fase diretta della trasformazione del bene in denaro,  le esigenze di ordine pubblico a che si procedesse più rapidamente possibile alla vendita del bene pignorato e alla successiva distribuzione del ricavato.

A riguardo  la Suprema Corte con la Sentenza numero 13354 del 2004 ha affermato  che la mancata presenza, in sede di incanto, del creditore procedente e dei creditori muniti di titolo esecutivo non comporta l’applicazione dell’articolo 631 del codice di procedura civile.

E, dunque, il rinvio dell’udienza da parte del Giudice dell’esecuzione, né deve pervenirsi a diversa conclusione ove i creditori procedenti abbiano presentato istanza di rinvio dell’incanto, non sussistendo alcun obbligo di concedere tale rinvio.

Trattasi di decisione rimessa al potere discrezionale del Giudice, sia quanto a presupposti, sia quanto a determinazione della durata, fermo restando l’obbligo di motivazione di un eventuale provvedimento di rigetto.

Concessione del provvedimento di sospensione concordata 

Alla sospensione consegue, poi, l’impossibilità di compimento di atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 626 del codice di procedura civile, salvo diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione.

Il quale  conserva medio tempore la propria giurisdizione, entrando il procedimento in uno stato di provvisoria quiescenza destinata a sfociare nella prosecuzione o nell’estinzione. 

Fermo il divieto di compiere atti esecutivi in senso stretto, potranno essere disposti dal Giudice atti conservativi, ordinatori o di carattere amministrativo.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati  Sposatolaw – pubblicato  su Il Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato

Categories
Esecuzioni immobiliari

Opposizione di terzo all’esecuzione

Cosa è l’opposizione di terzo all’esecuzione?

L’opposizione di terzo è  disciplinata dall’ articolo 619  del codice di  procedura civile attribuendo a colui che è estraneo  all’esecuzione, ma  pretenda di  avere la proprietà, o altro  diritto  reale sui  beni pignorati,  il  diritto di proporre opposizione all’esecuzione con  ricorso,  prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni.

Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato: infatti, essendo il  terzo estraneo al rapporto tra  creditore procedente e debitore esecutato, non essendogli  consentito oppugnare il diritto del primo  a procedere ad esecuzione forzata,  potrà  soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito  un bene non  rientrante nel  patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di  non responsabile.

La giurisprudenza è  concorde al  riguardo  nel  ritenere che il terzo opponente, non  essendo parte del  processo  esecutivo, è  legittimato  a far valere il proprio  diritto reale sul  bene  oggetto  dell’esecuzione forzata,  ma non  ad eccepire i  vizi della relativa procedura,  o  ad impugnare  la validità  del  titolo posto  a base di  essa ( Cass. 16921/2009 ). 

E’ evidente l’affinità  dell’istituto  con l’opposizione all’esecuzione,  disciplinata dall’art. 615 comma 2 dello  stesso  codice di  rito, per effetto  del  quale,  ad esempio,  il terzo  estraneo  al  titolo  esecutivo  ed al precetto,  destinatario  dell’attività  esecutiva,  non  dovrà  avvalersi  del  rimedio di  cui  all’art.  619, potendo tutelare la propria posizione giuridica mediante opposizione all’esecuzione.

Qualificare l’opposizione proposta dal terzo come opposizione all’esecuzione,  anziché quale opposizione di  terzo all’esecuzione,  è di  rilevante importanza al  fine  di  operare una distinzione  sotto il  profilo pratico,  in  quanto  solo con l’opposizione all’esecuzione è possibile far valere la questione relativa all’impignorabilità del  bene,  oltre che proporre opposizione agli  atti  esecutivi.

I motivi  addotti  a fondamento  dell’opposizione  all’esecuzione  possono essere,  infatti,  di merito,  qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore (per esempio per intervenuta transazione,  adempimento e prescrizione);  di  rito,   allorché si contesti la qualità del titolo esecutivo, atto, o documento, sulla cui base si vuole agire, o si sta agendo (per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna,  ma di mero accertamento); possono, infine,  riguardare   la contestazione della legittimazione attiva, o passiva ( per esempio qualora non  vi  sia stata accettazione di  eredità da parte dell’intimato ad adempiere).

