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Diritto di Famiglia

Documenti necessari per la separazione consensuale

Documenti necessari per la separazione consensuale

Al  ricorso congiunto per la separazione dei  coniugi devono  essere allegati i  seguenti  documenti:

1-nota di iscrizione + ricorso di  separazione consensuale;

2-procedura onerata dal pagamento del contributo unificato di 43,00 euro da apporre sulla nota di iscrizione;

3-stratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato  celebrato 

4-certificato di residenza di entrambi i coniugi;

5-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, oppure certificato cumulativo di  ciascuno per residenza e stato di famiglia

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Diritto di Famiglia

Costi della separazione giudiziale

Costi della separazione giudiziale

I  costi  della separazione giudiziale sono maggiori  rispetto  a quelli  della separazione consensuale, perché mentre quest’ultima, rientrando  nel procedimenti  di  volontaria giurisdizione (dovendosi limitare il giudice soltanto a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti) si  conclude in una unica udienza, la separazione giudiziale rientra nei  procedimenti di ordinaria cognizione e può a volte, addirittura,  sfociare in ulteriori azioni indipendenti, subordinate e connesse, come l’adozione di  provvedimenti cautelari  e d’urgenza.

Le spese da affrontare variano in  base alla complessità  ed al  valore della controversia  e,  salvo  diverso accordo  tra le parti,  sono regolate dal DM n.  55 del 2014, modificato  ed integrato  dal DM n. 37 del 2018,  che prevede un importo minimo, uno medio  ed uno massimo per  4 distinte fasi processuali.

È  dovuto all’avvocato un  compenso:

1) per la fase di  studio ed esame della documentazione;

2) per la fase introduttiva della causa, ovvero per la redazione del  ricorso ed  iscrizione a ruolo della causa con il  fascicolo di parte contenente tutti i  documenti;

3) per la fase istruttoria e/o di trattazione, per la redazione delle note ex art 183 comma 6 cod. proc.  civ., l’assunzione di  mezzi istruttori,  espletamento delle prove testimoniali, la partecipazione ed esame di eventuale CTU ad operazioni peritali disposti dal giudice ( come per es. nel caso  di  accertamento  da parte della Guardia di  Finanza );

4) per la fase decisionale,  ovvero per l’’assegnazione della causa a sentenza,  la redazione delle memorie conclusionali  e di  replica ex art 190  cod. proc.  civ. e disamina delle memorie avversarie.

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Diritto di Famiglia

Risoluzione liti familiari

Risoluzione liti familiari

Avvocato diritto di famiglia

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La famiglia nel nostro ordinamento giuridico

La famiglia, nel nostro ordinamento giuridico, trova la sua più ampia tutela nell’art 29 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Costituzione, richiama all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, riconoscendo l’importanza della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Nella società moderna, tale concetto è stato ampliato, grazie a diversi interventi legislativi che, adeguandosi ai costumi della società, riconoscono diritti anche alle unioni di fatto e tra persone appartenenti allo stesso sesso.

I problemi da affrontare nell’ambito della famiglia sono diversi, sia in relazione alla possibilità di prevenire, o ricomporre liti familiari, che relativamente la gestione ed amministrazione del patrimonio familiare.

Pertanto le vicende familiari richiedono sempre l’intervento di un avvocato  esperto in diritto di famiglia e risoluzione di liti familiari.

Avvocato esperto in diritto di famiglia a Roma

L’Avvocato Gianluca Sposato,  rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati ,grazie alla sua esperienza e professionalità, ma soprattutto alle sue riconosciute doti umane, riesce nella maggior parte dei casi a conseguire accordi  tra le parti.

Il diritto di famiglia è tutto improntato sulla tutela dei diritti dei minori e salvaguarda i diritti dei figli minorenni.

Lo Studio Legale Sposato, fin dal 1949, si occupa di diritto di famiglia a Roma, con consulenza legale specializzata per risoluzione di liti familiari.

Nel caso in cui la comunione materiale e spirituale tra coniugi sia venuta meno, tuteliamo gli interessi della famiglia e dei minori con accordi mirati a garantire il rispetto degli impegni presi.

Separazione legale, consensuale, o giudiziale

La separazione può essere legale o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un giudice e senza alcun valore sul piano legale.

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti ponendo fine all’obbligo di convivenza.

Ciò nell’attesa di una eventuale riconciliazione, o di un provvedimento definitivo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che si ottiene soltanto con il divorzio. 

La separazione consensuale avviene quando i coniugi sono d’accordo nel presentare congiuntamente un ricorso che determini le condizioni della loro  disunione.

La separazione giudiziale si ha, invece, quando vi è litigiosità tra i coniugi in ordine all’attribuzione della casa coniugale, all’assegno di mantenimento all’affidamento e diritto di visita dei figli minori.

Divorzio e divorzio breve

Con il divorzio, che è stato introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898, viene pronunciato lo scioglimento del matrimonio.

In tal modo cessano definitivamente gli effetti del vincolo coniugale, sia sul piano personale che patrimoniale, con rottura del vincolo ereditario.

La Legge n. 55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il divorzio breve.

Per porre fine al matrimonio la norma prevede di potere chiedere il divorzio trascorsi sei mesi dalla separazione se consensuale, oppure trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi, nelle separazioni giudiziali.  

La riforma Cartabia ha introdotto nuove norme in tema di divorzio e la possibilità  di presentare un unico ricorso sia per la separazione che per il divorzio.

Accordi di convivenza coppie di fatto

Lo Studio Legale Sposato presta consulenza in ambito stragiudiziale e giudiziale per la risoluzione di liti familiari ed accordi di convivenza per le coppie di fatto, anche per rilascio e rinnovo passaporto dell’ex coniuge.

La convivenza di fatto può essere resa pubblica attraverso una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza dove i conviventi attestano di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa.

Attraverso gli accordi di convivenza le coppie non coniugate possono regolamentare attraverso la forma contrattuale più idonea gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

La legge si sta muovendo lentamente per attribuire sempre maggiore regolamentazione alle coppie di fatto.   Così, per esempio, il convivente superstite ha il diritto di abitare la casa dove risiedevano per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni dalla morte dell’altro convivente.

Regime patrimoniale dei coniugi

La regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi dipende da diversi fattori, a cominciare dal regime di comunione legale, o separazione dei beni scelto e dalla loro capacità reddituale.

Quando dall’unione non sono nati figli, gli accordi relativi allo scioglimento  della convivenza, in genere, non destano particolari problematiche.

I temi da affrontare, comunque, riguardano sempre l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente non autosufficiente.

Diverso è il caso in cui, invece, la coppia abbia figli che,  nel nostro ordinamento giuridico, trovano identica tutela legale a prescindere dal fatto che siano nati in costanza di matrimonio, o meno.

Qualora sorgano contestazioni sull’assegno di mantenimento, la ricostruzione contabile attraverso indagini patrimoniali nella maggior parte dei casi, se correttamente eseguita, riesce a fare chiarezza sull’entità dell’importo mensile da dovere corrispondere.

 

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Avvocato esperto in diritto immobiliare

Procedimenti di convalida di sfratto

Procedimenti di convalida di sfratto

Procedimenti di convalida di sfratto: lo sfratto per morosità

Lo sfratto per morosità si rende l’unica strada percorribile per il proprietario di immobile che non riceve puntualmente il canone di locazione.

La legge prevede tale possibilità quando l’inquilino ritarda più di 20 giorni nel pagamento di un solo canone di locazione, salvo diversa disposizione contrattuale.

I procedimenti di sfratto per morosità possono essere promossi anche quando il conduttore dell’immobile non paga le spese condominiali ordinarie ed il debito accumulato è pari ad almeno due canoni di locazione.

Questo, qualora non vi sono garanzie a copertura di eventuali inadempienze contrattuali, quali ad esempio una fideiussione bancaria o assicurativa.