Da notare che in dottrina,  prevale l’idea che la sentenza che decide l’opposizione di terzo  non fa stato  in  ordine al  diritto vantato  dal  ricorrente,  ma solo  riguardo  all’assoggettabilità  o meno  dei  beni  pignorati all’azione esecutiva,  procedendo il  giudice esclusivamente all’accertamento  del  diritto del  terzo in  via incidentale, restando  impregiudicata la questione  della sua titolarità  che,  condividendo  tale orientamento,  potrà essere riproposta al  di  fuori del  processo  esecutivo.

E’ possibile prenotare una consulenza a pagamento nell’area Assistenza Legale24h.

 

 

Categories
Esecuzioni immobiliari

Opposizione all’esecuzione

Opposizione all’esecuzione

L’opposizione allesecuzione rappresenta una parentesi di cognizione nella fase dell’esecuzione immobiliare. Mira a fornire al debitore uno strumento per potersi opporre, in via preventiva al precetto, oppure in via successiva al pignoramento e al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.

Cosa è l’opposizione all’esecuzione?

Con questa modalità, che è diversa dall’opposizione agli atti esecutivi, si contesta il diritto del creditore, pertanto se accolta il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Trattandosi di un provvedimento equiparato a quello cautelare, può essere sempre revocato, o modificato da parte del giudice che lo ha emesso e produce effetti anche sull’intervento dei creditori.

Ha efficacia generale, nel senso che preclude la possibilità di continuare ad agire sulla base del medesimo titolo, ove l’opposizione sia fondata e accolta.

Quando è possibile proporre opposizione all’esecuzione?

I gravi motivi cui fa riferimento l’articolo 615  del codice di procedura civile, sono quelli del fumus bonis iuris e del periculum in mora.

Si ricollegano alla fondatezza della domanda, essendo a questa naturalmente intrinsechi, potendosi diversamente optare per la conversione del pignoramento o la sospensione concordata.

Chiedendo il debitore che sia fatta certezza sull’esistenza, o meno, del diritto processuale di agire con l’esecuzione forzata.

Quali sono i motivi dell’opposizione?

I motivi addotti a fondamento possono essere di merito qualora si contesti l’esistenza del diritto sostanziale fatto valere dal creditore, per esempio per intervenuta transazione, adempimento e prescrizione.

Oppure di rito, allorché si contesti la qualità di titolo esecutivo, atto o documento sulla cui base si vuole agire o si sta agendo, per esempio allorché il creditore non vanti una sentenza di condanna, ma di mero accertamento.

Possono, infine, riguardare la contestazione della legittimazione attiva o passiva, per esempio qualora non vi sia stata accettazione di eredità da parte dell’intimato ad adempiere.

Come si propone l’opposizione all’esecuzione?

Quando l’opposizione avviene in via preventiva al precetto viene esperita con atto di citazione ex art. 163 c.p.c. al giudice competente che con ordinanza può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Altrimenti, si propone con ricorso.

Il giudice dell’esecuzione fisserà con decreto una udienza camerale, come previsto dall’ art. 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in cui si  dovrà rispettare il contraddittorio tra le parti.

La sentenza con cui si  conclude l’opposizione non è impugnabile, se non con ricorso per Cassazione.

Categories
Esecuzioni immobiliari

Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione agli atti esecutivi

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617  del codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni promosse nel processo esecutivo. 

Cosa è l’opposizione agli atti esecutivi?

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti consiste nel fatto che mentre con la prima si contesta l’an della pretesa esecutiva, l’opposizione agli atti è funzionale a contestare le modalità di svolgimento del processo esecutivo

Viene promossa per far valere vizi attinenti alla regolarità  formale del  titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai  singoli atti esecutivi promossi con il pignoramento.

Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all’intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

Quando si può presentare opposizione agli atti esecutivi?