Per questo è sempre importante farsi assistere anche nella redazione del contratto di locazione da un bravo avvocato immobiliarista

Procedura per convalida di sfratto

Nei procedimenti  di  convalida di sfratto il locatore, di fronte all’inquilino moroso o inadempiente, deve rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto immobiliare.

In tal modo sarà possibile ricorrere, ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura civile, alla procedura speciale per convalida di sfratto.

Tale procedura permette di richiedere l’emissione di un provvedimento esecutivo, ovvero l’ intimazione di convalida di sfratto per morosità.

Con questo provvedimento il giudice dichiara che il contratto di affitto stipulato è formalmente risolto.

Di conseguenza, l’autorità giudiziaria emette l’ordine all’inquilino di lasciare l’appartamento immediatamente, oppure entro una certa data, dovendo  ritenersi interrotta la locazione.

A questo punto non dovrebbero esservi problemi per il rilascio dell’immobile al proprietario.

Tuttavia cosa succede se l’inquilino moroso si dovesse rendere inadempiente e decidesse di non lasciare l’appartamento?

Bisognerà ricorrere ancora al il giudice affinché intervenga nuovamente, ordinando di liberare l’appartamento mediante la forza pubblica.

Spese per morosità dell’inquilino

Problema a parte e non sempre di facile soluzione, nei procedimenti  di  convalida di sfratto, si pone in ordine alle spese sostenute e quelle da recuperare per la morosità dell’inquilino.

Non può non evidenziarsi la scarsa garanzia e tutela normativa a favore dei proprietari di beni immobili nel nostro ordinamento giuridico, rispetto ad altri Paesi della Comunità Europea.

Purtroppo la proprietà immobiliare è facile bersaglio del fisco.

Ma i proprietari non sono mai sufficientemente tutelati di fronte all’autorità giudiziaria per l’affermazione dei loro diritti, specie ove non adeguatamente consigliati ed assistiti.

 

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Avvocato esperto in diritto immobiliare

Condivisione di quote immobiliari

Condivisione di quote immobiliari

Espropriazione contro il terzo proprietario

La condivisione di quote immobiliari è sempre molto rischiosa, perchè un immobile può essere oggetto di pignoramento anche se appartiene apiù persone non  tutte obbligate verso il creditore.

L’espropriazione contro il terzo proprietario è disciplinata dall’ art. 602 del codice di procedura civile.

Consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno, o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode.

Aste, sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi

Comproprietà e responsabilità esecutiva

La responsabilità esecutiva in esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo del debitore tutte le volte in cui si trovi in un particolare rapporto con il bene.

Ad esempio nel caso del terzo acquirente, allorché il terzo abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca.

Oppure nel caso del terzo datore d’ipoteca, quando il terzo abbia concesso che venisse costituito sul proprio bene un diritto reale di  garanzia per debito altrui.

Ancora nel caso in cui il terzo sia divenuto proprietario di beni alienati dal debitore con atto dichiarato inefficace perché con  alienazioni in frode ai creditori.

Rischi legati alla contitolarità di beni

I rischi legati alla contitolarità di beni sono relativi anche alla gestione, manutenzione ed utilizzo del bene stesso e si presentano frequentemente in caso di mancato scioglimento  della comunione ereditaria.

Basti pensare al caso dell’erede che utilizzi esclusivamente il bene, o che sia contrario alla sua vendita, costringendo così i coeredi ad intraprendere l’azione di  divisione ereditaria in tribunale.

La condivisione di quote immobiliari, per tali ragioni, è sempre sconsigliata da avvocati che si occupano di  diritto immobiliare in considerazione dei molteplici  rischi ad essa legati.

 

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Diritto di Famiglia

Comunione legale e beni personali dei coniugi

Comunione legale e beni personali dei coniugi

La riforma del diritto di famiglia

Il nostro ordinamento ammette solamente la comunione universale del godimento e degli utili dei beni presenti dei coniugi e non della proprietà di ciò che essi avevano prima del matrimonio.

Cadono in comunione legale i beni e le proprietà acquistati successivamente al matrimonio, fatta eccezione per quelli che si ricevono per donazione, eredità,  o legato. 

La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento, trattandosi di comunione particolare senza quote in cui i coniugi sono proprietari del tutto per intero. 

Prima della riforma del diritto di famiglia, in vigore dal 20 settembre 1975, il regime imposto, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, era quello della separazione dei beni.

Ma per i beni immobili acquistati a partire da tale data si applica il regime di comunione legale, a meno che anche uno solo dei coniugi, che abbia contratto matrimonio precedentemente all’entrata in vigore della riforma, non abbia optato, durante il periodo transitorio in vigore fino al 16 gennaio 1978, per il regime della separazione dei beni.  

Beni che non cadono in comunione legale

L’art.179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadano nella comunione legale tra coniugi: 

  1.  perché beni acquistati prima del matrimonio
  2.  perché  beni provenienti da successione o donazione successivamente al matrimonio, quando nell’atto di liberalità, o nel testamento non sia indicato che sono attribuiti alla comunione.

Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • beni che servono all’esercizio della professione del coniuge ( tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione );
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale, o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è  prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

La condivisione di quote immobiliari presenta aspetti da valutare anche nel regime dei rapporti tra coniugi in ambito familiare sia in relazione alla materia delle successioni ereditarie che per la responsabilità esecutiva.

Comunione di beni ed eredità

Nel caso di eredità in comunione dei beni la massa ereditaria è costituita soltanto dalla metà del patrimonio del de cuius, poichè l’altra metà già appartiene al coniuge coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Pertanto il coniuge superstite, oltre ad acquisire il diritto di abitazione sulla casa coniugale, nel caso di successione legittima acquisirà la quota a lui riservata per legge sulla metà del patrimonio caduto in successione.

Ove, invece, debba aprirsi la successione testamentaria, occorrerà verificare che le disposizioni del de cuius non abbiamo pregiudicato le quote ereditarie riservate ai legittimari.

 

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Esecuzioni immobiliari

Alienazioni in frode del creditore

Alienazioni in frode del creditore

Efficacia costitutiva del pignoramento immobiliare

L’articolo 2914 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le alienazioni anteriori al pignoramento.

Le alienazioni in frode del creditore di beni immobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte dopo il pignoramento, non hanno pertanto efficacia.

E’ importante precisare che l’espressione “anteriori al pignoramento”, deve essere riferita non al compimento del pignoramento, ma alla sua trascrizione, richiesta dall’art. 2693 del codice civile che ha, limitatamente al pignoramento immobiliare, efficacia costitutiva.

Relativamente agli immobili soggetti al sistema tavolare, occorre ricordare che il terzo che proponga opposizione all’esecuzione ex art. 619 del codice di procedura civile, può opporre il proprio acquisto ai creditori concorrenti soltanto se ha proceduto all’intavolazione anteriormente al pignoramento.

Ciò nel caso  in cui assuma di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile pignorato in danno del debitore.

La tutela dei terzi acquirenti

Con riferimento ai mezzi di tutela spettanti ai terzi acquirenti dell’immobile in caso di pignoramento dell’immobile eseguito dopo la conclusione della vendita e trascrizione di quest’ultima successiva a quella del pignoramento, le norme del codice civile sono chiare.

Nel caso di evizione a seguito dell’espropriazione, l’acquirente ha la possibilità di invocare la garanzia prevista dall’articolo 1483 del  codice civile, essendo inapplicabile la disposizione di cui all’articolo 1482 dello stesso  codice.

Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto al risarcimento del danno a norma dell’art. 1479.

Il compratore può comunque sempre sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali, o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal venditore e dal compratore ignorati.

Quando il venditore risponde per evizione?

Risponde per evizione il venditore di un immobile, il quale, non presentandosi tempestivamente dinanzi al notaio per la stipula dell’atto pubblico, ha impedito la trascrizione della compravendita prima che i suoi creditori trascrivessero sul bene venduto un pignoramento.