L’opposizione agli atti può essere esperita in via preventiva, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l’esecuzione sia già iniziata.

Va presentata sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti,  provocando un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo.

L’accertamento richiesto si conclude con sentenza non impugnabile, essendo prevista solo impugnazione ex  art. 111 Costituzione per violazione di legge.

Effetti dell’ opposizione agli atti esecutivi

È importante rimarcare come in caso di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento dell’attività esecutiva è sanato.

Così come una volta venduto il bene non è possibile, decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità della vendita.

Il Giudizio di opposizione agli atti può concludersi con il rigetto dell’opposizione per motivi di rito, quando ad esempio il giudizio di merito non sia stato introdotto nei termini e modi di legge.

Ovvero con il rigetto, con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di  cessazione della materia del  contendere.

Nel caso di  accoglimento dell’opposizione bisogna poi distinguere secondo che dall’accoglimento stesso derivi la fine del processo esecutivo in corso.

Ovvero non ne impedisca la prosecuzione derivandone diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.

Categories
Esecuzioni immobiliari

Espropriazione contro il terzo proprietario

Espropriazione contro il terzo proprietario

Quando il proprietario di un bene risponde dei debiti altrui?

L’art. 602 del codice di procedura civile regolamenta il caso particolare che riguarda l’espropriazione contro il terzo proprietario. Questa forma di riscossione del credito si verifica quando l’espropriazione avviene su di un bene di proprietà di un terzo che è estraneo al debito.

La norma riguarda, dunque, il caso in cui il proprietario del bene, pur essendo estraneo al rapporto obbligatorio, viene assoggettato all’espropriazione forzata, rispondendo con i propri beni. 
Tale situazione si ha quando il bene condiviso è gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero nel caso di un bene la cui alienazione è stata revocata per frode.

Nelle esecuzioni immobiliari il pignoramento va eseguito nei confronti di colui che è proprietario al momento in cui l’esecuzione viene intrapresa.
Questa regola vale anche con riferimento al principio di indifferenza nel pignoramento per mutuo fondiario.

Responsabilità esecutiva e rapporto del terzo estraneo al debito con il bene

La responsabilità esecutiva impone al terzo di subire l’espropriazione con e al posto del debitore tutte le volte in cui si viene a trovare in un particolare rapporto con il bene.
Ciò avviene nel caso del terzo acquirente, quando il terzo ha acquistato un immobile già gravato da pegno o da ipoteca. Ugualmente il terzo datore d’ipoteca, quando il terzo ha concesso l’iscrizione sul proprio immobile un diritto reale di garanzia per debito altrui soggiace all’espropriazione di terzo.

Vi è poi il caso in cui il terzo è divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con  atto dichiarato inefficace perché in frode ai creditori.
In tutti questi casi il proprietario del bene espropriato, benché estraneo al rapporto  debitorio, è gravato  da responsabilità per un debito altrui,  verificandosi una particolare categoria di responsabilità esecutiva senza debito.

Ciò perché l’espropriazione viene condotta nei confronti di una persona diversa dal  debitore, circostanza che lo rende immune dall’aggressione al suo intero patrimonio.
E’ l’art. 2910 del codice civile che  rendere concreta la responsabilità patrimoniale generica del debitore contenuta dall’art. 2740 del codice civile.

In tal modo è regolamentata la soggezione dei beni del debitore all’espropriazione, prevedendo che possono essere espropriati anche i beni del terzo.
Ciò avviene quando in tutti i casi di beni immobili vincolati a garanzia del credito, o quando un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.

Atto di precetto e pignoramento nei confronti del terzo

L’atto di precetto deve essere notificato tanto al debitore che al terzo, ma l’intimazione deve essere rivolta esclusivamente al debitore.
Il pignoramento, invece, deve essere effettuato nei confronti del terzo e non del debitore. Il terzo proprietario che subisce l’espropriazione forzata, essendo parte del processo esecutivo, ricorrendo le condizioni, può proporre sia l’opposizione agli atti esecutivi che l’opposizione all’esecuzione attraverso l’opposizione di terzo all’esecuzione.