Affinché si possa parlare di alienazioni in frode al creditore  è sufficiente che la trascrizione sia eseguita il giorno successivo a quello stabilito per la stipula dell’atto pubblico di compravendita.

La norma in esame non trova applicazione nel caso di trasferimento di immobile pignorato in forza non di una alienazione a titolo derivativo, ma di un acquisto a titolo originario, come per usucapione.

Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati – pubblicato  sul Messaggero dall’Avv. Gianluca Sposato.

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Risarcimento del Danno

Responsabilità civile

Responsabilità Civile

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Avvocato specializzato in responsabilità civile

L’Avvocato Gianluca Sposato è un appassionato studioso del diritto civile, membro del Consiglio Direttivo dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi  legislativi e rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Nel corso della sua formazione post laurea si è specializzato nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile in materia del risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, o fatto illecito.

La sua specializzazione, derivante da una tradizione di giuristi in famiglia, lo ha portato ad essere considerato tra i maggiori esperti in campo nazionale per gravi incidenti stradali e danno da morte.

Il danno risarcibile in tema di responsabilità contrattuale si pone in relazione all’inadempimento ed alla mancata realizzazione della prestazione dovuta.

Invece nella responsabilità aquiliana rileva il danno nella sua caratteristica ed autonoma configurazione della lesione derivante da un atto illecito di un interesse tutelato dall’ordinamento giuridico.

Responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale

Il superamento del confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale assume un ruolo preponderante in tema di responsabilità civile.

Per la tutela aquiliana la distinzione tra diritti assoluti e relativi trova una prima evoluzione da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite nella pronuncia relativa alla morte in incidente stradale del calciatore Luigi Meroni.

La società sportiva Torino citò il conducente e il proprietario del veicolo per ottenere il risarcimento del danno consistente nell’aver reso impossibile l’esecuzione della prestazione calcistica.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 174/71 affermò la riconducibilità dei diritti di credito alla categoria degli interessi meritevoli di tutela che, se lesi, determinano l’obbligo di risarcire il danno

Tuttavia, venne negato il risarcimento alla Società sportiva, essendosi ritenuto che la prestazione del debitore, cioè dell’atleta, non aveva la caratteristica dell’insostituibilità.

Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte, abbandonando il vecchio principio, ha esteso la tutela aquiliana ai diritti di credito.

Il limite di confine tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale non è sempre così netto e staccato.

Nel senso della protezione dei diritti assoluti con la tutela aquiliana e dei diritti relativi solo con la tutela contrattuale.

Responsabilità civile e risarcimento del danno

L’ingiustizia che l’articolo 2043 assume quale componente essenziale della fattispecie di responsabilità civile va intesa nella duplice accezione di danno prodottonon iure” e “contra ius”.

Non iure nel senso che il fatto produttivo del danno non deve essere altrimenti  giustificato dall’ordinamento, come nei casi previsti dagli articoli 2044 e 2045 del codice civile.

Contra ius nel senso che il fatto deve ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento giuridico nella forma del diritto soggettivo.

L’articolo 2043 non pone la distinzione tra diritti assoluti e diritti relativi, non potendosi escludere che il danno ingiusto può sussistere in dipendenza della lesione di un diritto.

Conseguenze giuridiche dell’inadempimento

Di fronte all’inadempimento si prospetta in prima linea la possibilità di  conseguire l’esecuzione forzata in forma specifica ai sensi degli articoli 2930- 2933 del codice civile.

Da rilevare che, in virtù dell’articolo 2932 del codice civile, la parte può ottenere esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto a mezzo sentenza, che produce gli stessi effetti.

In ogni caso, si produce anche l’obbligo di risarcimento per equivalente e la relativa azione si prescrive in generale nel termine di 10 anni ai sensi dell’articolo 2946 del codice civile.

In tema di danni da responsabilità extracontrattuale, invece, può aversi solo il risarcimento, pur essendo previsto che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica.

Tuttavia, come stabilisce l’articolo 2058 del codice civile, ciò è percorribile solo quando la reintegrazione in forma specifica è in tutto, o in parte, possibile e non  risulta eccessivamente onerosa.

Dal che deriva, per implicito, la prevalenza accordata al risarcimento per equivalente, attraverso la corresponsione di una somma di denaro a titolo di  risarcimento danni.

La relativa azione si prescrive in generale, ai sensi dell‘articolo 2947 del codice civile, nel termine breve di 5 anni.

Studio Legale di diritto civile

Lo Studio Legale Sposato è stato fondato nel 1949, dall’Avvocato Francesco Sposato che è stato il più giovane avvocato d’Italia, allievo del Professor Francesco Carnelutti.

Lo Studio Sposato si è da subito distinto nel diritto civile, in particolare nella responsabilità civile, diventando una scuola di formazione per avvocati, magistrati e giuristi.

Nel 2001 è stato rilevato dall’Avvocato Gianluca Sposato, capace di distinguersi come giurista ed in ambito istituzionale  e come rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati su temi relativi alla legalità e alla giustizia.

Opera, nei principali settori del diritto civile con uno standard di professionalità elevatissimo, grazie all’esclusività delle materie trattate.

Secondo il codice deontologico forense e dello Studio accetta soltanto casi che, all’esito dell’analisi preliminare, ritiene di potere risolvere e portare avanti, a garanzia della serietà, tutela degli interessi e diritti del cliente.

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Gianluca Sposato

Attività istituzionale

Attività istituzionale

Avvocato Gianluca Sposato

Avvocato Gianluca Sposato, attività istituzionale

L’Avvocato Gianluca Sposato è rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati per monitorare l’attività parlamentare, membro del direttivo e revisore dei conti dell’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa, che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’ISLE annovera tra i propri soci i principali giuristi e politici italiani ed ogni anno promuove il Corso della Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione.

La finalità è collaborare all’impostazione tecnica ed alla documentazione delle attività legislative del Parlamento, diffondendo gli studi sulla legislazione e le istituzioni parlamentari, anche attraverso la pubblicazione della Rassegna Parlamentare.

La sua attività, non solo come avvocato, ma come giurista, è da sempre rivolta al rispetto della legalità, della libertà e dell’uguaglianza sociale.

La sua attività istituzionale lo vede impegnato ad iniziative intraprese portate all’attenzione del Governo nell’interesse della collettività, con un dialogo costante, sempre in ottica costruttiva, con tutte le forze politiche.

L’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri   

Fin dagli albori della Legge sull’indennizzo diretto, che disciplina la materia della responsabilità civile nella circolazione stradale per i danni con lesioni fino a 9 punti di invalidità permanente, Gianluca Sposato ha evidenziato le lacune dell’impianto normativo.

In particolare come il duplice ruolo dell’assicuratore, di garantire allo stesso tempo i diritti dell’assicurato e dell’assicurazione, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza tra le parti, ai fini del risarcimento del  danno all’infortunato.

Con una proposta di legge da lui elaborata a soli 34 anni, contenente un  comma da inserire nel Decreto legislativo 223/2006, ha ricevuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri una nota di apprezzamento per l’apporto e l’attività a sostegno di soggetti che riportano lesioni da incidente stradale.

Questione di legittimità costituzionale prova del dolore nel danno da perdita parentale

Gianluca Sposato, nell’ambito della sua attività istituzionale, da sempre tutela le forze politiche meno rappresentate.

Con riferimento alla sentenza della Cassazione n.11200/19 che ha emesso la massima in base alla quale “per avere diritto al risarcimento del danno per la morte di un familiare bisogna provare il danno ovvero la sofferenza provata” ha sollevato una questione di legittimità  costituzionale.

Ha evidenziato come la massima giurisprudenziale si ponga in violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione in relazione agli articoli 2043 e 2054 del codice civile,  scuotendo gli ambienti giuridici a livello nazionale.

A seguito di questa pronuncia tanto dibattuta, ne sono seguite altre con cui la Cassazione ha chiarito che il giudice nel risarcire il danno da morte per fatto illecito può fare ricorso alle presunzioni legali, dovendo essere sempre garantito un indennizzo minimo ai familiari delle vittime.

Questo risultato deve attribuirsi in gran parte a coraggio e logicità di pensiero giuridico con cui Gianluca Sposato ha aperto il confronto tra gli interlocutori di diritto in tema di danno da perdita parentale.

Presidenza della Repubblica e reazioni avverse a sperimentazione vaccinale Cov19

In piena pandemia per Sars Cov 19 e ad inizio della sperimentazione vaccinale Gianluca Sposato, per primo in Italia, ha posto all’attenzione, con nota inviata al Presidente della Repubblica, le lacune dell’impianto normativo di cui alla Legge 210/92.

La norma prevede la possibilità di un indennizzo statale in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile solo in caso di vaccinazione obbligatoria, per cui non è richiesto consenso informato.

La nota inviata al Presidente della Repubblica richiamava le pronunce della Corte Costituzionale n. 268 del 14/02/2017 e n. 118 del 23/06/2020, con cui è stato chiarito che il diritto all’indennizzo di estende anche alle vaccinazioni raccomandate.

La Segreteria della Presidenza della Repubblica ha accolto l’istanza e prontamente inviato la segnalazione ricevuta dall’Avvocato Gianluca Sposato al Ministero della Salute, riconoscendo rilievo per la Nazione su quanto segnalato.

Gianluca Sposato, come ha poi spiegato in 2 interviste televisive rilasciate il mese di gennaio 2022 in streaming su Asso Web Tv, ha sottolineato che il problema si pone in ordine alla prova del nesso di causalità.

Proposte accolte nel nuovo Codice della Strada

L’Avvocato Gianluca Sposato, come Presidente di Adism – Associazione Difesa ed Infortunati Stradali e Malasanità, è impegnato a promuovere l’educazione e la sicurezza stradale, poiché gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani.

Numerose sono le iniziative in ambito istituzionale da lui intraprese e sostenute, per cui si batte, come il ritiro definitivo della patente per chi commette omicidio stradale.

Sostiene l’importanza di aumentare la quota prevista dalla lettera b) dell’art. 208 del Codice della Strada inerente i proventi delle sanzioni amministrative in favore di chi è tenuto a garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

Ha inviato proposte al nuovo Codice della Strada, chiedendo maggiori poteri agli organi di polizia stradale, l’introduzione dell’alcol lock,  controlli periodici e visite mediche per i guidatori più pericolosi, accolte dal Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.

 

 

Avv. Gianluca Sposato Presidente Adism,
Dott. Cesare Mirabelli Presidente Emerito Corte
Costituzionale,
Dott. Giovanni Salvi Procuratore Generale Corte di Cassazione
al Convegno sull’Omicidio Stradale tenutosi nel 2019 all’ISLE. 

Risposta Segreteria Presidenza della Repubblica Avv. Gianluca Sposato

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Studio Legale Sposato

Avv Gianluca Sposato

Avv Gianluca Sposato

Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista italiano dell’ISLE, specializzato in risarcimento del danno, diritto ereditariodiritto immobiliare, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Nato nel 1969, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nell’anno accademico 92/93 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

E’ abilitato alla professione di Avvocato dal 1997 ed è patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori dal 2009.

Avv Gianluca Sposato apprezzamento Consiglio dei Ministri

Noto per il suo impegno nella divulgazione dell’ educazione e sicurezza stradale, nel 2004 Gianluca Sposato ha fondato l’ADISM Associazione Difesa Infortunati Stradali, di cui è Presidente.

Ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il fattivo contributo ai danneggiati da lesioni per incidente stradale e come avvocato che assiste i familiari delle vittime in incidenti mortali.

L’Avv Gianluca Sposato è Consulente Legislativo e Revisore dei Conti dell’ I.S.L.E. Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

E’ Avvocato di numerose personalità politiche e dello spettacolo, che ne apprezzano la capacità tecnica e le doti pratiche nel risolvere con semplicità anche i casi più complessi.

Ha conseguito Master e rilasciato attestati di formazione in materia di: omicidio stradale, sul danno da perdita parentale, per eredità e donazioni e divisione ereditaria.

Avv Gianluca Sposato attività istituzionale

Collabora stabilmente con l’ISLE a proposte di legge ed iniziative parlamentari.

La sua attività istituzionale  lo vede impegnato a diffondere i principi del rispetto della legalità, della libertà e dell’uguaglianza sociale.

Nel 2008 ha fondato l’Associazione Custodi Giudiziari da cui nel 2015 si è dimesso dopo aver denunciato lo scandalo delle aste giudiziarie mantenendo la carica di Presidente Onorario.

Dal 2008 al 2014 ha curato la rubrica delle Aste Giudiziarie sul quotidiano “Il Messaggero”.

Nel 2022 è stato eletto migliore avvocato dell’anno nel diritto delle assicurazioni dalla Legal Community per la sua esperienza nel risarcimento di gravi danni.

Avv Gianluca Sposato attività politica

L’Avv. Gianluca Sposato è rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati e partecipa all’attività legislativa attraverso un dialogo costruttivo con le forze politiche al Governo. 

Collabora stabilmente da oltre un ventennio con l’Agenzia Parlamentare occupandosi di tematiche sociali relative alla giustizia.

Partecipa all’attività dell’Ordine degli Avvocati di Roma da cui è stato delegato al XXIX Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Bologna nel 2008.

Nel 2010 è stato candidato per il rinnovo delle cariche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ricevendo 986 voti.

Nel 2018 è stato referente della commissione esecuzioni immobiliari dell’Ordine degli Avvocati di Roma, coordinando attività di studio e didattica.

Avv Gianluca Sposato attività didattica 

Gianluca Sposato organizza e partecipa in qualità di relatore congressuale a  convegni di rilievo nazionale su tematiche del diritto civile, per le quali viene consultato frequentemente, quale punto di riferimento, da colleghi in tutta Italia.

Dal 2020 Dirige il Network nazionale Legale24h che raccoglie oltre 100 avvocati civilisti in tutta Italia con consulenza specialistica nei principali settori del  diritto civile.

Nel 2019 è stato Presidente supplente della XI Commissione dell’esame di Stato per Avvocato a Roma.

Dal 2023 è componente della Commissione Trasporti e Navigazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Nel 2024 ha ricevuto l’incarico di Presidente della XIX Sottocommissione per l’Esame di Stato per Avvocato presso la Corte di Appello di Roma.

Avv Gianluca Sposato pubblicazioni e collaborazioni

Gianluca Sposato è autore di pubblicazioni sui maggiori quotidiani nazionali, “Il Sole 24 Ore”, “Italia Oggi” e la “Rassegna Parlamentare”.

Tratta frequentemente temi relativi a danni da circolazione stradale, danno da perdita del rapporto parentale e scioglimento della comunione ereditaria.

Nel 2019 ha pubblicato il Manuale “Le 50 parole del danno stradale più usate nelle aule di giustizia” edito dalla Nuova Editrice Universitaria.

I  proventi del Manuale sono devoluti in beneficenza per promuovere l’educazione stradale e la legalità nelle scuole.

E’ stato Procuratore generale alle liti di Unicredit Credit Management Bank SpA per attività di recupero crediti e della Nuova Tirrena SpA per contenzioso relativo all’ infortunistica stradale.

Ha rivestito l’incarico di rappresentante legale dell’INPDAP per attività di consulenza contrattuale in ambito patrimoniale ai lavoratori pubblici e dipendenti.

Dal 2023 collabora con la rubrica “Diritto e Giustizia” per lAGENZIA PARLAMENTARE con temi frequenti relativi alla responsabilità civile da circolazione stradale.

Presta la sua attività in tutta Italia per casi relativi a risarcimento danni per lesioni gravi e gravissime in incidenti stradali, danno da morte, diritto delle assicurazioni, diritto ereditario e diritto immobiliare.

Per maggior approfondimento è possibile scaricare qui il  CV.